Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 17 febbraio 2003, n. 9460
Chiarimenti sulle modalita' e sulle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste nei bandi per le incentivazioni in favore del commercio elettronico e per il collegamento telematico "quick-response" di cui alle circolari del 10 dicembre 2002, n. 900501 e n. 900502.

Alle imprese interessate
Ai consorzi di imprese
Alle associazioni imprenditoriali

Con circolare del 10 dicembre 2002 n. 900501, pubblicata nel supplemento ordinario n. 239 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002, sono state emanate le disposizioni relative al 2o bando per la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta previste dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico.
Con circolare del 10 dicembre 2002 n. 900502, pubblicata nel supplemento ordinario n. 239 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002, sono state emanate le disposizioni relative al 2o bando per la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attivita' di collegamento telematico "quick-response" con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.
In vista della presentazione da parte delle imprese delle domande di finanziamento, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni sui predetti bandi, al fine di meglio esplicitare specifici aspetti contenuti nelle circolari in oggetto.
In via preliminare appare utile delimitare gli ambiti di intervento delle predette circolari, puntualizzando il significato che e' stato attribuito, rispettivamente, alle locuzioni di "commercio elettronico" e di "collegamento telematico/quick response".
1. Commercio elettronico.
1.1. Ai fini del bando "e-commerce", sono finanziabili tutte quelle iniziative dirette a promuovere e supportare la vendita attraverso internet di beni e servizi da parte delle imprese. E' auspicabile, ma non necessaria la conclusione on line della transazione: pertanto la conclusione dei contratti potra' avvenire anche nelle forme tradizionali. E' pero' necessario che i progetti prevedano la creazione di un sito che garantisca un livello di interazione reciproca tra impresa e consumatore (nel caso di progetti Business to Consumer) e tra impresa e impresa (nel caso di progetti Business to Business) e che consenta la possibilita' di avviare on-line la procedura di acquisto. A titolo indicativo ma non esaustivo, il sito dovra' prevedere - come requisiti minimi - la possibilita' di: avviare la trattativa; inviare e confermare ordini; accedere a prezzi e tariffe; consultare le specifiche tecniche dei prodotti; chiedere e ottenere informazioni, preventivi (anche personalizzati), condizioni contrattuali e modalita' di conclusione dei contratti. Non sono ammissibili i progetti per la creazione di meri "siti vetrina" a scopo promozionale, che non prevedano un'interazione two way tra impresa/cliente o tra impresa/impresa, secondo le modalita' sopra descritte.
2. Collegamento telematico.
2.1. Ai fini del bando "quick-response". sono finanziabili tutte quelle iniziative volte allo sviluppo di collegamenti telematici, alla velocizzazione dei flussi logistici, allo scambio ed alla acquisizione automatica di informazioni, alla creazione di piattaforme per lo sviluppo di sistemi standardizzati per il monitoraggio delle varie fasi di produzione e commercializzazione, tramite tecnologie informatiche e telematiche, combinate alla diffusione di internet. Nell'ambito dei progetti "quick response", possono essere finanziate anche attivita' di e-commerce, che rappresentino un ulteriore sviluppo dei progetti stessi.
2.2. Nel caso di progetti presentati da imprese in forma singola, sono finanziabili le iniziative dirette a collegare l'impresa a reti telematiche gia costituite.
2.3. Non e' finanziabile il collegamento telematico attivato all'interno della singola impresa (intranet).
2.4. In presenza di una rete telematica gia' costituita sono agevolabili i progetti che ne prevedano l'ampliamento attraverso l'acquisto di nuovo hardware e nuovo software (con esclusione di spese di cui alle voci b e c).
3. Presentazione delle istanze: soggetti promotori, beneficiari e documentazione.
3.1. Sono soggetti beneficiari degli aiuti tutte le imprese titolari di partita IVA, individuali o societarie, anche aventi forma di cooperative, i consorzi e societa' consortili, le societa' consortili miste tra imprese industriali, commerciali e di servizi, i consorzi di sviluppo industriale e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, operanti nei settori ammessi al regime "de minimis", su tutto il territorio nazionale.
3.2. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli enti pubblici economici in quanto non si configurano come imprese individuali o societarie con finilita' private; sono, inoltre, escluse le imprese, anche di tipo associativo, condotte a scopo non lucrativo.
3.3. Sono ammissibili alle agevolazioni le societa' di servizi costituite da liberi professionisti.
3.4. E' opportuno precisare che, nel caso di societa', l'iscrizione al registro delle imprese ha valore costitutivo della personalita' giuridica; pertanto una societa', di persone o di capitali, che non sia iscritta al registro delle imprese non puo' presentare domanda di agevolazione. Le ditte individuali, invece, anche se non iscritte al registro delle imprese, possono presentare domanda di agevolazione.
