Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 gennaio 2003
Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di novembre 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, concernente la determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di luglio 2001;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di novembre 2002;
Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, stipulato il 18 luglio 2001 tra FISE ASSOPOSTE, SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST e UILTRASPORTI;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di novembre 2002, e' determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonche' specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennita' di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2003
Il Ministro: Maroni
 
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