Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 novembre 2002, n. 315
Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente: "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e, in particolare, l'articolo 65 che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza, al comma 3 prevede che i requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, siano determinati con regolamento del competente Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (foglio n. 3-14765 del 13 settembre 2002);

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ricompense al valore della Guardia di finanza
1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore della Guardia di finanza sono conferite a coloro che, in attivita' d'istituto ed in condizioni di estrema difficolta', hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:
a) salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo di vita oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
b) garantire l'applicazione della normativa nazionale, nonche' di quella di fonte internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani ed alla salvaguardia degli interessi economico finanziari dello Stato e dell'Unione europea;
c) tenere alti il nome ed il prestigio della Guardia di finanza, anche all'estero.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonche' la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore al Corpo della Guardia di finanza.
3. La medaglia di bronzo e' conferita per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante:
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71; si riporta il testo
dell'art. 65, comma 3:
"3. I requisiti, le modalita' di attribuzione, le
caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti
a formulare le proposte di conferimento e la composizione
della commissione presieduta dal Comandante generale della
Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla
concessione, sono determinati con regolamento del Ministro
delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Note alle premesse:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante:
"Ordinamento del Corpo della guardia di finanza", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n.
98.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
recante: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122.
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, recante: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della
Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e
all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
di impiego delle Forze di polizia e del personale delle
Forze armate nonche' per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992, n.
56; si riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici,
allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di Stato, nonche' le attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con la concertazione
del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale
militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a
determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per
l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il
superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale
sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e
mediante concorso interno, per titoli ed esami, al
personale appartenente al ruolo, grado o qualifica
immediatamente sottostante in possesso di determinate
anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto
titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi decreti
legislativi saranno altresi' previste le occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, riveste la qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente al V livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al VI
livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a lire 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, recante: "Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999, n. 44.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica" e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302; si riporta il testo
dell'art. 27, commi 3 e 4:
"3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della
guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli
articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con
contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra
che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo
e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei
seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza
al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo
conto anche del livello funzionale delle altre
amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti
territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza
locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni
omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace
ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei
comandi e reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con
il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi'
previste le corrispondenze tra le denominazioni dei comandi
e reparti individuati e quelle previdenti".
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:
"Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: "Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il
testo dell'art. 4:
"Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo
della guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando
l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti
del Corpo in relazione al riordino della pubblica
amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni
organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche,
nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo
ordinamento tributario ed ai compiti di natura
economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi
mediante riordino dei ruoli normale, speciale e
tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la
non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi
ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze
organiche del restante personale. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed
avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il
numero delle promozioni annue per ciascun grado,
l'istituzione del grado apicale di generale di corpo
d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere,
l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i generali
di corpo d'armata e di divisione, equiparando
correlativamente anche quello del comandante generale in
carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita'
del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti
gradi; conseguentemente verranno assicurati la
sovraordinazione gerarchica del comandante generale ed il
mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad
attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino
della normativa relativa ai provvedimenti di stato,
realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il
personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze
operative ed al nuovo modello organizzativo previsto
dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta
qualificazione, della disciplina del Corso superiore di
polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il
graduale passaggio dalla vigente normativa a quella
adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8".
- Per l'argomento del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, vedi nota al titolo.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
214; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203; si riporta il testo
degli articoli 2 e 23:
"Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri".
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa",
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63; si riporta il testo
dell'art. 11:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato ; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale, .
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso".