3.5. Le associazioni di categoria possono essere soggetti promotori dei bandi e non soggetti beneficiari.
3.6. Ai sensi della Circolare n. 900502 sul quick response possono presentare domanda di agevolazione, oltre alle aziende appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, anche le aziende produttrici di beni, servizi, macchinari ed attrezzature il cui fatturato si riferisca prevalentemente a rapporti commerciali con i settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. La misura della prevalenza verra' valutata su un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi per le imprese di nuova costituzione, altrimenti si riferira' al fatturato degli ultimi due esercizi.
3.7. Una stessa impresa puo' far parte, nell'ambito del medesimo bando, di piu' aggregazioni e presentare domanda di agevolazione per i relativi progetti, fermo restando il divieto di presentare piu' domande a fronte degli stessi investimenti e nel rispetto del limite massimo di cumulo, nel triennio, di 100.000 euro di agevolazioni in regime de minimis, per ciascuna impresa.
3.8. La relazione di progetto di cui al par. 1.7 della Circolare n. 900501 ed al par. 1.8 della Circolare n. 900502 deve essere sempre allegata alla domanda di prenotazione, anche nel caso di un progetto presentato da una singola impresa. Per la sua redazione puo' essere utilizzato lo schema disponibile su uno dei seguenti siti Internet: "www.legge388.info", "www.minindustria.it", "www.mcc.it", "www.ipi.it".
3.9. La relazione di progetto dovra' riportare un dettaglio analitico di tutti i costi relativi al progetto con riferimento a ciascun beneficiario delle agevolazioni.
3.10. Per "tempi di messa a regime" (di cui al par. 1.7 della Circolare n. 900501 e al par. 1.8 della Circolare n. 900502, Punto B4 dell'Allegato 2 alla Circolare n. 900501 e Punto B5 dell'Allegato 2 alle Circolari 900502) si intende il periodo di tempo che secondo l'impresa e' necessario a rendere operativo il progetto.
3.11. La domanda deve essere presentata al Gestore in duplice copia: una domanda in originale ed in regola con l'imposta di bollo ed una fotocopia della stessa.
3.12. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio e' valida anche se sottoscritta e presentata unitamente ad una fotocopia non autenticata di un documento di identita' valido del sottoscrittore.
Pertanto non e' necessaria l'autenticazione da parte del notaio o del pubblico ufficiale del comune.
3.13. I documenti da compilare per la presentazione della domanda di prenotazione sono:
nel caso di aggregazione di imprese, gli allegati 2 e 2-bis, a cura del soggetto promotore, mentre ciascuna impresa dovra' compilare la scheda-impresa di propria pertinenza (allegato 3) ed il questionario (allegato 3-bis). Se il soggetto promotore e' anche soggetto beneficiario, e' necessario che esso compili anche gli allegati 3 e 3-bis.
nel caso di domanda presentata da una singola impresa, dovranno essere compilati esclusivamente gli allegati 2 e 3-bis.
In entrambi i casi andra' allegata alla domanda la "relazione di progetto".
3.14. Nello schema di relazione di progetto, per "scalabilita'" del progetto si intende l'adattamento dello stesso, per eventuali esigenze future.
4. Progetti e spese ammissibili.
4.1. Le spese "agevolabili" sono tutte quelle riferite: - all'acquisto (anche a rate), al leasing, alla locazione di hardware e software, nonche' all'hosting e all'housing (voce a); - alla consulenza ed al tutoraggio, di cui alla voce b); - alla formazione e all'e-learning di cui alla voce c) del par. 2.2 delle Circolari numeri 900501 e 900502.
4.2. Le spese di cui alla voce b) e c) del par. 2.2 delle Circolari numeri 900501 e 900502 sono ammissibili nel limite del 20% del totale delle spese agevolabili del progetto. Non sono agevolabili le spese per consulenze non specifiche, quali ad esempio quelle per la predisposizione della domanda di agevolazione. Per "tutoraggio" si intende l'assistenza alla attuazione del progetto e l'accompagnamento alla realizzazione ed all'esercizio dello stesso, per un tempo massimo di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse.
4.3. Le spese per software di cui alla voce a) del par. 2.2 delle Circolari numeri 900501 e 900502 sono quelle relative a pacchetti software preconfezionati. Le spese per software di cui alla voce b) del par. 2.2 delle Circolari numeri 900501 e 900502 sono quelle riferite allo sviluppo di applicativi e alla personalizzazione di software.
4.4. Nei casi di acquisto a rate, di locazione finanziaria o di affitto di hardware e software (compreso l'hosting e l'housing), l'agevolazione sara' calcolata applicando la percentuale, rispettivamente, del 50 o del 60 per cento sul minore costo tra il prezzo di mercato o di listino e l'ammontare delle rate o dei canoni pagati. Se nei 14 mesi successivi alla data del decreto di prenotazione delle risorse l'ammontare dei pagamenti effettuati dall'impresa e' inferiore all'agevolazione, quest'ultima sara' ridotta fino a coincidere con l'importo effettivamente pagato.
