Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 febbraio 2003
Differimento dei termini del decreto ministeriale 8 agosto 2000, relativo alle modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

IL VICE-MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo n. 29, del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 297, del 27 luglio 1999, recente: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 593, dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
Visto l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;
Visto, in particolare, il comma 1, del citato art. 14 che fissa dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno i termini della presentazione delle relative domande;
Visto, altresi', l'art. 16 del citato decreto che disciplina la concessione di premi per progetti di ricerca finanziati nell'ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo;
Ritenuta l'opportunita' di semplificare le modalita' di inoltro delle domande per la concessione delle agevolazioni suddette attraverso, in particolare, l'utilizzo di supporti informatici;
Rilevata la necessita', al fine di consentire il piu' efficace utilizzo dei predetti supponi informatici, di modificare i termini di cui al richiamato comma 1 dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno 2003, le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 dovranno essere presentate, dal 5 maggio al 30 settembre di ciascun anno, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate il servizio internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Domande di finanziamento".
 
Art. 2.
1. A decorrere dall'anno 2003, le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 dovranno essere presentate, dal 1 giugno al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate il servizio internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Domande di finanziamento".
 
Art. 3.
1. Il predetto servizio internet consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio VI - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
2. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio internet di cui al precedente comma 1.
 
Art. 4.
1. Restano ferme le altre disposizioni dei richiamati articoli 14 e 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2003
Il vice-Ministro: Possa
 
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