Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 24 gennaio 2003 |
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92 dcl Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco", nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 14 dicembre 1998 di autorizzazione all'organismo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco"; Visto il decreto 11 dicembre 2001 di proroga dell'autorizzazione all'organismo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco"; Visto il decreto 25 marzo 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco"; Visto il decreto 2 luglio 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco"; Visto il decreto 28 ottobre 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco"; Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e' stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed e' stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco"; Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." e' stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Vista l'indicazione espressa dal Consorzio del radicchio di Treviso, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Considerata la necessita' di assicurare le attivita' di controllo svolte sulla indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco" gia' espletate dell'organismo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l."; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco", registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1 luglio 1996. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Radicchio variegato di Castelfranco", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92". |
| Art. 4. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cessera' il 17 marzo 2003. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco", anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco". |
| Art. 8. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta "Radicchio variegato di Castelfranco", ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2003 Il direttore generale: Abate |
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