Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2003
Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, da presentare ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'art. 69 della legge n. 289 del 2002.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura.

1.1. Sono approvati i seguenti modelli, unitamente alle relative istruzioni, da utilizzare a decorrere dall'anno 2003:

a) Modello RTS, relativo al rinnovo dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, da presentare ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte dei soggetti che non hanno ottenuto l'accoglimento di precedenti istanze di ammissione al contributo di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e che intendono rinnovare la richiesta del contributo stesso a decorrere dall'anno 2003;

b) Modello ITS, relativo all'istanza di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, da presentare ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte dei soggetti che intendono conseguire il contributo di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003;

c) Modello ITS/A, relativo all'istanza di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, da presentare ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle imprese agricole che intendono conseguire il contributo di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003.

1.2. I modelli di cui al punto 1.1 sono composti da un frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa che presenta l'istanza e dai quadri A e B contenenti rispettivamente i dati relativi all'investimento ed i dati riepilogativi relativi al credito richiesto.

2. Reperibilita' dei modelli.

2.1. I modelli di cui al punto 1.1. sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.it

2.2. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi siano conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.

2.3. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.

2.4. E' consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformita' grafica ai modelli approvati e della sequenza dei dati.

3. Termini di presentazione.

3.1. Le istanze di cui alla lettera a) del punto 1.1 - Mod. RTS - devono essere presentate nell'anno 2003, dal 20 febbraio 2003 al 10 marzo 2003; negli anni successivi, dal 2 al 20 gennaio di ogni anno;

3.2. Le istanze di cui alla lettera b) del punto 1.1 - Mod. ITS - devono essere presentate nell'anno 2003, dal 1 aprile 2003; negli anni successivi dal 1 febbraio di ogni anno;

3.3. Le istanze di cui alla lettera c) del punto 1.1 - Mod. ITS/A - devono essere presentate nell'anno 2003, dall'ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale e' determinato, ai sensi del comma 4 dell'art. 69 della legge n. 289 del 2002, l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la CEE e successive modificazioni; negli anni successivi dal 2 gennaio di ogni anno.

4. Modalita' di presentazione.

4.1. Le istanze di cui al punto 1.1 devono essere presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "CREDINVEST 388" che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it a partire dal 19 febbraio 2003.

4.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 4.2, nonche' copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

4.4. L'istanza deve essere conservata a cura del soggetto interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti.

4.5. Al centro operativo di Pescara e' demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al punto 1.1.

Motivazioni.

L'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel confermare gli incentivi per gli investimenti nelle aree svantaggiate, da attribuire nella forma di credito d'imposta alle imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della predetta agevolazione, introdotta con il citato art. 8 della predetta legge n. 388.

In particolare, nel confermare che l'ammissione alla fruizione del contributo resta subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ed al suo accoglimento in relazione agli stanziamenti di spesa stabiliti dalla norma, il citato art. 62 ha previsto che:

i soggetti che non abbiano ottenuto l'accoglimento della istanza presentata nell'anno precedente ai sensi del comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, qualora intendano conseguire il contributo, debbono rinnovare l'istanza esponendo un importo di investimento non superiore a quello indicato nell'istanza originaria, unitamente agli altri dati stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale e' approvato il modello di istanza;

le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare gli investimenti a partire dall'anno 2003 e le istanze rinnovate contengono, oltre agli elementi richiesti dal comma 1-bis del predetto art. 8 della legge n. 388 del 2000, la pianificazione degli investimenti e degli utilizzi del contributo, con riferimento all'anno nel quale l'istanza e' presentata e ai due anni immediatamente successivi, tenendo presente che l'utilizzo del contributo e' consentito, per ogni investimento, entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti percentuali minimi e massimi di utilizzo stabiliti dalla norma stessa. Tutti tali dati devono essere stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale e' approvato il modello dell'istanza.

Inoltre, l'art. 69 della citata legge n. 289 del 2002, ha apportato modifiche alla disciplina della concessione del contributo per nuovi investimenti nel settore dell'agricoltura, contenuta nell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

In particolare, con il nuovo comma 5-bis del predetto art. 11, introdotto dal comma 5 dell'art. 69 della legge n. 289 del 2002, e' stata introdotta la validita' annuale dell'istanza da presentare all'Agenzia delle entrate per la fruizione del credito d'imposta, tenendo conto dell'ammontare delle risorse finanziarie appositamente stanziate per tale settore. Di conseguenza le predette istanze, che dovranno contenere gli elementi stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, verranno ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione stabilito a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno.

In attuazione di tali disposizioni e', pertanto, emanato il presente provvedimento con il quale vengono approvati i modelli di istanza - Mod. RTS - Mod. ITS - Mod. ITS/A - con le relative istruzioni, da utilizzare per la redazione delle predette istanze.

Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato "CREDINVEST 388", che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it a partire dal 19 febbraio 2003.

La competenza, in ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle predette istanze, viene attribuita al centro operativo di Pescara.

Con il presente provvedimento vengono inoltre stabiliti i termini di presentazione delle diverse istanze elencate nel punto 1.1, differenziati per l'anno 2003, di introduzione delle nuove disposizioni e per gli anni successivi, al fine di tener conto dei necessari tempi tecnici connessi alla elaborazione delle procedure informatiche per consentire l'invio telematico delle istanze e l'acquisizione dei dati nei tempi previsti dalla norma.

Termini particolari sono inoltre previsti per la presentazione delle istanze per la concessione del contributo per gli investimenti in agricoltura, in considerazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi del comma 4 dell'art. 69 della richiamata legge n. 289 del 2002.

Con lo stesso provvedimento viene, infine, disciplinata la reperibilita' dei suddetti modelli di comunicazione e ne viene autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore: FERRARA
 
Mod. RTS

RINNOVO DELL'ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI
INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE

Art. 62, comma 1, lett. d) della legge 27 dicembre 2002, n. 289

AGENZIA DELLE ENTRATE EURO

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente domanda e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a cio' tenuti, che nella presente istanza sono contenuti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonche' dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalita' di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati Personali

I dati richiesti nella istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter fruire delle agevolazioni richieste.

Modalita' del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire anche mediante:

* verifiche dei dati esposti nell'istanza con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;

* verifiche dei dati esposti nell'istanza con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolare del trattamento

L'istanza puo' essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

* Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso la quale e' conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;

* gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facolta' di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potra' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non e' necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento e' obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

----> Vedere immagini da pag. 10 a pag. 35 del S.O. <----
 
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