Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 gennaio 2003
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Ennio Stefano, nato il 18 febbraio 1974 a Rovigo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di abogado rilasciato dall'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona cui e' iscritto dal 5 novembre 2002 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 20 marzo 2000 presso l'Universita' degli studi di Ferrara;
Considerato che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di Licenciado en Derecho con delibera del Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte spagnolo del 18 settembre 2002;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 gennaio 2003;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.

Al sig. Ennio Stefano, nato il 18 febbraio 1974 a Rovigo, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione legale in Italia.
 
Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accettare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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