Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di San Giorgio di Piano (provincia di Bologna) ha adottato il 18 dicembre 2002 e il 19 novembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota agevolata del 5 per mille per: a) unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute da soggetti passivi persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; b) unita' immobiliare locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; c) unita' immobiliare data in comodato gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado che la occupano come loro abitazione principale; d) unita' immobiliare data in locazione con contratto tipo, ex art. 2 legge n. 431/1998, a soggetto che la utilizza come abitazione principale; e) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; aliquota del 7 per mille ordinaria per tutte le altre tipologie; 2) di determinare la detrazione di imposta I.C.I., per le abitazioni principali di tutti soggetti passivi nella seguente misura: Euro 105,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titoli di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, ovvero quella posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locazione; Euro 150,00 per particolari categorie a basso reddito da definire con propria successiva deliberazione; dette disposizioni si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 3) di dare atto che se la detrazione per l'abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, e' scomputabile sull'imposta relativa alle pertinenze; (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2003 i criteri e requisiti per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione per abitazione principale per particolari categorie di utenti deliberati con D.g. 145 del 28 dicembre 2001; 2) di dichiarare al presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. |
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