 
Art. 2.
Conferimenti alla memoria
1. La medaglia al valore della Guardia di finanza puo' essere conferita alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna ed il brevetto possono essere consegnati, previo consenso, al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purche' conservi lo stato vedovile.
2. In mancanza del coniuge, nelle condizioni soggettive di cui al comma 1, l'insegna ed il brevetto possono essere consegnati, previo consenso, al maggiore dei figli viventi; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli.
3. In termini residuali rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono consegnati, rispettivamente al:
a) Museo storico del Corpo, se militare della Guardia di finanza ovvero soggetto estraneo alle Forze armate dello Stato;
b) corpo, comando od ente di appartenenza, se militare di altra Forza armata.
4. E' data facolta' di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore della Guardia di finanza, conferita alla memoria del deceduto, nell'ordine, al coniuge superstite, ovvero al padre ovvero alla madre del decorato, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 5 e secondo le modalita' previste agli articoli 14 e 15.
5. L'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore della Guardia di finanza conferiti alla memoria ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonche' l'eventuale revoca, e' decisa, sentito il soggetto destinatario, con determinazione del Comandante generale, tenuto conto delle risultanze in ordine alla condotta civile e morale del ricevente in vece del decorato estinto.
6. Avverso la determinazione di assegnazione o di revoca di cui al comma 5, e' ammessa opposizione al Comandante generale. L'opposizione e' presentata per il tramite del Comando generale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della pertinente determinazione.
7. In caso di non accettazione del brevetto e delle insegne da parte del soggetto superstite nonche' nei casi di non assegnazione e di revoca ai sensi del comma 5, detti brevetto ed insegne sono consegnati, previo consenso a riceverle, al soggetto che segue nell'ordine delle precedenze fissato ai commi 2 e 3. In carenza assoluta di soggetti aventi titolo, brevetto ed insegne sono comunque custoditi dal Museo storico del Corpo della Guardia di finanza.
 
Art. 3.
Ricompense al merito della Guardia di finanza
1. La croce al merito della Guardia di finanza e' destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese, studi di segnalata importanza ed azioni caratterizzate da somma perizia, volti allo sviluppo ed al progresso del Corpo della Guardia di finanza, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.
2. Il grado della ricompensa e' commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficolta' superate nel corso dell'attivita' svolta.
3. La croce al merito della Guardia di finanza puo' essere concessa alla memoria; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 2.
 
Art. 4.
Destinazione, conservazione e recupero delle ricompense
1. Le medaglie al valore e le croci al merito della Guardia di finanza possono essere conferite a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o altri enti civili e militari, nazionali ed esteri, che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio del Corpo della Guardia di finanza.
2. Ove emerga che i decorati e i consegnatari ai sensi dell'articolo 2 non conservino le insegne e i brevetti ricevuti con cura e decoro, il Comando Generale promuove le procedure di recupero conservativo materiale dei brevetti e delle ricompense, ferma restando la titolarita' giuridica della ricompensa conferita.
 
Art. 5
Istruttoria delle proposte

1. Le proposte di conferimento delle ricompense sono formulate, specificandone la tipologia, dalle autorita' le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti, e precisamente: a) dal Comandante Generale della Guardia di finanza; b) dai comandanti di corpo, per il tramite gerarchico, da cui
dipendono i militari della Guardia di finanza autori degli atti ed
attivita' meritorie; c) sempre per il tramite gerarchico, dai comandanti territoriali
aventi giurisdizione sui luoghi dove si sono verificati i fatti o
hanno avuto svolgimento le attivita' meritorie compiute da
personale di altra Forza armata o di Polizia nonche' da civili; d) dai comandanti di corpo o dall'autorita' militare in grado piu'
elevato presente, ovvero, nel caso non esista, dall'autorita'
consolare, per gli atti e le attivita' compiute all'estero.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono istruite dal Comando Generale che le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze corredate del parere della commissione di cui all'articolo 6 entro sei mesi a partire dalla data alla quale e' riconducibile la definizione dell'evento a cui si riferisce la proposta.
3. Per i fatti avvenuti all'estero, anche se a bordo di naviglio o di aeromobile, e per i conferimenti alla memoria ai sensi dell'articolo 2, si prescinde dal termine di cui al comma 2. Per tutte le altre situazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di cui al comma 2 decorre dall'entrata in vigore dello stesso.
 
Art. 6.
Commissione
1. Le proposte sulle ricompense al valore o al merito della Guardia di finanza sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze corredate da un parere obbligatorio rilasciato su iniziativa del Comando Generale da parte di una commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza e composta da:
a) due ufficiali generali della Guardia di finanza;
b) due ufficiali superiori della Guardia di finanza, di cui quello con grado inferiore, o a parita' dello stesso, quello con minore anzianita' nel grado rivestito, esercita anche la funzione di segretario;
c) un ufficiale generale di altra Forza armata, quando sia da premiare un militare che non appartiene al Corpo della Guardia di finanza;
d) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato ovvero delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Qualora della commissione faccia parte una delle autorita' previste alle lettere c) e d) del comma 1, dalla stessa e' escluso l'ufficiale superiore non svolgente le funzioni di segretario di cui alla lettera b) dello stesso comma. Ove il proposto sia un soggetto straniero, e' necessario acquisire, a cura del Comando generale, il nulla osta del Ministero degli affari esteri.
3. Nel caso in cui la commissione esprima parere contrario puo' tuttavia proporre che il Comando Generale informi delle condotte dei segnalati altre competenti amministrazioni per l'eventuale conferimento di altra distinzione onorifica prevista dall'ordinamento.
4. La commissione di cui al presente articolo e' nominata dal Comandante generale della Guardia di finanza, con proprio decreto, prevedendo la durata degli incarichi, gli eventuali supplenti e le modalita' di convocazione.
 
