Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 14 febbraio 2003 |
Differimento dei termini del decreto ministeriale 8 agosto 2000, relativo alle modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. |
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IL VICE-MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo n. 29, del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 297, del 27 luglio 1999, recente: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori"; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 593, dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297"; Visto l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; Visto, in particolare, il comma 1, del citato art. 14 che fissa dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno i termini della presentazione delle relative domande; Visto, altresi', l'art. 16 del citato decreto che disciplina la concessione di premi per progetti di ricerca finanziati nell'ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo; Ritenuta l'opportunita' di semplificare le modalita' di inoltro delle domande per la concessione delle agevolazioni suddette attraverso, in particolare, l'utilizzo di supporti informatici; Rilevata la necessita', al fine di consentire il piu' efficace utilizzo dei predetti supponi informatici, di modificare i termini di cui al richiamato comma 1 dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 2003, le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 dovranno essere presentate, dal 5 maggio al 30 settembre di ciascun anno, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate il servizio internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Domande di finanziamento". |
| Art. 2. 1. A decorrere dall'anno 2003, le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 dovranno essere presentate, dal 1 giugno al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate il servizio internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Domande di finanziamento". |
| Art. 3. 1. Il predetto servizio internet consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio VI - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. 2. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio internet di cui al precedente comma 1. |
| Art. 4. 1. Restano ferme le altre disposizioni dei richiamati articoli 14 e 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2003 Il vice-Ministro: Possa |
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