IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Chieti
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, art. 5; Richiamate le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 2 febbraio 1995 e del 18 marzo 1997; Visto il precedente proprio decreto direttoriale del 30 marzo 2000 pubblicato sul F.A.L. della provincia di Chieti del 14 aprile 2000, n. 14; Ravvisata la necessita' di aggiornare le tariffe minime per lavori di facchinaggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 per il biennio 2003/2004 da valere per la provincia di Chieti cosi' da mantenere inalterati i salari reali; Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nell'anno 2002, nonche' sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e acquisti i pareri pervenuti dalle stesse; Decreta: Per il biennio 2003/2004 nella provincia di Chieti per le attivita' di facchinaggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 le seguenti tariffe minime orarie: 1) lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.) Euro 11,40/h piu' I.V.A.; 2) lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.), dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie Euro 12,10/h piu' I.V.A.; 3) lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione idrocarburi Euro 13,00/h piu' I.V.A.; 4) per le prestazioni effettuate ad orario ridotto inferiore alle sei ore giornaliere, le tariffe suddette verranno maggiorate del 20%. Chieti, 6 febbraio 2003 Il direttore provinciale: De Paulis |