Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2003
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 3263).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3228, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 25 luglio 2002, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio o per l'acquedotto del Simbrivio";
Considerata la perdurante situazione di grave emergenza idrica in cui versa il territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;
Atteso che, al fine di migliorare e rendere piu' razionale l'utilizzo delle risorse idriche, e' improcrastinabile, stante la situazione di disomogeneita' geomorfologica del territorio, continuare nella realizzazione di interventi straordinari ed urgenti finalizzati a fronteggiare le suddette carenze verificatesi nell'approvvigionamento idro-potabile nel territorio dei comuni serviti dall'acquedotto del Simbrivio;
Considerato che occorre, quindi, proseguire con la massima celerita' ed urgenza l'attuazione degli specifici interventi previsti nel programma adottato dal presidente della provincia di Roma con provvedimento n. l25/p del 6 agosto 2002 in parte finanziato ed in corso di realizzazione;
Acquisita l'intesa della regione Lazio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002, n. 3228, e' cosi' sostituito:
"2. L'ing. Massimo Sessa, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, e' confermato commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma".
2. Al predetto commissario delegato e' riconosciuta una indennita' fortettaria rapportata a cento ore di lavoro straordinario mensili da calcolare sulla base della retribuzione complessiva lorda corrisposta dall'amministrazione di appartenenza, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dirigente dell'area "1", e sottoscritto il 5 aprile 2001.
3. I relativi oneri sono posti a carico dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3228/2002.
 
Art. 2.

1. L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002, n. 3228, e' cosi integrato:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli: 2, 4, 7, 18, 23, 24, 27 e 28;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1996, n. 349, art. 6;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, cosi' come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 1, 2 e 3, commi 2 e 3; art. 4, commi 1, lettere a), d), f) e 2; articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7; articoli 18, 19, comma 1; articoli 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34;
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capi primo e secondo;
legge regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
2. Alla data d'entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2003

Il Presidente: Berlusconi
 
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