Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI PANTELLERIA |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Pantelleria (provincia di Trapani) ha adottato il 10 dicembre 2002 e il 7 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. Fissare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille. 2. Fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 lettera a), b), c), d),e) del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. 3. fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per l 'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, in relazione al periodo di utilizzo dell'immobile. 4. Fissare nella misura del 4 per mille, e per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione d'immobile. 5. Fissare, altresi', nella misura del 2 per mille, a favore di proprietari che seguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volto alla realizzazione di autorimese o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per l durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori. 6. Fissare, inoltre, nella misura del 2 per mille l'aliquota da applicar alle aree che pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici sono, di fatto utilizzate a scopo edificatorio precisamente le aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di fabbricati (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori). 7. si da' atto che per l'anno 2003 essendo in assenza di strumenti urbanistici validi e fino all'approvazione del nuovo P.R.G. il valore per m. delle aree individuate come edificabili a cui sono state rilasciate concessioni edilizie ancora valide, venga determinato dall'ufficio tecnico comunale entro il 30 aprile 2003. (Omissis). 1. Di fissare per l'anno 2003 in Euro 180,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. Di aumentare ad Euro 258,23 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo qualora il nucleo familiare dimorante sia formato da almeno due persone con reddito di sola pensione non superiore ad Euro 9941,34 oppure il nucleo familiare sia formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore ad Euro 7.456,00, ai suddetti redditi possono, inoltre, aggiungersi quelli fondiari derivanti dal possesso di terreni agricoli che pero' non devono superare l'importo di Euro 185,92 sommando il reddito agrario a quello domenicale; in entrambi i casi i componenti del nucleo familiare devono trovarsi nelle seguenti condizioni: aver compiuto i 65 anni di eta' alla data del 1 gennaio 2003, non essere in condizione lavorativa, possedere un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unita' immobiliare adibita a garage. |
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