Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 15 gennaio 2003, n. 26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.
 
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 443.880 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1510):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro degli affari esteri ad interim (Berlusconi) il
18 giugno 2002.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 luglio 2002 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 7a, 9a, 10a e 12a.
Esaminato dalla 3a commissione il 17 e 18 settembre
2002.
Esaminato in aula ed approvato il 19 settembre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3168):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 settembre 2002 con pareri delle
commissioni I, V, X, XII, XIII e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 1 ottobre 2002 e il
3 dicembre 2002.
Relazione scritta annunciata il 3 dicembre 2002 (atto
n. 3168/A - relatore on. Amoruso).
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il
19 dicembre 2002.
 
LINGUA INGLESE

ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
DELLA VIGNA E DEL VINO

----> Vedere immagini da pag. 6 a pag. 19 della G.U. <----
 
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E
DEL VINO

Preambolo

Con un'intesa in data 29 novembre 1924, i Governi della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Lussemburgo, del Portogallo, della Spagna della Tunisia e dell'Ungheria hanno statuito di comune raccordo di creare un Ufficio internazionale del Vino.
Con una decisione del 4 settembre 1958 degli Stati membri pro-tempore, a questo ufficio e' stato attribuito il nome di Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino. Tale organizzazione intergovernativa comprende, alla data del 3 aprile 2001, quarantacinque Stati membri.
Nella sua risoluzione COMEX 2/97, adottata nella seduta del 5 dicembre 1997 svoltasi a Buenos Aires (Argentina), l'Assemblea generale dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino ha deciso di adottare, ove necessario, al nuovo contesto internazionale i mandati dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino, il personale di quest'ultimo, le sue risorse materiali e budgetarie, nonche', se del caso, le sue procedure e regole di funzionamento per far fronte alle sfide e garantire l'avvenire del settore vitivinicolo mondiale.
In applicazione dell'articolo 7 della suddetta intesa, il Governo della Repubblica francese a cui e' stata indirizzate una richiesta in al senso da trentasei Stati, ha convocato una Conferenza di Stati membri che si e' tenuta e Parigi il 14, 15, 22 giugno 2000 ed il 3 aprile 2001.
Di conseguenza gli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino, di seguito designati le Parti, hanno stabilito di comune accordo le seguenti disposizioni:

Capitolo I - Obiettivi e competenze

Articolo 1

1. Le Parti decidono di creare l'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V.) in sostituzione dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino istituito dall'Accordo del 29 novembre 1924 modificato. Essa e' sottoposta alle norme del presente Accordo.
2. L'O.I.V. persegue i propri obiettivi ed esercita le competenze definite all'articolo 2 in quanto organismo intergovernativo di natura scientifica e tecnica, avente una riconosciuta competenza nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell'uva da tavola, dell'uva passa e di altri prodotti della vigna.

Articolo 2

1. Nell'ambito delle sue competenze, gli obiettivi dell'O.I.V. sono i seguenti:

a) indicare ai suoi membri misure che consentano di tenere conto
delle preoccupazioni dei produttori, dei consumatori e degli altri
operatori della trafila vitivinicola; b) assistere le altre organizzazioni internazionali inter-governative
e non-governative, in particolare quelle che perseguono attivita'
normative; c) contribuire all'armonizzazione internazionale delle prassi e norme
esistenti e, ove necessario, all'elaborazione di nuove norme
internazionali, al fine di migliorare le condizioni di
elaborazione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli,
ed in considerazione degli interessi dei consumatori.

