L'ISPETTORE GENERALE CAPO per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato Generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale le operazioni di liquidazione della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attivita' commerciali di Livorno sono state affidate all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.; Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli Enti in liquidazione; Considerato che una delle operazioni che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato Ente e' rappresentata da crediti di Euro 64.416,61 relativi a somme per maggiorazioni ISTAT corrisposte nel 1988 dalla Cassa mutua commercianti di Livorno a vari medici specialistici in attuazione della sentenza del pretore di Livorno del 27 novembre 1981, a seguito di pignoramento ordinati dal tribunale di Livorno; Visto che in sede di appello, il tribunale di Livorno, con sentenza n. 463/1985 ha riformato la predetta sentenza pretorile, dichiarando non dovute le somme eccedenti la maggiorazione ISTAT oltre i 24 punti, condannando gli stessi medici alla restituzione delle somme indebitamente percepite; Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura dell'Ente sopraindicato, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di Euro 64.416,61 dalla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attivita' commerciali di Livorno alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione; Decreta: Il credito di cui alle premesse di Euro 64.416,61 vantato nei confronti di vari medici specialistici, cosi come specificato nelle premesse, e' trasferito, ai sensi e con le modalita' dettate dall'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua di malattia in liquidazione per gli esercenti attivita' commerciali di Livorno alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione, il quale versera' il predetto importo alla citata Cassa mutua. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2002 L'Ispettore generale capo: D'Antuono |