Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SAN PROSPERO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Prospero (provincia di Modena) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.
(Omissis).
Di confermare per l'anno 2003 le aliquote e la detrazione per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
1) aliquota ridotta del 5,3 per mille per:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
c) unita' immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
d) abitazione principale posseduta da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o sanitari, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
2) aliquota ridotta del 6,3 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' produttive utilizzati direttamente dal proprietario compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal proprietario;
3) aliquota ridotta del 4 per mille relativamente ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai fabbricati ultimati nel 2002 e per quelli ultimati nel 2003 per la frazione d'anno corrispondente, fermi restando i suddetti presupposti;
4) aliquota del 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
Di stabilire la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera c) del punto 1), in Euro 104,00.
(Omissis).
 
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