IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici appresso riportata; Considerato in fatto: La Federcasa ha richiesto a questa Autorita' un parere in merito all'incremento del punteggio ottenuto tramite la formula di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, assegnato qualora sia presente, nel candidato, un componente in possesso di abilitazione da non piu' di cinque anni o del certificato di qualita' aziendale. In particolare, oggetto della richiesta e' la legittimita' dell'applicazione del suddetto incremento nel caso in cui simili figure non compaiano tra i professionisti che svolgeranno i servizi previsti, ma figurano impegnati solo in attivita' di supporto. La suddetta problematica e' stata sottoposta all'attenzione dei firmatari dei Protocolli d'intesa con questa Autorita', i quali non hanno formulato valutazioni. Ritenuto in diritto: Va preliminarmente osservato che l'Autorita' ha gia' espresso il proprio avviso sulla questione relativa alla presenza del giovane professionista nei raggruppamenti temporanei di professionisti con la deliberazione n. 196 del 10 luglio 2002. Relativamente alla problematica posta dalla Federcasa, deve preliminarmente evidenziarsi che gli allegati A, B, C, D del regolamento generale precisano le modalita' da seguire per individuare, nel caso di licitazione privata, i soggetti ai quali inviare la lettera di invito a presentare l'offerta e quelle da applicare per compiere le relative valutazioni. In particolare, con riguardo alle procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione, nell'allegato D del suddetto regolamento, viene stabilito che le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l'offerta, sulla base di una graduatoria compilata assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite la formula ivi riportata. E' altresi' disposto che il punteggio e' incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 63, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non piu' di cinque anni. Il punteggio e' ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualita' aziendale. Da un'interpretazione letterale delle disposizioni di cui all'allegato D, ne discende che la procedura ivi prevista riguarda la fase di selezione dei candidati da invitare, cioe' si riferisce ai soli potenziali concorrenti. E', infatti, in relazione a questi ultimi, ed ai relativi componenti, che deve essere effettuata l'assegnazione del punteggio. Cio' puo' ricavarsi dall'inciso, contenuto dell'allegato de quo, per cui "il punteggio e' incrementato (...) qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che (.....) abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non piu' di cinque anni" e (..... ) "qualora almeno un componente del candidato possieda il certifcato di qualita' aziendale". Per quanto riguarda la possibilita' di attribuire gli incrementi di punteggio, ivi previsti, anche al concorrente che non sia in possesso dei requisiti richiesti, ma che utilizzi, come semplice supporto, professionisti in possesso di abilitazione da non piu' di cinque anni, si ribadisce quanto gia' previsto nella citata deliberazione n. 196 del 10 luglio 2002, nel senso che la presenza del giovane professionista nel raggruppamento puo' altresi' essere assicurata in forma indiretta, "mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara", restando esclusa la possibilita' per il raggruppamento di beneficiare del citato incremento quando il giovane professionista sia incaricato di una generica attivita' di supporto. In base a quanto sopra considerato, Il Consiglio: Accerta che l'assegnazione dell'incremento del 5% prevista all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 riguarda i potenziali concorrenti alla gara che verranno selezionati dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte; accerta che la presenza nel raggruppamento di un giovane professionista incaricato di una generica attivita' di supporto non consente di beneficiare dell'incremento in questione, occorrendo al riguardo la parteci-pazione dello stesso in forma diretta al raggruppamento ovvero in forma indiretta, mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara. Roma, 5 febbraio 2003 Il presidente: Garri |