Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Arquata Scrivia (provincia di Alessandria) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. Per l'anno l'anno 2003 viene determinata l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota base di riferimento: 6,5 per mille; unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune: 5,5 per mille. Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze ai sensi dell'art. 30, comma 14 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999. Tale agevolazione e' limitata alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse), per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale. Unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille (art. 6, comma 2 del regolamento). Aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi volti al di inagibilita' o inabitabilita' cosi' come definita dall'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Unita' immobiliare d'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado): 5,5 per mille. 2. Vengono inoltre determinate per l'anno in corso le seguenti detrazioni d'imposta. A) Detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel comune ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: Euro 103,29. Tale detrazione e' elevata a Euro 118,79 soltanto per le unita' immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6. Si da atto che la maggiore detrazione di Euro 118,79 non si applica ai contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate in catasto in A1 (abitazioni signorili), A7 (abitazioni in villini), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). B) Detrazione d'imposta pari a Euro 154,94 per i soggetti cui alla precedente lettera A) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio sociale: soggetti passivi portatori di handicap o nel cui nucleo famigliare e' presente un invalido o un portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso, o abitazione sull'intero territorio nazionale. Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di Euro 154,94 dovranno pervenire al comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidita' dal 1o al 30 giugno di ciascun anno ed avranno validita' per il solo periodo d'imposta. I requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta. Si considerano validamente prodotte le richieste presentate nell'anno precedente per le quali non sono intervenute variazioni. Non potranno beneficiare della detrazione di Euro 154,94 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche: contribuenti che non presentano nei termini richiesti l'apposita istanza; contribuenti che non comprovano con i suddetti documenti i requisiti richiesti per la maggiore detrazione. Le richieste relative alla maggiore detrazione di Euro 154,94 vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle condizioni richieste. C) Detrazione d'imposta pari a Euro 103,29 per unita' immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado). Le richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille con una detrazione di Euro 103,29 relative ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari dovranno pervenire al comune corredate dalle necessarie documentazioni (contratto di comodato e attestazione grado di parentela) pena la decadenza del beneficio, dal 1o al 30 giugno per il versamento della prima rata, ovvero dall'1 al 20 dicembre per il versamento della seconda rata, e avranno validita' per l'anno d'imposta corrente. Nel caso in cui il soggetto utilizzatore dell'immobile sia anche proprietario pro-quota dello stesso, la detrazione per l'abitazione principale dovra' essere comunque divisa in parti uguali per il numero dei soggetti proprietari dell'immobile che hanno concesso l'immobile in comodato gratuito e il soggetto proprietario che lo utilizza. Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta precedente per le quali non siano intervenute variazioni. (Omissis). |
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