Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI BONATE SOPRA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Bonate Sopra (provincia di Bergamo) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.
(Omissis).
Di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
4,7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.
2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato.
Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
4. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
La detrazione applicata alle abitazioni principali e' applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2o grado (genitori-figlifratelli-nonni-nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria.
Per poter usufruire di tale agevolazione e' necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune;
5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
 
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