Al fine di conseguire questi obiettivi l'O.I.V. esercita le seguenti competenze:

a) promuovere ed orientare le ricerche e le sperimentazioni scientifiche e tecniche, al fine di soddisfare i bisogni manifestati dai suoi membri, valutarne i risultati facendo eventualmente ricorso ad esperti qualificati e garantirne, se del caso, la diffusione con mezzi adeguati:
b) elaborare, formulare e seguirne l'applicazione in collegamento con i suoi membri, in particolare nei seguenti settori:
(i) Le condizioni di produzione viticola;
(ii) Le prassi enologiche;
(iii) La definizione e/o la descrizione dei prodotti, l'etichettatura e le condizioni di marketing;
(iv) I metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della vigna;
c) sottoporre ai suoi membri ogni proposta concernente:
(i) la garanzia di autenticita' dei prodotti della vigna in particolare nei confronti dei consumatori, e soprattutto per quanto concerne le scritte riportate sull'etichettatura;
(ii) la protezione delle indicazioni geografiche, in particolare le aree vitivinicole e le denominazioni di origine, designate con nomi geografici o non, che sono loro abbinati, a condizione che non mettano a repentaglio gli accordi internazionali in materia di commercio e di proprieta' intellettuale;
(iii) il miglioramento dei criteri scientifici e tecnici di riconoscimento e di protezione delle specie vegetali vitivinicole;
d) contribuire all'armonizzazione ed all'adattamento delle regolamentazioni di parte dei suoi membri, oppure, ove necessario, agevolarne la reciproca riconoscenza per quanto concerne le prassi che rientrano nella portata delle sue competenze;
e) garantire la mediazione fra i paesi o le organizzazioni che ne fanno richiesta, gli eventuali costi di quest'ultima essendo a carico dei richiedenti;
f) provvedere ad un monitoraggio che consenta di valutare l'andamento scientifico o tecnico suscettibile di avere effetti significativi e sostenibili sul settore vitivinicolo, e mantenere i membri informati al riguardo in tempo utile;
g) partecipare alla protezione della salute dei consumatori e contribuire alla sicurezza sanitaria degli alimenti:
(i) mediante una vigilanza scientifica specializzata che consenta di valutare le caratteristiche proprie dei prodotti della vigna;
(ii) promuovendo ed orientando le ricerche sulle specificita' nutrizionali e sanitarie appropriate;
(iii) applicando, al di la' dei destinatari di cui all'articolo 2 paragrafo n, la diffusione delle informazioni che risultano da tali ricerche alle professioni mediche e sanitarie;
h) favorire la cooperazione fra i membri mediante:
(i) la collaborazione amministrativa;
(ii) lo scambio d'informazioni specifiche;
(iii) lo scambio di esperti;
(iv) l'apporto di assistenza o di consulenza di esperti, in particolare per l'elaborazione di progetti congiunti e di altri studi comuni;
i) tenere conto nelle sue attivita', delle specificita' di ciascuno dei suoi membri, quando si tratti di sistemi di produzione di prodotti della vigna e di metodi di elaborazione dei vini e di bevande liquorose di origine vitivinicola;
j) contribuire allo sviluppo di reti di formazione inerenti al settore della vigna e dei prodotti della vigna;
k) contribuire alla conoscenza, o al riconoscimento del patrimonio vitivinicolo mondiale e degli elementi storici, culturali, umani, sociali e ambientali che vi sono connessi;
l) sponsorizzare le manifestazioni pubbliche o private il cui oggetto, non commerciale, rientra fra le sue competenze;
m) mantenere, nell'ambito dei suoi lavori, e come opportuno, un dialogo utile con gli intervenienti del settore, e concludere con questi ultimi intese appropriate;
n) raccogliere e trattare le informazioni maggiormente appropriate, garantirne la diffusione, e comunicarle:
(i) ai suoi membri ed ai suoi osservatori;
(ii) alle altre organizzazioni internazionali inter-governative e non-governative;
(iii) ai produttori, ai consumatori ed agli altri operatori della trafila vitivinicola;
(iv) agli altri paesi interessati;
(v) ai mass-media e in modo piu' ampio, al pubblico in generale.

Al fine di facilitare questa funzione d'informazione e di comunicazione l'O.I.V. chiede ai suoi membri, ai potenziali beneficiari e, se del caso, alle organizzazioni internazionali, di fornirgli dati ed altri elementi di valutazione sulla base di richieste ragionevoli.
o) Provvedere, con regolare periodicita', a nuove valutazioni sull'efficacia delle sue strutture e procedure di funzionamento.

