Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 18 dicembre 2002 |
Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2001, che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, per gli anni 1996 e precedenti, 1997, 1998, 1999, 2000 e 1o semestre 2001; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 223 del 9 maggio 2002; Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2001 rispetto all'anno 2000, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,7 per cento; Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:
Art. 1. La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e' fissata nelle seguenti misure: 1996 e precedenti: euro 19.050,95; 1997: euro 19.749,49; 1998: euro 19.996,13; 1999: euro 19.996,13; 2000, 2001 e 1o semestre 2002: euro 19.996,13. |
| Art. 2. A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro della salute Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 37 |
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