Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
|
|
Il comune di San Canzian D'Isonzo (provincia di Gorizia) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. (Omissis). 1. di stabilire con effetto dal 1 gennaio 2003, la seguente aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili): a) aliquota ordinaria: 6 per mille; 2. di stabilire, con effetto dal 1 gennaio 2003, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'agevolazione viene applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3. di stabilire, con effetto dal 1 gennaio 2003, la seguente misura quale detrazione ordinaria per l'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I.: Euro 103,29; 4. di elevare, con effetto dal 1 gennaio 2003, la misura della detrazione ordinaria da Euro 103,29 a Euro 254,10 per le seguenti categorie di soggetti: a) nuclei familiari proprietari di un'abitazione principale ove esistono portatori di handicap con una percentuale di invalidita' superiore al 70 per cento dove il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Indicatore S.E.E.) riferito all'ultima dichia-razione dei redditi presentata sia uguale o inferiore a 8.263,31 euro annui al netto della indennita' di invalidita' percepita. L'indicatore S.E.E. viene elevato ad Euro 12.394,96 qualora la differenza tra Euro 8.263,31 e Euro 12.394,96 derivi esclusivamente dal valore ai fini I.C.I. della casa di abitazione del nucleo familiare; b) nuclei familiari dove il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Indicatore S.E.E.) riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presenta sia pari o inferiore a Euro 6.713,94 annui. L'Indicatore S.E.E. viene elevato a Euro 10.845,59 qualora la differenza tra Euro 6.713,94 e Euro 10.845,59 derivi esclusivamente dal valore ai fini I.C.I. della casa di abitazione del nucleo familiare; c) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. 5) che le richieste per ottenere le maggiori detrazioni previste per l'anno 2003 dovranno essere presentate dai contribuenti interessati presso l'Unita' operativa - Servizio tributario, entro e non oltre il 31 ottobre 2003, come previsto dall'art. 8 del vigente regolamento comunale delle entrate. (Omissis). |
|
|
|