IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Esaminata la deliberazione in data 4 dicembre 2002 con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2003 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, per le spese del suo funzionamento; Considerato, che la misura rimasta invariata rispetto a quella fissata per l'anno 2002, deve ritenersi congrua; Visto l'art. 20, lettera f) della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e gli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni; Decreta: E' approvata la deliberazione in data 4 dicembre 2002, con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in Euro 50 le quote annuali dovute per l'anno 2003 al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, per le spese del suo funzionamento; ed ha altresi' disposto che le quote suddette, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla meta' per gli iscritti all'albo che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidita', con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera. Inoltre sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno e' dovuta una indennita' per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni). Roma, 29 gennaio 2003 Il direttore generale: Mele |