IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, che al comma 1 demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la revisione degli strumenti convenzionali e delle tariffe autostradali e al comma 2 prevede che le tariffe di pedaggio sono fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la propria delibera 21 settembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 235/1993), con la quale sono state emanate direttive in attuazione del disposto del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 498/1992 ed in particolare e' stato precisato che le tariffe di pedaggio autostradale debbono essere fissate con i criteri da stabilire in via generale per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi, in sede di rilascio o revisione della concessione sulla base del piano finanziario da redigere in conformita' ad un modello unificato approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Viste le proprie delibere 7 dicembre 1994, 8 agosto 1995 e 21 dicembre 1995, con le quali sono state emanate direttive per la revisione delle tariffe nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle stesse; Vista la propria delibera 8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), che ha costituito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS); Vista la propria delibera n. 319 del 20 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di fissazione delle tariffe e viene individuato in un quinquennio l'intervallo temporale entro cui revisionare la formula adottata; Vista la propria delibera n. 30 del 17 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 104/2000), con la quale si esclude la traslazione sulle tariffe delle variazioni temporanee dei prezzi internazionali delle materie prime e delle fonti di energia non comprese nel tasso d'inflazione programmato; Considerato che e' trascorso un quinquennio dalla stipula della prima convenzione tra Concedente (ANAS) e Concessionaria avvenuta in data 4 agosto 1997 ed e' quindi opportuno verificare i risultati e gli effetti dello schema regolatorio in essere; Considerato che alla data odierna non e' ancora pervenuta a questo Comitato formale proposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla modifica della formula e alla determinazione dei relativi parametri per la fissazione delle tariffe autostradali gia' indicata nella richiamata delibera n. 319/1996; Ritenuto di dover procedere a delineare un quadro organico del sistema tariffe sia sotto l'aspetto giuridico sia sotto quello economico; Tenuto conto che al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete l'iniziativa per la determinazione degli aumenti annuali dei pedaggi autostradali; Delibera: Nelle more della formalizzazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della proposta relativa alle modalita' procedurali ed ai criteri di valutazione dei parametri presi a riferimento nella formula del price-cap, restano valide le disposizioni contenute nella delibera di questo Comitato n. 319 del 20 dicembre 1996 concernente la fissazione dei pedaggi autostradali. Roma, 27 dicembre 2002 Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2003 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 365 |