Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 gennaio 2003
Emissione di un libretto di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di eta'.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2, 6 e 7, comma 3;
Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la delibera CIPE 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante "Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane" (deliberazione n. 244/97);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, avente ad oggetto "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta";
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio", e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza fondi rimborsabili anche sotto forma di libretti di risparmio postale, assistiti dalla garanzia dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002, recante il titolo "Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale";
Considerato che tale decreto ministeriale prevede, in via ordinaria, che "i libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati ai minori di eta'";
Ritenuta l'opportunita' di introdurre un libretto di risparmio postale speciale, che puo' essere intestato esclusivamente ai minori di eta' da emettersi per il tramite di Poste italiane S.p.a.;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Art. 1.
1. E' autorizzata l'emissione da parte della Cassa depositi e prestiti attraverso Poste italiane S.p.a. di un libretto di risparmio postale nominativo speciale, che puo' essere intestato esclusivamente ai minori di eta', regolato dalle condizioni previste dal presente decreto e, per quanto non espressamente previsto, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002.
2. Il libretto di cui al precedente comma e' articolato secondo le seguenti fasce di eta':
fascia A) dalla nascita fino al compimento dei dodici anni di eta';
fascia B) dal giorno successivo al compimento dei dodici anni fino al compimento dei quattordici anni di eta';
fascia C) dal giorno successivo al compimento dei quattordici anni di eta' fino al compimento dei diciotto anni di eta'.
 
Art. 2.
1. Il contratto relativo al collocamento del suddetto libretto, da redigersi secondo le modalita' previste dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, e' sottoscritto congiuntamente dai genitori esercenti la potesta' genitoriale ovvero dal genitore esercente esclusivo della potesta' genitoriale.
2. Non e' consentito fare versamenti sui libretti che determinino un saldo contabile superiore a diecimila/00 euro.
3. Le operazioni sul libretto della fascia A) possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti indicati al primo comma.
4. Relativamente alle fasce B) e C), all'atto della sottoscrizione del contratto, i soggetti indicati al primo comma autorizzano, in via preventiva, il minore ad effettuare le operazioni di deposito e/o prelievo entro i limiti di valore massimi giornalieri e mensili di seguito indicati, che potranno essere superati esclusivamente per i versamenti giornalieri.
Per la fascia B) sono consentiti i depositi e/o prelievi entro i seguenti limiti:
giornaliero 25,00 euro;
mensile 200,00 euro.
Per la fascia C) sono consentiti i depositi e/o prelievi entro i seguenti limiti:
giornaliero 40,00 euro;
mensile 400,00 euro.
5. Resta comunque ferma la facolta' dei soggetti indicati al primo comma di effettuare depositi e/o prelievi senza limiti di importo, salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, ed e' altresi' consentita la facolta' di effettuare anche disgiuntamente operazioni di deposito e/o prelievo nei limiti stabiliti nei contratti di cui all'art. 2, comma 1, e comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 2.
6. A partire dal giorno successivo al compimento dell'eta' massima per ogni fascia si determina il passaggio automatico alle condizioni contrattuali della fascia superiore e al raggiungimento della maggiore eta' il passaggio al libretto di risparmio cosi' come disciplinato da ultimo dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002.
7. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio del potere di controllo e di vigilanza di cui sono titolari, hanno facolta' di revocare congiuntamente, in qualsiasi momento, la predetta autorizzazione, di effettuare prelievi nonche' provvedere alla richiesta di estinzione del libretto.
 
Art. 3.
1. Sui libretti postali previsti dal presente decreto e' riconosciuto un tasso di interesse in misura pari a quello applicato ai libretti di risparmio postali nominativi previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002 maggiorato di 25 centesimi di punto.
 
Art. 4.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002 in materia di caratteristiche tecniche, sulla copertina del libretto e' riportata una immagine identificativa differenziata per le fasce di eta'.
 
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti
 
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