Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Nettuno" e approvazione del disciplinare di produzione. |
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Esaminata, nel corso della riunione del 22 gennaio 2003, la domanda, presentata in data 27 aprile 2000 dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Nettuno" - gia' riconosciuta ad indicazione geografica tipica con decreto ministeriale 22 novembre 1995; Visto, il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Lazio con delibera del 24 luglio 2001; Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Nettuno l'11 marzo 2002, ha espresso parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini in questione redatto secondo il testo appresso riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere. |
| Proposta di disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Nettuno"
Art. 1. La denominazione di origine controllata "Nettuno e' riservata ai vini: "Nettuno" bianco nelle tipologie secco e frizzante; "Nettuno" bianco Bellone localmente noto come Cacchione nelle tipologie secco e frizzante; "Nettuno" rosso nella tipologia secco; "Nettuno" rosato nelle tipologie secco e frizzante; "Nettuno" novello, che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Nettuno", devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione: "Nettuno bianco": Bellone, localmente noto come Cacchione, dal 30% al 70%; Trebbiano Toscano, dal 30% al 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, fra quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, in misura non superiore al 20%. La denominazione di origine controllata "Nettuno", con la specificazione del vitigno "Bellone" o "Cacchione", e' riservata alla tipologia bianco prodotta con uve provenienti almeno per l'85% dallo stesso vitigno e, per il restante 15%, fra quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Roma. "Nettuno" rosso e "Nettuno" novello: Merlot, dal 30% al 70%; Sangiovese, dal 30% al 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, in misura non superiore al 20%. "Nettuno" rosato: Sangiovese e Trebbiano Toscano nella misura minima del 40% ciascuno. Possono altresi' concorrere altri vitigni, idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, fino a un massimo del 20%.
Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Nettuno" devono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di Nettuno ed Anzio in provincia di Roma.
Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione d'origine controllata "Nettuno" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. Nei nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno, essere favoriti i vitigni miglioratori che costituiscono la piattaforma ampelografica ed avere una densita' di almeno 2.500 ceppi per ettaro. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti:
===================================================================== | Produzione Uva | Titolo alcol. Vol. Tipologia | Tonn./Ha | naturale minimo % vol ===================================================================== Nettuno bianco | 14 | 10.0 --------------------------------------------------------------------- Nettuno bianco Bellone| | localmente noto come | | Cacchione | 13 | 10.0 --------------------------------------------------------------------- Nettuno rosso | 13 | 11.0 --------------------------------------------------------------------- Nettuno rosato | 14 | 10.0 --------------------------------------------------------------------- Nettuno novello | 13 | 10.0
Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alla superficie effettivamente coperta dalle viti. Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Nettuno" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione. globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione d'origine controllata. Qualora sia superato il limite del 20%, l'intera partita, cui si riferisce il supero, decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata e puo' essere destinata ad I.G.T.
Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, su conforme parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nei territori amministrativi della provincia di Roma a condizione che le ditte interessate, previa richiesta specifica delle medesime, dimostrino di aver vinificato nelle vendemmie precedenti a quella di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, vini delle tipologie qui regolamentate. vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nei territori amministrativi della provincia di Roma a condizione che le ditte interessate, previa richiesta specifica delle medesime, dimostrino di aver vinificato nelle vendemmie precedenti a quella di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, vini delle tipologie qui regolamentate. Nella vinificazione dei vini a denominazione d'origine controllata "Nettuno" sono ammesse soltanto le pratiche legali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche. E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali. La resa dell'uva in vino pronto per il consumo diretto, per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Nettuno" non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e puo' essere destinata ad I.G.T.
Art. 6. I vini a denominazione d'origine controllata "Nettuno" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: "Nettuno" bianco: Colore: paglierino piu' o meno intenso; Odore: fruttato caratteristico, delicato gradevole; Sapore: fresco, armonico, secco; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; Acidita' totale minima: 5,00 g/l; Estratto non riduttore minimo: 15.00 g/l; E' prevista la tipologia frizzante. "Nettuno" bianco Bellone o localmente noto come Cacchione: Colore: paglierino con riflessi giallognoli; Odore: vinoso caratteristico, delicato; Sapore: fresco, armonico, secco; Titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50 % vol; Acidita' totale minima: 5,00 g/l; Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l; E' prevista la tipologia frizzante. "Nettuno" rosato: Colore: rosa piu' o meno intenso, talvolta con tonalita' rubino; Odore: delicato, fruttato, vinoso; Sapore: fresco, armonico, secco; Titolo alcolometrico-volumico totale minimo: 11,50 % vol; Acidita' totale minima: 5,00 g/l; Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l; E' prevista la tipologia frizzante. "Nettuno" rosso: Colore: rosso rubino intenso; Odore: vinoso caratteristico, accentuato molto persistente; "Nettuno" novello: Colore: rosso rubino piu' o meno intenso; Odore: fruttato persistente; Sapore: fresco, armonico, vivace per fragranza; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; Acidita' totale minima: 5,00 g/l; Estratto non riduttore minimo 18,00 g/l. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, nel sapore dei vini di cui sopra, ad esclusione del novello, si potra' rilevare sentore di legno. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7. E' consentito l'uso in etichetta di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non aventi significati laudativi e atti a non trarre in inganno il consumatore. Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone o localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi qualificato e' stato ottenuto. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Nettuno" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che la stessa sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.
Art. 8. L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello d'uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita'. I vini designati con la menzione "vigna" devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacita' non superiore a litri 0.75. I vini a denominazione di origine controllata "Nettuno" possono essere confezionati in recipienti di capacita' uguale od inferiore a litri 5, devono inoltre essere immessi al consumo in recipienti di vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie. Per i recipienti di capacita' non superiore a 0,375 litri puo' essere utilizzata la tappatura a vite. |
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