Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pergine Valsugana (provincia di Trento) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2003, sulla base delle argomentazione di cui in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune:
aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti gli immobili;
aliquota ridotta del 4 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Pergine Valsugana oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune medesimo, nonche' per la prima e/o unica unita' immobiliare di pertinenza;
2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 104,00;
3. di determinare per il 2003 la detrazione I.C.I., in relazione a richieste documentate di particolari situazioni di disagio economico-sociale, nella misura di euro 258,00 in presenza delle seguenti condizioni:
a) possesso alla data del protocollo della domanda da parte dei contribuenti (al 31 luglio 2003) di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed inesistenza di alcuna proprieta' sul territorio nazionale e comunque di altre proprieta' o diritti di usufrutto, uso e abitazione su altra abitazione idonea oltre quella occupata dai medesimi.
L'inesistenza di altri beni immobili situati sul territorio nazionale e di eventuali diritti di godimento (usufrutto, uso e abitazione) su altra abitazione idonea, dovranno essere autocertificati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono comunque escluse da tale beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate in categoria A/1- A/7 - A78 - A/9. Si reputano compresi nella casistica di agevolazione le pertinenze, identificate dalle unita' immobiliari accatastate C/1 - C/6 - C/7, destinate ed utilizzate a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato; il possesso di altri redditi domenicali ed agrari esclude la possibilita' di fruire dell'agevolazione, qualora concorra al superamento del reddito indicato alla successiva lettera b);
b) reddito complessivo lordo ai fini IRPEF incluso reddito di pensione, riferito all'anno precedente non superiore ad Euro 7.689,00, per il primo e solo componente il nucleo familiare, incrementabile di un terzo per ogni ulteriore familiare.
 
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