Capitolo II - Organizzazione

Articolo 3

1. Gli organi dell'O.I.V. sono:

a) l'Assemblea generale; b) il Presidente; c) i Vicepresidenti; d) il Direttore Generale; e) il Comitato esecutivo; f) il Comitato scientifico e tecnico; g) l'Ufficio di Presidenza; h) le Commissioni, le sotto-commissioni ed i gruppi di esperti; i) il Segretariato.

2. Ciascun membro dell'O.I.V. e' rappresentato da delegati di sua scelta. L'Assemblea Generale, composta da delegati designati dai suoi membri e' l'organo plenario dell'O.I.V. Essa puo' delegare alcune delle sue competenze al Comitato esecutivo, quest'ultimo essendo composto di un delegato per ciascun membro. Il Comitato esecutivo puo', sotto la sua autorita' affidare alcune delle sue competenze amministrative all'Ufficio dell'O.I.V. composto dal Presidente, dai Vicepresidenti dell'O.I.V., nonche' dai Presidenti delle commissioni e delle sotto-commissioni. Il presidente, il Primo vicepresidente, i Presidenti di commissioni hanno nazionalita' differenti.
3. L'attivita' scientifica dell'O.I.V. si sviluppa nell'ambito di un gruppo di esperti, di sotto-commissioni e di commissioni le quali sono coordinate da un Comitato scientifico e tecnico nel quadro di un piano strategico approvato dall'Assemblea generale.
4. Il Direttore generale e' responsabile dell'amministrazione interna dell'O.I.V., del reclutamento e della gestione del personale. Le modalita' di reclutamento del personale devono salvaguardare per quanto possibile il carattere internazionale dell'Organizzazione.
5. L'O.I.V. puo' altresi' includere osservatori. Gli osservatori sono ammessi dopo che essi hanno accettato per iscritto le disposizioni del presente Accordo e del Regolamento interno che ne deriva.
6. La sede dell'Organizzazione e' a Parigi (Francia).

Capitolo III - Diritti di voto

Articolo 4

Ciascun membro stabilisce liberamente il numero dei suoi delegati, ma non dispone che di un numero di voti di base pari a due, al quale si aggiunge, se del caso un numero di voti addizionali calcolato sulla base di criteri obiettivi determinanti la relativa collocazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo, secondo le condizioni definite agli allegati no 1 e 2o che fanno parte integrante del presente Accordo. Il totale di questi due numeri costituisce il numero di voti ponderati. Si procede periodicamente, in conformita' alle disposizioni dell'allegato no 1, all'aggiornamento del coefficiente che determina la situazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo.

Capitolo IV - Modalita' di funzionamento, processi decisionali

Articolo 5

1. L'Assemblea generale e' l'organo supremo dell'O.I.V. Essa discute e adotta i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'O.I.V., nonche' le proposte di risoluzione di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche, nonche' per la creazione o la soppressione di commissioni e di sotto-commissioni. Essa stabilisce il bilancio preventivo di entrate ed uscite nei limiti dei crediti esistenti, verifica ed approva i conti. Essa adotta i protocolli di cooperazione e di collaborazione nel settore della vigna e dei prodotti della vigna che l'O.I.V. puo' stipulare con organizzazioni internazionali. L'Assemblea generale si riunisce una volta l'anno. Possono essere convocate sessioni straordinarie su richiesta di un terzo dei membri dell'O.I.V.
2. Ai fini della validita' delle deliberazioni, e' richiesta l'effettiva presenza, alle Sessioni dei delegati, di un terzo dei membri che rappresentano almeno la meta' dei voti ponderati. La rappresentanza di un membro puo' essere affidata alla delegazione di un altra membro, tuttavia una delegazione puo' esercitare una sola rappresentanza oltre alla propria.
3.a) Il consenso e' la normale modalita' decisionale dell'Assemblea generale per l'adozione di proposte di risoluzioni di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche, giuridiche, nonche' per la creazione o la soppressione di commissioni e di sottocommissioni. Altrettanto dicasi per il Comitato esecutivo nell'esercizio delle sue competenze in questo settore.

