Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 25
Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta dalla L. 17 aprile 2003, n. 83: Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico (( e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici. ))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, nonche' l'articolo 5, comma 2, il quale stabilisce che dal 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica, nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti, sono determinati secondo il dispacciamento di merito economico;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e in data 17 aprile 2001, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 27 del 3 febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001, con i quali sono stati individuati gli oneri generali del sistema elettrico, ai sensi del citato articolo 3, comma 11;
Ritenuto che la liquidazione definitiva degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e' finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico nella formazione dei prezzi ed a garantire la piena concorrenzialita' del mercato;
Tenuto conto che ad oggi i costi non recuperabili di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non sono stati ancora quantificati;
Ritenuto che occorre eliminare ogni perdurante incertezza regolatoria, al fine di consentire l'eliminazione degli ostacoli alla sollecita entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e che, pertanto, occorre consentire agli operatori la definizione delle partite economiche relative agli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate misure per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza ed economicita', attraverso la definizione di regole certe in ordine ai rapporti economici tra i soggetti che operano nel mercato;
Ritenuto inoltre necessario individuare criteri di priorita' per l'efficace attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, finalizzati al rafforzamento del sistema di produzione di energia elettrica in termini sia di potenza installata, sia di affidabilita' e diversificazione dei combustibili di alimentazione, in grado di garantire la sicurezza e l'economicita' del sistema elettrico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Oneri generali del sistema elettrico
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1 gennaio 2010.
 
Art. 2
Esclusione delle compensazioni

1. Dal 1 gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonche' le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.
3. Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna societa' sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra societa'. Alle societa' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi.
4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gli acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema elettrico nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1 possono essere modificati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 3
Criteri per nuove installazioni e
potenziamento di impianti esistenti

1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonche' i progetti che comportano il riutilizzo di siti gia' dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali gia' autorizzate.
2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e' prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori.
3. Il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attivita' produttive analisi previsionali di cui al comma 1, sulla base dei dati su domanda e offerta, flussi di energia e assetto della rete, nonche' evoluzione della potenza installata prevista.
4. Con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del comitato paritetico di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e' approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorita' di cui al comma 1.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilita' ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sara' riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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