Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Giorgio di Piano (provincia di Bologna) ha adottato il 18 dicembre 2002 e il 19 novembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
aliquota agevolata del 5 per mille per:
a) unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute da soggetti passivi persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
b) unita' immobiliare locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
c) unita' immobiliare data in comodato gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado che la occupano come loro abitazione principale;
d) unita' immobiliare data in locazione con contratto tipo, ex art. 2 legge n. 431/1998, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
e) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
aliquota del 7 per mille ordinaria per tutte le altre tipologie;
2) di determinare la detrazione di imposta I.C.I., per le abitazioni principali di tutti soggetti passivi nella seguente misura:
Euro 105,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titoli di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, ovvero quella posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locazione;
Euro 150,00 per particolari categorie a basso reddito da definire con propria successiva deliberazione;
dette disposizioni si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
3) di dare atto che se la detrazione per l'abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, e' scomputabile sull'imposta relativa alle pertinenze;
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2003 i criteri e requisiti per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione per abitazione principale per particolari categorie di utenti deliberati con D.g. 145 del 28 dicembre 2001;
2) di dichiarare al presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con votazione successiva ed unanime.
 
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