b) Il consenso non si applica all'elezione del Presidente
dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni, sottocommissioni e
del Direttore generale, nonche' alla votazione del bilancio
preventivo e dei contributi finanziari dei membri. Esso non si
applica neppure ad altre decisioni finanziarie quali quelle
stabilite dal regolamento interno. c) Se l'Assemblea generale o il Comitato esecutivo non pervengono ad
un consenso in occasione della presentazione iniziale di progetto
di risoluzione e di decisione, il Presidente prende ogni
iniziativa per consultare i membri, al fine di ravvicinare le
opinioni nel lasso di tempo che precede l'Assemblea generale o il
seguente Comitato esecutivo. Qualora tutti i passi per addivenire
ad un consenso si siano rivelati infruttuosi, il Presidente puo'
far procedere ad una votazione a maggioranza qualificata, ossia i
due terzi piu' uno dei membri presenti, o rappresentati, sulla
base di un voto per membro. Tuttavia, se un membro ritiene che i
suoi interessi sostanziali nazionali sono messi a repentaglio, la
votazione puo' essere posposta di un anno. Se tale posizione e'
successivamente confermata per iscritto dal Ministro degli Affari
Esteri o da qualsiasi altra Autorita' politica competente del
membro interessato, non si procede alla votazione.

4.a) L'elezione dei Presidente dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, e del Direttore generale, avviene mediante un voto a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi piu' uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati a condizione che la meta' piu' uno dei membri presenti o rappresentati si sia pronunciata a favore del candidato. Quando queste condizioni non siano soddisfatte, un'Assemblea Generale straordinaria viene riunita entro un termine non eccedente tre mesi. Durante questo periodo e a seconda dei casi, il Presidente, i Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, il Direttore generale in funzione e' (sono) mantenuto (i) nella sua (loro) responsabilita'.

b) La durata del mandato del Presidente dell'O.I.V. dei Presidenti
delle commissioni e delle sottocommissioni e' di tre anni. La
durata del mandato del Direttore generale e' di cinque anni; egli
e' rieleggibile per un altro mandato quinquennale, alle stesse
condizioni di quelle previste per la sua elezione. L'Assemblea
generale puo' in qualsiasi momento revocare il Direttore generale
nelle condizioni di maggioranze combinate che hanno presieduto
alla sua elezione.

5. La votazione del bilancio preventivo e dei contributi finanziari dei membri si effettua a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi piu' uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentanti. Con le medesime condizioni l'Assemblea generale nomina il revisore dei conti finanziario, su proposta congiunta del Direttore generale e dell'Ufficio dell'O.I.V., con parere favorevole del Comitato esecutivo.
6. Le lingue ufficiali sono il francese, l'inglese, lo spagnolo. Il loro finanziamento e' determinato all'allegato 2o del presente Accordo. Tuttavia, l'Assemblea generale puo' adattarlo come opportuno, secondo le condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3a. Su richiesta di uno o piu' membri, altre lingue sono aggiunte secondo le stesse modalita' di finanziamento, in particolare l'italiano ed il tedesco, al fine di migliorare la comunicazione fra i membri. Preliminarmente, gli utenti interessati dovranno aver accettato formalmente il loro nuovo contributo finanziario, consecutivo alla loro richiesta. Al di la' di un totale di cinque lingue, ogni nuova richiesta e' sottoposta all'Assemblea generale, la quale adotta la sua decisione alle condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3 a. La lingua francese rimane quella di riferimento in caso di controversia con terzi non membri dell'Organizzazione.
2. Gli organi istitutivi dell'O.I.V. funzionano in modi aperto e trasparente.

Capitolo V - Finanziamento dell'O.I.V.

