IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che ha istituito, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, il Comitato di sicurezza finanziaria ed ha previsto che la durata del medesimo Comitato puo' essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri; Viste le risoluzioni numeri 1267/1999, 1333/2000, 1373/2001 e 1390/2002 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan; Visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di persone ed entita' associate a Osama Bin Laden, alla rete di Al-Qaeda ed ai Talibani; Ritenuta la necessita' di prorogare la durata del Comitato di sicurezza finanziaria, al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' di contrasto del terrorismo internazionale e di monitoraggio del sistema finanziario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. La durata del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e' prorogata di un anno a decorrere dal 13 ottobre 2002. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 38 |