Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 7 febbraio 2003
Fissazione del termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2003 del settore industria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002, che introduce modificazioni al suddetto testo unico delle direttive con efficacia per i bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande sia successivo all'entrata in vigore del decreto stesso;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno vengano attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande, fatta salva la possibilita' che il Ministro delle attivita' produttive, sulla base dell'entita' di tali risorse, provveda ad assegnarle attraverso un unico bando annuale, i cui termini sono fissati con decreto dello stesso Ministro;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 2002 con il quale e' stato fissato al successivo 21 novembre il termine finale di presentazione delle domande del bando relativo al "settore industria" per l'anno 2002;
Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;
Ritenuto opportuno, al fine di conferire al regime d'aiuto della legge n. 488/1992 la necessaria continuita' rispetto al bando precedente e di consentire alle imprese interessate di presentare la domanda di agevolazione per l'eventuale avvio del programma di investimenti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, procedere all'apertura di un unico bando annuale del "settore industria" del 2003, fissando il termine iniziale di presentazione delle domande;
Ritenuto di rinviare la fissazione del termine finale in modo che lo stesso risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla conoscenza da parte delle imprese delle risorse finanziarie destinate al bando e delle proposte delle regioni e province autonome concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorita' ed i relativi punteggi, il cui termine ultimo di formulazione sara' fissato, con separato decreto, immediatamente dopo che saranno note le disponibilita' finanziarie per il settore "industria" e per ciascuna regione e provincia autonoma;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2003 del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e' fissato dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Alla fissazione del termine finale per il medesimo bando si provvedera' con successivo decreto in modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle relative proposte regionali di cui alle premesse.
3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile e' riportato nell'allegato n. 10 della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande, da produrre insieme alla restante prevista documentazione, anche successivamente alla presentazione del modulo ed al versamento della cauzione e comunque entro il termine finale di cui al precedente comma 2, deve essere utilizzato il software unico predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, il cui aggiornamento sara' tempestivamente reso disponibile sul sito Internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it
4. Le domande devono essere presentate alle banche concessionarie prescelte dalle imprese tra quelle convenzionate con il Ministero delle attivita' produttive, ovvero ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con le banche medesime, secondo le modalita' indicate ai punti 5.2 e seguenti della citata circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto dei chiarimenti in merito alle modifiche introdotte al testo unico delle direttive della legge n. 488/1992 con il decreto ministeriale del 7 ottobre 2002 di cui alle premesse, che verranno forniti con circolare del Ministero delle attivita' produttive.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro: Marzano
 
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