Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2003 (vai al sommario) |
|
DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 24 |
Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo e di erogare, in tempi brevi, i contributi statali ai soggetti destinatari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi natura regolamentare. 2. Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, e' abrogato. |
| Art. 1-bis (1)
(( 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' sostituito dal seguente: 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. )) |
| Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli |
|
|
|