Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI AOSTA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Aosta ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis)
1) di determinare per l'anno 2003 le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
a) nella misura del 2 per mille per i proprietari che, entro il 31 dicembre 2003, concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili previsti dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, avvalendosi degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della medesima legge;
b) nella misura del 6,25 per mille per gli alloggi non locati, cosi' come definiti nelle disposizioni regolamentari in materia d'imposta comunale sugli immobili di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 264 del 16 dicembre 1998 e s.m.i.;
c) nella misura del 4 per mille per tutti i presupposti d'imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere a) e b);
2) di fissare per l'anno 2003 in euro 104,00 la detrazione per abitazione principale ed in euro 154,00 la stessa detrazione a favore delle categorie e alle condizioni che seguono:
A) Pensionati:
1) possesso quale unica proprieta' immobiliare da parte del pensionato - e degli eventuali altri componenti del nucleo familiare anagrafico - del solo alloggio ad uso abitativo e delle sue pertinenze (cantina ed autorimessa);
2) condizione non lavorativa per tutto l'anno 2003;
3) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all'anno 2002 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad euro 10.400,00 maggiorato di euro 5.200,00 per ogni componente del nucleo familiare anagrafico oltre il primo.
La maggiore detrazione si applica anche pro-quota nei confronti dei componenti del nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti.
B) Portatori di Handicap (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, o di invalidita' non inferiore all'ottanta per cento riconosciuta da una commissione medica istituita nell'ambito di una struttura pubblica):
1) possesso quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare anagrafico del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa);
2) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all'anno 2002 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad euro 15.500,00 maggiorato di euro 5.200,00 per ogni altro componente del nucleo familiare anagrafico oltre il primo.
La maggiore detrazione si applica anche nei confronti dei componenti il nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti.
C) Famiglie:
1) possesso del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa), quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare anagrafico;
2) nucleo familiare anagrafico riferito al 1 gennaio 2003 composto da almeno quattro componenti, di cui almeno due minorenni;
3) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all'anno 2002 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad euro 20.700,00 maggiorato di euro 5.200,00 per ogni componente del nucleo familiare successivo al quarto.
Le condizioni sopra elencate dovranno essere, per ciascuna categoria, contestualmente soddisfatte.
I soggetti passivi che beneficiano della maggiore detrazione d'imposta o dell'aliquota ridotta al due per mille sono tenuti a darne comunicazione scritta al servizio tributi del comune entro il termine previsto per il pagamento del saldo per l'anno 2003.
(Omissis).
 
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