Articolo 6

1. Ogni membro dell'O.I.V. versa un contributo finanziario stabilito ogni anno dall'Assemblea generale. Tale ammontare e' stabilito in applicazione delle disposizioni definite negli allegati no 1 e 2o del presente Accordo. Il contributo finanziario di eventuali nuovi membri e' stabilito dall'Assemblea generale, sulla base delle disposizioni definite negli allegati no 1 e 2o del presente Accordo.
2. Le risorse finanziarie dell'O.I.V. comprendono la quota contributiva annuale obbligatoria di ciascuno dei membri e degli osservatori, nonche' i risultati delle proprie attivita'. I contributi obbligatori sono versati dell'O.I.V. nel corso dell'anno civile rilevante. Dopo, essi sono considerati versati con ritardo.
3. Le risorse finanziarie dell'O.I.V. possono altresi' comprendere contributi volontari dei membri, doni, indennita', sussidi o finanziamenti di qualsiasi natura emananti da organizzazioni internazionali e nazionali a prescindere che esse siano di natura pubblica, parastatale o privata, purche' detti finanziamenti siano conformi ai principi generali istituiti dall'Assemblea generale, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, che saranno inclusi nel Regolamento interno.

Articolo 7

1. In caso di mancato pagamento di due quote contributive per membro, diritti di voto e la partecipazione di quest'ultimo al Comitato esecutivo e all'Assemblea che si tengono successivamente all'accertamento, saranno automaticamente sospesi. Il Comitato esecutivo fissa, caso per caso, le condizioni alle quali i membri interessati possono regolarizzare le loro situazione o, a difetto, essere considerati come aventi denunciato l'Accordo.
2. In caso di mancato pagamento di tre quote contributive successive, il Direttore generale notifica questa situazione ai membri o agli osservatori interessati. Se la situazione non e' regolarizzata entro due anni a decorrere dal trentun dicembre del terzo anno, i membri o gli osservatori interessati sono automaticamente esclusi.

Capitolo VI - Partecipazione delle organizzazioni internazionali inter-governative

Articolo 8

Un'organizzazione internazionale puo' partecipare ai lavori dell'O.I.V. o esserne membro e contribuire al finanziamento dell'Organizzazione in condizioni che saranno stabilite, caso per caso dall'Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo.

Capitolo VII - Emendamento e revisione dell'Accordo

Articolo 9

1. Ciascun membro puo' proporre emendamenti al presente Accordo. La proposta deve essere fatta per iscritto al Direttore generale, il quale la sottopone alla conoscenza di tutti gli altri membri dell'Organizzazione. Se entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di comunicazione, la meta' di piu' uno dei membri e' favorevole alla proposta, il Direttore generale la sottopone per decisione alla prima Assemblea generale che ha luogo alla fine di questo termine. La decisione e' adottata con il consenso dei membri presenti e rappresentati. Dopo la sua adozione da parte dell'Assemblea generale, gli emendamenti sono sottoposti alle procedure interne di accettazione, di approvazione o di ratifica, previste nella legislazione nazionale dei membri. Essi entrano in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, di approvazione di ratifica o di adesione, in modo da ottenere un totale di due terzi piu' uno dei membri dell'Organizzazione.
2. La revisione del presente Accordo e' istituita per diritto se due terzi piu' uno dei membri ne approvano la richiesta. In questo caso, una Conferenza dei membri e' convocata a cura del Governo francese entro un termine di sei mesi. Il programma e le proposte di revisione sono comunicate ai membri almeno due mesi prima della riunione della Conferenza. La Conferenza cosi' riunita determina essa stessa la sua procedura. Il Direttore generale dell'O.I.V. fa funzione di Segretario generale.
3. Prima dell'entrate in vigore di un accordo riveduto, l'Assemblea generale dell'Organizzazione definisce alle condizioni stabilite dal presente Accordo e dal Regolamento interno di cui all'articolo 10, in quale misura gli Stati Parte al presente Accordo, i quali non abbiano depositato strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione potranno partecipare alle attivita' dell'O.I.V., successivamente alla sua data di entrata in vigore.

