Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI SERRAVALLE SESIA |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Serravalle Sesia (provincia di Vercelli) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. (Omissis). a) Imposta comunale sugli immobili. Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), vengono cosi' determinate per l'anno 2003: aliquota nella misura del 4,50 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, aliquota nella misura del 5,90 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,30. Per l'anno 2003 vengono inoltre previste, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come disciplinato dall'art. 7 del regolamento I.C.I. in vigore, le seguenti aliquote agevolate a favore di proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari residenziali oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori da esercitarsi a seguito di rilascio di apposita concessione edilizia o provvedimento autorizzativo: per immobili adibiti o pertinenti all'abitazione principale: 3,5 per mille; per immobili adibiti o pertinenti ad edifici residenziali con destinazione diversa dalla prima casa: 4,90 per mille. La presente agevolazione e' cumulabile, ove ricorrano le circostanze, con le riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 7, lettera d) ed e) del vigente regolamento I.C.I. Come gia' previsto per l'anno precedente, anche per l'anno 2003 si conferma quanto segue: 1) di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996; 2) di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). |
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