Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI VILLA VICENTINA |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Villa Vicentina (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1) di confermare omissis per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) fabbricati adibiti ad abitazione principale 5,50 per mille; b) altri fabbricati; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale con destinazione abitativa 6,25 per mille; immobili diversi da quelli di destinazione abitativa 6,25 per mille; c) terreni agricoli 6 per mille; d) aree fabbricabili 7 per mille. 2. di comprendere nella fattispecie di cui al precedente punto 1) lett. A): Le pertinenze di cui alle categorie catastali C2 oppure C6 oppure C7, e per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale; Gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprieta' o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente; Le abitazioni concesse in locazione semplice e/o con patto di futura vendita e riscatto degli II.AA.CC.PP. (Enti senza scopo di lucro); 3. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, in conformita' al disposto di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 4. di determinare in Euro 103,29 (pari a Lire 200.000) la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996; qualora l'unico ammontare di detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua potra' essere computata in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima." 5. di confermare anche per l'anno 2003 le seguenti maggiori detrazioni ai fini I.C.I.: a) Euro 154,94 (pari a Lire 300.000) per i soggetti proprietari di una sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni: nucleo familiare composta da una unita' il cui reddito si pari a quello derivante da una pensione minima sociale; nucleo familiare composto da piu' unita' il cui reddito sia pari a quello derivante da due pensioni minime e/o sociali; b) Euro154,94 (pari a Lire 300.000) per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50% e con reddito massimo di Euro 15.493,71 (pari a Lire 30.000.000) annui lordi; nell'intesa che i soggetti interessati dovranno presentare apposita e preventiva dichiarazione al fine di agevolare le successive fasi di accertamento e liquidazione. (Omissis). |
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