Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 febbraio 2003
Devoluzione, a titolo gratuito, alla regione Calabria del complesso aziendale "Acqua del Signore", in Soveria Mannelli.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
- Ispettorato generale enti disciolti
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medeso e delle societa' controllate;
Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata e' stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, avente ad oggetto: "Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale" ed in particolare l'art. 5, comma 5, che cosi' recita: "Omissis... Qualora le regioni nel cui territorio siano situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attivita' di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale";
Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000, col quale si conferma la necessita' di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attivita' liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttivita';
Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi delle leggi n. 337/1995 e n. 122/2001, avanzata dalla regione Calabria, con deliberazione della giunta n. 1157 del 27 dicembre 2001, relativa al complesso aziendale "Acqua del Signore", sito in Soveria Mannelli provincia di Catanzaro (i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto) e sul quale insistono dei fabbricati in corso di accatastamento - che verranno trasferiti alla Regione a seguito di verbale di consegna e consistenza - gia' di proprieta' della Societa' agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa C.S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), societa' facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate;
Considerato che con la predetta deliberazione n. 1157 del 27 dicembre 2001 la giunta della regione Calabria si e' altresi' formalmente impegnata ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari per il trasferimento nei ruoli della Regione dei dieci dipendenti della liquidazione E.N.C.C. in servizio presso il suddetto complesso aziendale;
Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale "Acqua del Signore", comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto, la regione Calabria e' obbligata ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;
Considerato inoltre che nell'azienda "Acqua del Signore" insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 1,80 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;
Vista la sentenza n. 872/99 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - presentata dalla S.A.F. S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell' E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attivita' e passivita' comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
Decreta:
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, e dell'art. 5, comma 5, della legge n. 122 del 27 marzo 2001 il complesso aziendale "Acqua del Signore", sito in Soveria Mannelli provincia di Catanzaro (gia' di proprieta' della S.A.F. S.p.a. in c.a. rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e societa' controllate) e' devoluto a titolo gratuito alla regione Calabria con sede a Catanzaro alla via Massara n. 2 - codice fiscale n. 02205340793.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle societa' controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione nei ruoli della regione Calabria dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti presso il complesso aziendale "Acqua del Signore", e' condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.
4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale "Acqua del Signore" provvedera', direttamente e con oneri a proprio carico, la regione Calabria.
5. L'amministrazione che subentrera' nella gestione delle attivita' di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle Societa' controllate, previa valutazione della opportunita' di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avra' il diritto di accedere nell'Azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'Amministrazione che effettua l'attivita' di ricerca, salvo diverso accordo con la regione Calabria.
Il presente decreto ed i suoi allegati costituiscono titolo per effettuare le volture catastali e trascrizioni alla Conservatoria dei registri immobiliari nonche' nei registri dei beni della regione Calabria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2003
L'Ispettore generale capo: D'Antuono
 
Allegato A

----> Vedere allegato a pag. 10 e pag 11 della G.U. <----
 
Allegato B

----> Vedere allegato a pag. 12 della G.U. <----
 
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