Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Pietro di Feletto (provincia di Treviso) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
A. di stabilire, omissis, le tariffe e i proventi comunali come segue:
(Omissis).
1) imposta comunale sugli immobili:
confermare per l'anno 2003, l'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
aliquota ordinaria: 6,9 per mille;
aliquota abitazione principale: 4,9 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 103,29.
Al fine di agevolare quei contribuenti che sono in condizioni economiche di svantaggio, o che si trovano in situazioni comunque particolari, e per favorire le attivita' svolte dalle Organizzazioni non lucrative si conferma, anche per l'anno 2003, di:
a) considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', di usufrutto, di diritto di uso o di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in strutture sanitarie od in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata ne' a titolo oneroso ne' a titolo gratuito. Detta agevolazione si rende operativa fin dal 1 gennaio 2002 per coloro che abbiano la residenza presso le citate strutture da data anteriore, mentre dalla data del trasferimento di residenza per coloro che la trasferissero nel corso dell'anno 2003.
I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2003, specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata.
b) considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per le stesse prevista, le unita' immobiliari che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti o discendenti fino al primo grado (genitori e figli);
I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2003, specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata.
c) confermare la detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 ad Euro 258,23 per i soggetti passivi che abbiano avuto nel 2002 quale unica fonte di reddito la pensione sociale minima e che non possiedano ulteriori forme di reddito rispetto a quelle dell'abitazione principale medesima e delle sue eventuali pertinenze.
I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2003, allegando copia del Mod. 201 o equipollente relativo ai redditi percepiti dagli Istituti di Previdenza.
(Omissis).
 
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