Capitolo VIII - Regolamento interno

Articolo 10

L'Assemblea generale adotta il Regolamento dell'O.I.V. il quale precisa, ove necessario, le modalita' di applicazione del presente Accordo. Fino a questa adozione, il Regolamento dell'Ufficio internazione della Vigna e del Vino rimane in vigore. Esso stabilisce, in particolare, le competenze, le regole di funzionamento degli organi di cui negli articoli precedenti, le condizioni di partecipazione degli osservatori, nonche' le modalita' di esame delle proposte di riserve che possono essere formulate rispetto al presente accordo, e le disposizioni relative alla gestione amministrativa e finanziaria dell'O.I.V.- Esso precisa inoltre le condizioni in base alle quali i documenti necessari ai membri dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo saranno comunicati agli stessi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento, prima dell'adozione di qualsiasi decisione in materia.

Capitolo IX - Clausole finali

Articolo 11

L'O.I.V. avra' personalita' giuridica e si vedra' concedere da ciascuno dei membri la capacita' giuridica che potra' essere necessaria per l'esercizio delle sue competenze.

Articolo 12

Possono essere formulate proposte di riserve al presente Accordo. Esse dovranno essere accettate dall'Assemblea generale in conformita' alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3.a.

Articolo 13

Il presente Accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino fino al 31 luglio 2001. Esso e' soggetto ad accettazione, approvazione, ratifica o adesione.

Articolo 14

Ogni Stato non previsto all'articolo 13 del presente Accordo puo' chiedere di aderirvi. Le richieste di adesione sono indirizzate direttamente all'O.I.V., con una copia al Governo della Repubblica francese, che procede a notificare agli Stati firmatari o alle parte del presente Accordo. L'O.I.V. informa i suoi membri riguardo alle richieste presentate ed a ciascuna osservazione eventualmente formulata. Essi dispongono di un termine di sei mesi per far conoscere il loro parere all'O.I.V. Alla scadenza del termine semestrale, l'adesione e' acquisita se una maggioranza di membri non vi si e' opposta. Il depositario notifichera' allo Stato il seguito dato alla sua domanda. Se essa e' accettata, lo Stato interessato disporra' di dodici mesi per depositare il suo strumento di adesione presso il depositario. Ogni Stato di cui all'articolo 13, che non ha firmato il presente accordo nei termini prescritti, puo' aderirvi in qualsiasi momento.

Articolo 15

Gli strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese che provvede a notificarli agli Stati firmatari o parti del presente Accordo. Gli strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione sono depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.

Articolo 16

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo al deposito del trentunesimo strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che accetta, approva o ratifica il presente Accordo, o vi aderisce dopo la data della sua entrata in vigore, il presente Accordo si applica il trentesimo giorno dopo il deposito da pare di detto Stato del suo strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione.
3. L'Assemblea generale dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino definisce, alle condizioni stabilite dall'Accordo del 29 novembre 1924 modificato e dal Regolamento interno che ne deriva, in quale misura gli Stati Parte di detto Accordo che non hanno depositato uno strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione possono partecipare alle attivita' dell'O.I.V., dopo la sua data di entrata in vigore.

Articolo 17

1. L'Accordo del 29 novembre 1994 modificato puo' cessare mediante una decisione unanime della prima Assemblea generale successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che tutti gli Stati parti del suddetto Accordo abbiano stabilito in modo unanime, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, le condizioni per la cessazione degli effetti dell'Accordo in questione.
2. "L'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" succede all'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino in tutti i diritti e gli obblighi di quest'ultimo.

Articolo 18

Ogni membro parte del presente Accordo puo' denunciarlo in qualsiasi momento mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al Direttore generale dell'O.I.V. ed al Governo della Repubblica francese. Ogni osservatore puo' decidere di ritirarsi dell'Organizzazione in qualsiasi momento, mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al Direttore generale dell'O.I.V.

Articolo 19

Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente Accordo, le cui tre versioni in lingua francese, inglese e spagnola fanno ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dal loro governo, hanno apposto la loro firma al presente Accordo istitutivo dell'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino." (O.I.V.)

Fatto a Parigi, il 3 aprile 2001.

