Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 24
Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo e di erogare, in tempi brevi, i contributi statali ai soggetti destinatari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi natura regolamentare.
2. Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, e' abrogato.
 
Art. 1-bis (1)

(( 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' sostituito dal seguente: 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. ))
 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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