Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

Art. 01 (1)

(( 1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: "Art. 6-ter. - (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro". ))
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono sostituiti dai seguenti: "1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto e' altresi' consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. 1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.".
2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.
 
Art. 1-bis (1)

(( 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005. ))
 
Art. 1-ter (1)

(( 1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). - 1. Per urgenti e gravi necessita' pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, puo' disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni". ))
 
Art. 1-quater (1)

(( 1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita' in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.
2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed e' subordinato alla verifica elettronica della regolarita' del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.
3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.
4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle societa' utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1 agosto 2004. ))
 
Art. 1-quinquies (1)

(( 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater sono altresi' revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.
5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.
6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater non accessibili al pubblico e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
7. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater privo del titolo di accesso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 3, che si applicano a decorrere dal 1ยบ agosto 2004. ))
 
Art. 1-sexies (3)
(( 1. Chiunque, non appartenente alle societa' appositamente
incaricate,vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla societa' appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto. ))
 
Art. 1-septies (3)

(( 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo qualora il contravventore risulti gia' sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si e' verificata in un diverso impianto sportivo.
3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.))
 
Art. 1-octies (3) ((1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in
occasione di manifestazioni sportive,presso il Ministero dell'interno e' istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate dalle societa' sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumita';
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono stabilite le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese.))
 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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