Allegato no 1 di cui agli articoli 4 e 6 del presente Accordo.

Modalita' di determinazione della situazione di ciascuno Stato
membro nel settore vitivinicolo

1. Criteri obiettivi che determinano la relativa collocazione, di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo:

a) Media della produzione di vini, vini speciali, mosti, alcolici di
origine vitivinicola (espressi in equivalente vini) nell'ultimo
periodo quinquennale noto, dopo aver eliminato i due valori
estremi (P); b) Media della superficie totale di vigneto negli ultimi tre anni
noti (S); c) Media del consumo apparente di vini ed equivalente vini, negli
ultimi tre anni noti (C) = (P) produzione - (E) esportazioni + (I)
importazioni.

2. Formula di applicazione per la determinazione del coefficiente di ciascuno Stato membro:
P (Stato membro) S (Stato membro) C (Stato membro) X%= (0,60 ------------- +0,20 ------------- +0,20 -------------) 100
P (Totale O.I.V) S (Totale O.I.V) C (Totale O.I.V)

3. Aggiornamento del coefficiente di ciascuno Stato membro, effettuato:

a) all'inizio dell'esercizio budgetario successivo all'adesione di un
nuovo membro; b) ogni tre anni, sulla base degli ultimi dati statistici noti.

4. Nuove adesioni:

I nuovi membri che aderiranno all'O.I.V. nei prossimi anni, dovranno versare un contributo finanziario obbligatorio, integralmente calcolato sulla base della formula di applicazione definita nel presente allegato, a cui si aggiunge la loro quota di partecipazione per il finanziamento specifico delle lingue, alle condizioni stabilite all'allegato no 2.

Allegato no 2 di cui agli articolo 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Determinazione dei diritti di voto, dei contributi finanziari obbligatori degli Stati membri e delle modalita' di finanziamento
delle lingue.

1. Voto di base:

Ciascuno Stato membro dispone di un numero di voti di basi pari a due.

2. Voti addizionali:

Il numero totale di voti addizionali e' pari alla meta' del totale dei voti di base. Nei limiti di quest'ultimo, possono essere attribuiti voti addizionali, oltre ai voti di base, a taluni Stati membri, in funzione della loro relativa collocazione nel settore vitivinicolo, come risulta dall'applicazione della formula definita all'allegato no1.

3. Voti ponderati:

Il numero di voti ponderati per ciascuno Stato membro e' pari alla somma dei voti di base e dei voti addizionali di cui eventualmente dispone.

4. Ripartizione dei contributi obbligatori:

L'ammontare totale dei contributi obbligatori da richiedere agli Stati membri e' calcolato sulla base del bilancio preventivo adottato dall'Assemblea generale.
Un terzo dell'ammontare totale dei contributi obbligatori e' distribuito fra i voti di base.
Due terzi dell'importo totale dei contributi obbligatori sono distribuiti in proporzione ai voti addizionali.
Per facilitarne la transizione fra il precedente Accordo e quello presente, il contributo finanziario che corrisponde ai due voti di base in possesso di ciascuno Stato membro non puo' essere inferiore all'ammontare dell'"unita' contributiva" richiesta al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, per il primo esercizio budgetario. Se del caso, gli importi dei contributi finanziari a titolo di voti addizionali sono conguagliati in modo tale da ottenere l'ammontare totale dei contributi obbligatori derivanti dal bilancio preventivo adottato.

4. Finanziamento delle lingue:

Si provvede al finanziamento delle lingue nella sua totalita', mediante un'imputazione sul bilancio preventivo generale dell'O.I.V., senza specifico contributo da parte di ogni gruppo linguistico composto da membri e da osservatori utenti.
Le modalita' di attuazione delle lingue saranno oggetto di particolari disposizioni stabilite nel Regolamento interno.
Copia certificata conforme dell'unico esemplare originale in lingua francese, inglese e spagnola, depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese.

Parigi, l'11 settembre 2001.