4.5. Il valore complessivo del progetto non deve essere inferiore a 7.500,00 euro. In caso di aggregazione tale importo si riferisce a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto.
4.6. Sono "ammissibili" alle agevolazioni sole quelle spese agevolabili che sono state pagate dopo il 28 dicembre 2002. I contratti di locazione finanziaria, di affitto e di acquisto a rate di hardware e software (compreso l'ho isting e l'housing) non sono ammessi alle agevolazioni se stipulati prima del 28 dicembre 2002.
4.7. Per "dotazioni interne" (di cui al par. 2.3 delle Circolari numeri 900501 e 900502) si devono intendere i beni di nuova fabbricazione (hardware, software, terminali, connessioni) ad uso "promiscuo", ossia quelli utilizzati dalle imprese sia per la realizzazione del progetto finanziato dai bandi in oggetto, sia per attivita' di gestione aziendale ordinaria. Pertanto, i beni che hanno una destinazione totalmente estranea al progetto non sono ammissibili alle agevolazioni.
I costi per dotazioni interne dovranno essere indicati sotto la voce di spesa a). L'impresa, nella relazione di progetto, dovra' fornire una descrizione di tali costi, specificando la tipologia e l'utilizzo dei beni ad uso promiscuo.
4.8. I costi per le commesse interne non sono agevolabili.
4.9. L'agevolazione per l'e-commerce consiste in un credito d'imposta. Esso e' un bonus fiscale, utilizzabile dal soggetto beneficiario a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione del decreto di fruizione, ed entro un periodo massimo di 3 anni. Il credito d'imposta concesso e' utilizzabile ai fini del pagamento presso il Concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte e degli altri oneri in compensazione dei versamenti effettuati con il modello F24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Modalita' e procedure per la prenotazione e fruizione delle agevolazioni.
5.1. La perizia giurata, da presentare all'atto della domanda di fruizione, deve essere resa da un consulente tecnico del tribunale. In tal senso deve intendersi anche l'indicazione di cui all'allegato 8 del bando.
5.2. Il progetto si intende completato quando tutti i beni sono stati fatturati ed installati, e l'impresa ha pagato almeno l'80 per cento del costo del progetto ammesso alle agevolazioni con il decreto di prenotazione delle risorse e comunque il 100% delle spese di cui alle voci b) e c) del par. 2.2 delle Circolari n. 900501 e n. 900502 (tra cui le spese per la consulenza ed il tutoraggio, la formazione e l'e-learning).
5.3. L'erogazione dell'agevolazione avviene sempre in due tranche, a fronte di due domande di fruizione da trasmettere alla sede legale del Gestore: la prima riguarda il 90% dell'agevolazione, calcolato sul totale dell'investimento fatturato. La seconda domanda di fruizione, per l'erogazione del saldo (il restante 10%), dovra' essere presentata, con le stesse modalita' della prima, entro i primi due esercizi successivi al completamento del progetto, a condizione che l'impresa abbia raggiunto i risultati economici previsti (qualora l'impresa non consegua i risultati previsti, l'agevolazione verra' confermata nell'importo gia' erogato). E' fatto obbligo comunque di trasmettere la documentazione comprovante le spese effettuate e non trasmesse con la prima domanda di fruizione delle risorse.
Si segnala che la prima domanda di fruizione puo' essere presentata solo se l'impresa ha completato il progetto.
5.4. Negli allegati 5-bis, di cui alle circolari n. 900501 e n. 900502 del 10 dicembre 2002, la parola "oltre" va interpretata in modo tale da indicare un ammontare che in valore assoluto sia superiore a "-10" e "+10".
5.5. Nel caso di progetti di quick response che non prevedano anche attivita' di e.commerce, i risultati economici attesi vanno indicati nella relazione di progetto allegata, in cui si devono fornire indicatori anche di natura qualitativa che attestino un eventuale miglioramento dei risultati dell'impresa.
5.6. All'interno di aggregazioni, le spese sostenute per soli acquisti di hardware e software venduti da imprese partecipanti all'aggregazione stessa sono agevolabili, purche' ricorrano le condizioni di ammissibilita' e di congruita'. Non sono agevolabili i costi di hardware e software che rimangono a carico dell'impresa fornitrice. Nella perizia giurata, da inviare con la domanda di fruizione delle risorse, dovra' essere fornita una dettagliata spiegazione sulla congruita' e corretta imputazione dei costi per le forniture di tutti i soggetti appartenenti alla stessa aggregazione.
Roma, 17 febbraio 2003
Il direttore generale
per il coordinamento
degli incentivi alle imprese
Pasca di Magliano
 
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