Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mezzolombardo (provincia di Trento) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote I.C.I., per l'anno 2003, nel modo seguente:
aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;
aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche/soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune, per le solo unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresi', quale abitazione principale, anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' non locata, nonche' quelle unita' immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta (concessione di abitazione parenti entro il secondo grado in linea retta) tenendo altresi' conto di quanto previsto dall'art. 2-bis relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;
aliquota ridotta dell'1 per mille nei casi e con i criteri previsti dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
2. di stabilire le detrazioni I.C.I., per l'anno 2003, nella seguente misura:
a) detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 132,00 estesa anche:
alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonche' alle abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari;
agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari;
alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
b) detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 126,00 (cumulabile con quella prevista alla lettera a) ma in alternativa a quella prevista alla lettera c) per le giovani coppie che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) delle premesse che si richiamano quale parte integrante del presente dispositivo (eta' non superiore ai 30 anni, sposati nel 2003 e residenti a Mezzolombardo);
c) detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 240,00 (in alternativa alla precedente e non cumulabile) per i soggetti non abbienti secondo i criteri e le modalita' meglio esposte in premessa;
(Omissis).
5. di confermare per l'anno 2003 l'importo della sanzione dovuta per omessa dichiarazione di variazione: 100% del tributo dovuto con un minimo di Euro 51,00 secondo i criteri disposti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e successive modificazione;
 
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