Il Direttore degli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese,

Yvon ROE d'Albert

Atto finale della Conferenza degli Stati membri
dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino

1. Dopo le tre sessioni della Conferenza degli Stati membri dell'"Ufficio Internazionale del Vigna e del Vino" svoltesi il 14, 15 e 22 giugno 2000 a Parigi, i paesi membri dell'Ufficio si sono nuovamente riuniti in una 4o sessione della Conferenza, il 3 aprile 2001, nei locali della Societe' Nationale d'Horticulture de France (Societa' Nazionale di Orticoltura francese) 84, rue de Grenelle - 7 5007 Parigi, per adottare il testo finale del progetto di Accordo istitutivo dell'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (O.I.V.)".
2. Erano rappresentati i Governi dai seguenti paesi: Repubblica dell'Africa del Sud, Repubblica Algerina Democratica e popolare; Repubblica Argentina, Australia, Repubblica di Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bolivia, Repubblica Federativa del Brasile, Repubblica del Cile, Repubblica di Cipro, Regno di Danimarca, Repubblica Ellenica, Repubblica di Finlandia, Repubblica Federale di Germania, Repubblica Francese, Repubblica Italiana, Repubblica Libanese, Granducato di Lussemburgo, Regno del Marocco, Stati Uniti Messicani, Regno di Norvegia, Nuova Zelanda, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica del Portogallo, Romania, Regno Unito di Gran Bretagna, Federazione di Russia, Spagna, Regno di Svezia, Confederazione Elvetica, Repubblica, Tunisina, Repubblica di Turchia, Ucraina, Repubblica di Ungheria, Repubblica Orientale dell'Uruguay;
3. Erano rappresentati da osservatori i seguenti paesi: Canada, Repubblica Popolare di Cina, Repubblica di Croazia, Irlanda;
4. All'esito della sua terza sessione, la Conferenza ha creato un gruppo di lavoro giuridico e linguistico composto dal Sig. Spyrou (Australia), Sig. Collard (Francia) e Sig. Jure' (Uruguay) al fine di finalizzare il progetto d'Accordo nei sui aspetti giuridici e linguistici;
5. La quarta sessione della Conferenza e' stata ufficialmente aperta dal Sig. Felix Roberto Aguinaga (Argentina), Presidente dell'"Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino";
6. La 4o sessione della Conferenza ha riconfermato il Sig. Alain Pierret (Francia) come residente ed ha designato la Sig.ra Alexandra Busnengo (Italia), il Sig. Craig Burns (Australia), il Sig. Jose' Ramon Lopez Pardo (Spagna) ed il Sig. Fernando Bianchi de Aguiar (Portogallo) come Vicepresidenti. Il Sig. Felix Roberto Aguinaga era peraltro Vicepresidente per diritto;
7. La Conferenza disponeva, in quanto proposta di base per le discussioni, del documento intitolato "Progetto di accordo istitutivo dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" in data 2 aprile 2001, che e' una versione riveduta dell'Accordo del 29 novembre 1924 modificato;
8. All'esito della sua quarta sessione, la Conferenza ha adottato il 3 aprile 2001, in conformita' alle disposizioni del suo regolamento interno, l'Atto finale della Conferenza al quale e' allegato l'Accordo istitutivo dell'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V.), entrambi aperti alla firma nei locali della Societe' Nationale d'Horticulture de France (Societa' Nazionale di Orticoltura francese) 84, rue de Grenelle - 7 5007 Parigi, il 3 aprile 2001 e successivamente presso la sede dell'O.I.V., 18 ruye d'Aguessau - 75008 Parigi dal 4 aprile al 31 luglio 2001. L'Accordo istitutivo dell'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V.), e' inoltre sottoposto ad accettazione, approvazione, ratifica o adesione da parte degli Stati interessati;
9. Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente Accordo, le cui tre versioni in lingua francese, inglese e spagnola fanno ugualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dal loro governo hanno apposto la loro firma al presente Atto finale della Conferenza degli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino, istitutivo dell'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V.)

Fatto a Parigi, il 3 aprile 2001.
 
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