Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Selvazzano Dentro (provincia di Padova) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nella misura differenziata in relazione alla diversa tipologia di immobili: abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4,4 per mille. L'aliquota agevolata si applica alle abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) purche' il parente vi dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica, anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprieta'; alloggi e relative pertinenze non locati o sfitti: aliquota del 9 per mille. Si considerano tali gli alloggi non utilizzati, da almeno due anni precedenti l'anno d'imposta, ne' come abitazione principale e secondaria, ne' dati in locazione, in comodato ed in uso a terzi; altri immobili, comprese le aree fabbricabili: aliquota ordinaria del 6,6 per mille; titolari di immobili locati a canone concertato (legge n. 431/1998): aliquota 4 per mille, prevista nella delibera di giunta comunale n. 70 del 17 dicembre 1999, esecutiva, limitatamente al periodo di validita' del contratto, debitamente registrato. In tale caso, copia del contratto dovra' essere trasmessa al Servizio tributi entro il 31 dicembre; conferma dei valori minimi di riferimento ai fini della non attivazione delle procedure di accertamento per le aree edificabili sottoposte a tassazione come determinati con deliberazione di giunta comunale n. 389 del 15 dicembre 1999; 2) di determinare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni d'imposta I.C.I., adempimenti e precisazioni per i contribuenti: detrazione totale dell'imposta per gli immobili dati in concessione al comune e locati con canone concertato a famiglie di sfrattati e bisognosi ai sensi della legge n. 431/1998, per tutta la durata del contratto, debitamente registrato; detrazione ordinaria sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e pertinenze: Euro 129,11; elevazione della detrazione sub 2) a Euro 258,23 in relazione a particolari situazioni di carattere socio-economico, debitamente documentate, di seguito individuate: A. Soggetti rientranti in situazioni di particolare disagio economico sociale: 1. soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal comune; 2. soggetti il cui nucleo familiare disponga complessivamente di un reddito imponibile fiscale non superiore a: a) a Euro 10.329,14 se composta da una sola persona; b) a Euro 12.911,42 se composta da due persone; c) a Euro 18.075,99 se composta da tre persone; d) a Euro 21.691,19 se composta da quattro persone, per ogni unita' aggiuntiva il reddito va aumentato di Euro 4.648,11; 3. l'unita' immobiliare deve costituire l'unica proprieta' immobiliare del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene; 4. il soggetto richiedente deve possedere l'unita' immobiliare a titolo di proprieta', oppure a titolo di usufrutto, uso, superficie ed abitazione; 5. l'unita' immobiliare deve risultare iscritta al catasto urbano ed individuata in una delle seguenti categorie: A/2 abitazione di tipo civile; A/3 abitazione di tipo economico; A/4 abitazione di tipo popolare; A/5 abitazione di tipo ultra popolare; A/6 abitazione di tipo rurale; A/7 abitazioni in villini; 6. la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da sub 1) a 5) si siano verificate contemporaneamente, risultando tra loro alternative solo le condizioni sub 1) e/o 2); 7. la maggiore detrazione non spetta se l'unita' immobiliare e' locata o e' concessa in comodato a terzi, anche se parenti; 8. la maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarita', l'eventuale eccedenza non puo' essere utilizzata dagli altri contitolari; B. Al possessore di immobile che non ha compiuto i 35 anni di eta' e che si sia coniugato nel 2002, con un reddito imponibile fiscale complessivo, prodotto dai componenti il nucleo familiare nell'anno 2002, non superiore a Euro 25.822,84. La detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. L'unita' immobiliare deve costituire l'unica proprieta' immobiliare del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene alla data di presentazione della comunicazione. C. Al possessore di immobile che al 31 dicembre 2002 abbia nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap (legge n. 104/1992), o di invalidita', certificato con la percentuale minima pari al 70% , che risulti da adeguata documentazione rilasciata dalla competente Commissione medica dell'U.L.S.S. o altro ente. La maggiore detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. L'unita' immobiliare deve costituire l'unica proprieta' immobiliare del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene, indipendentemente dal livello del reddito di cui al punto sub A).
Adempimenti e spiegazioni per i benefici sub A) B) C)
I soggetti che intendono beneficiare dell'elevazione a Euro 258,23 della detrazione ordinaria dovranno provvedere a quanto segue, sotto pena di decadenza dal beneficio: 1. presentare la comunicazione all'Amministrazione comunale entro il termine di versamento del saldo I.C.I., documentando, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione che da' titolo per ottenere i predetti benefici; nell'ipotesi sub C) la predetta comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi; 2. indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento in conto corrente postale dell'imposta I.C.I., con la precisazione che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione dall'imposta va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae le su citate destinazioni; 3. dal computo dei redditi rimane esclusa la rendita dell'abitazione principale, cosi' come intesa ai fini IRPEF (redditi di fabbricati); 4. per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioe' quella risultante dallo stato di famiglia. Ai fini delle maggiori detrazioni, si considera la situazione anagrafica alla data del 1 gennaio; 5. nel caso di applicazione dell'aliquota agevolata per abitazione in uso a parenti di primo grado, deve essere informato il Servizio tributi mediante comunicazione in autocertificazione, entro la data di pagamento del saldo, attestante la residenza ed allegando copia di documenti atti a comprovare l'intestazione e l'utilizzo delle utenze domestiche. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati dichiarati; in tal caso necessita comunicare la cessazione dell'uso gratuito entro l'anno in cui e' avvenuta la variazione. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni che danno titolo ad ottenere la maggiore detrazione. (Omissis). |
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