Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI VENEZIA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Venezia ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.
(Omissis).
1. Di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
4 per mille:
A) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
B) per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unita' immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in catasto, purche' direttamente utilizzate dal soggetto passivo;
C) per le abitazioni acquisite per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purche' tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare alla Direzione centrale finanza e bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I.;
D) per un'altra unita' immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori, figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi della precedente lettera B). L'agevolazione spetta purche' i parenti utilizzino direttamente l'unita' immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovra' essere autocertificata dal possessore alla Direzione centrale finanze e bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I. In caso di concessione in uso gratuito di piu' abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 185 del 16 novembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni);
E) per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione;
3 per mille per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente;
9 per mille per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati;
0,5 per mille per le abitazioni di proprieta' esclusiva dell'ATER locale ed assegnate a canone calmierato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
7 per mille per tutte le restanti unita' immobiliari, ivi comprese le "residenze secondarie" o "seconda casa".
2. Di applicare una detrazione di Euro 121,37, per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
3. Di considerare abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. Di applicare l'ulteriore detrazione di Euro 136,86, per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) titolari di assegno sociale;
b) portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
c) invalidita' civile riconosciuta al 100%;
d) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.
L'ulteriore detrazione potra' essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.
Per ottenere tale ulteriore detrazione dovra' essere presentata un'autocertificazione alla Direzione centrale finanze e bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I.
5. Di precisare che le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto non intervengano condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell'anno di imposta successivo a quello cui l'autocertificazione si riferisce. L'omessa presentazione dell'autocertificazione, riscontrata in sede di attivita' d'accertamento, non consente, in ogni caso, l'applicazione dell'agevolazione.
6. Di confermare anche per l'anno 2003 i valori venali per zone omogenee per le aree fabbricabili e per le aree artigianali e industriali previsti dall'art. 6 del regolamento I.C.I. Aree fabbricabili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 186 del 16 novembre 1998;
(Omissis).
 
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