Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 31 dicembre 2002
Definizione forma di gestione e modalita' di affidamento del Servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 5 gennaio 1994, e legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997. (Ordinanza n. 336).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando sino a tale data i poteri commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Viste l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002;
Vista la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, come modificata e integrata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, che disciplina, in Sardegna, l'istituzione del Servizio idrico integrato e l'individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
Considerato che la citata ordinanza ministeriale n. 3196 stabilisce, al comma 1 dell'art. 13, che il Presidente della regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409/95 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed alle corrispondenti norme regionali di recepimento, provveda, entro il 31 dicembre 2002 alla costituzione dell'Autorita' d'ambito ed all'approvazione del piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994 sopra citata, sempreche' non vi provvedano gli organi competenti;
Atteso che in attuazione della predetta ordinanza ministeriale n. 3196/2002, con propria ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002, il Commissario governativo, nella veste di Autorita' d'ambito ha approvato il Piano d'ambito di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994;
Atteso che, conseguentemente, in attuazione della medesima ordinanza ministeriale n. 3196/2002 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 3, settimo alinea, il Commissario governativo, come disposto con la propria ordinanza n. 322 del 30 settembre 2002, ha provveduto, con propria ordinanza n. 335 del 31 dicembre 2002, all'approvazione della Convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994;
Considerato che, inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui alle sopraccitate ordinanze, necessita che, entro il 31 dicembre 2002, il Commissario governativo, come da cronogramma di cui alla propria ordinanza n. 322 del 30 settembre 2002, deve provvedere, nella veste di Autorita' d'ambito, ad individuare le modalita' di affidamento del Servizio idrico integrato ed a definirne la forma di gestione;
Considerato che la legge regionale n. 29/1997 prevede, all'art. 1, comma 3, l'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico gestore per l'unico ambito territoriale ottimale costituito dall'intero territorio della regione Sardegna, oltre che, all'art. 7, comma 2, lettera b), la possibilita' dell'affidamento diretto della gestione mediante una pluralita' di soggetti al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali degli organismi esistenti;
Considerato pertanto che la Convenzione tipo approvata con ordinanza n. 335 del 31 dicembre 2002, prevede il mantenimento delle gestioni esistenti opportunamente aggregate nell'ambito di un unico soggetto gestore, capace di gestire il servizio idrico integrato con efficacia, efficienza ed economicita', al fine di non disperdere le esperienze maturate sul campo in un contesto territoriale avente rilevanti complessita' gestionali dal punto di vista quali-quantitativo della risorsa idrica, particolarmente in relazione alle oggettive difficolta' derivanti dall'endemica situazione di emergenza idrica che caratterizza la Sardegna;
Ritenuto pertanto necessario che, ai fini dell'affidamento diretto di tutte le attivita' inerenti al Servizio idrico integrato, i soggetti gestori esistenti pervengano ad una struttura organizzativa unitaria, in forma societaria, a dimensione d'ambito, avente i requisiti richiesti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;
Considerato che l'avvio del Servizio idrico integrato deve essere ancora definito con riferimento al sistema di procedure e competenze ordinarie ed, allo stato, l'esercizio ordinario delle competenze non risulta compatibile con l'urgenza di accelerare il relativo processo al fine di non pregiudicare il rispetto anche di quanto previsto dal Quadro comunitario di sostegno e dal POR Sardegna 2000/2006, quanto ai meccanismi della premialita' ed all'attivazione delle procedure di finanziamento per la realizzazione dei necessari interventi previsti in materia;
Considerato che nelle more dell'esercizio dei poteri ordinari da parte della regione Sardegna e dell'Autorita' d'ambito, e' assolutamente necessario ed urgente definire le modalita' di affidamento e la forma di gestione del Servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 36 del 5 gennaio 1994 ed alla legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997;
Ritenuto per i motivi sopra indicati, di dover provvedere al riguardo, ai fini dell'avvio del Servizio idrico integrato, fatti salvi i poteri ordinari in materia che la regione Sardegna e l'Autorita' d'ambito dell'A.T.O. della regione Sardegna medesima, a seguito della costituzione ed effettiva operativita' dell'Autorita' d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza;
Visto il comma 5 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede "i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a societa' di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo";
Ordina:
Art. 1.
La gestione del Servizio idrico integrato, di cui all'art. 4, lettera f), della legge n. 36/1994, verra' affidata direttamente, in via transitoria, cosi' come previsto dal comma 5 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, entro il 30 giugno 2003, ad un unico soggetto gestore, costituito in forma societaria quale aggregazione dei soggetti gestori esistenti operanti nell'Ambito territoriale ottimale della regione Sardegna.
 
Art. 2.
Ai fini di cui al precedente art. 1, il soggetto gestore predetto deve provvedere ad assumere adeguata organizzazione societaria, avente caratteristiche compatibili con gli ordinamenti Comunitario, nazionale e regionale. Il soggetto gestore deve rendere operativa la nuova organizzazione entro il 31 maggio 2003 dovendosi procedere, come stabilito con l'ordinanza commissariale n. 322/2002, entro il 30 giugno 2003, alla formalizzazione dell'affidamento mediante la stipula della convenzione di gestione. La convenzione di gestione e' sottoscritta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico, approvati con l'ordinanza commissariale n. 335 del 31 dicembre 2002.
 
Art. 3.
All'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 1 si provvedera' con ordinanza commissariale entro un termine utile a garantire l'adempimento entro il 30 giugno 2003. Sono fatti salvi i poteri ordinari che la regione Sardegna e l'Autorita' d'ambito dell'A.T.O. della regione Sardegna medesima, a seguito della ordinaria costituzione ed effettiva operativita' dell'Autorita' d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 31 dicembre 2002
Il Commissario governativo: Pili
 
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