Art. 7.
Disciplina dell'opposizione
1. Ferma restando la disciplina recata all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, e' ammessa opposizione da parte dei diretti interessati, ovvero dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, avverso gli esiti delle proposte di ricompense previste dal presente decreto.
2. L'opposizione e' presentata, per il tramite del Comando generale, al Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della concessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 11, o in caso di diniego, dalla data della conseguente comunicazione fatta ai soggetti di cui al comma 1, a cura dello stesso Comando Generale.
3. L'opposizione e' sottoposta all'esame della commissione di cui all'articolo 6 per il parere, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze decide in via definitiva.
 
Art. 8.
Cause impeditive
1. Coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione cui consegue effetto sanatorio originario, non possono conseguire le ricompense di cui al presente regolamento e, avendole conseguite, ne perdono ogni titolarita' giuridica.
2. Coloro che sono incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette ne', avendole conseguite, possono fregiarsene.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Comando Generale promuove:
a) l'acquisizione tempestiva delle copie delle sentenze di condanna passate in giudicato che comportano l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, pronunciate nei confronti di coloro cui sono state conferite ricompense al valore o al merito della Guardia di finanza;
b) la notificazione dei conseguenti effetti giuridici in capo ai decorati ovvero ai consegnatari delle decorazioni, ai sensi dell'articolo 2;
c) il recupero del brevetto e della decorazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 2.
4. Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.
5. Non possono, altresi', conseguire le ricompense di cui al presente decreto coloro che siano indagati od imputati per reati che comportino, quale pena accessoria, l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero la perdita del grado per rimozione.
6. Al cessare delle cause impeditive, decorrono nuovamente i termini propositivi di cui all'articolo 5, comma 2, con riferimento agli specifici fatti la cui valutazione e' risultata normativamente preclusa. Anche in tale circostanza, e' confermata la competenza istruttoria di cui all'articolo 5, comma 1.
 
Art. 9.
Disposizioni sulla riabilitazione
1. Le disposizioni sulla riabilitazione militare, contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile, di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformita' delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito della Guardia di finanza.
2. Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 8 del predetto regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879.
3. Il Comando generale, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorita' competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1.



Note all'art. 9:
- La legge 13 giugno 1935, n. 1116, recante: "Norme
relative al riacquisto della capacita' militare perduta a
seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla
reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi
nella incapacita' militare e all'istituzione di reparti
militari speciali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 5 settembre 1935, n. 155.
- Il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879,
recante: "Norme speciali per la riabilitazione dei
condannati che hanno compiuto atti di valore militare o
civile" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
26 maggio 1936, n. 121; si riporta il testo dell'art. 8:
"Art. 8. - In nessun caso possono beneficiare delle
disposizioni precedenti i militari che si siano resi
colpevoli del reato di tradimento, previsto dagli articoli
71, 72, 73, 75, 76 e 77, prima parte, del codice penale per
l'esercito e dagli articoli 71, 72, 73, 74, 76, 77 e 78,
prima parte, del codice penale militare marittimo, di
spionaggio, di arruolamento illecito, preveduto dalla legge
penale militare, di codardia, di rivolta o di diserzione,
prevista dagli articoli 137 a 162 del codice penale per
l'esercito e dagli articoli 160 a 187 del codice penale
militare marittimo, esclusa la diserzione semplice
all'interno".



 
Art. 10.
Consegna delle ricompense
1. Le ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera b), sono consegnate agli aventi titolo, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, in forma solenne e nella ricorrenza della festa del Corpo della Guardia di finanza o di feste nazionali.
 
Art. 11.
Pubblicita' delle ricompense
1. Dei singoli conferimenti di decorazioni previste nel presente decreto viene data pubblicazione, con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del nominativo del beneficiato, della tipologia e rango di decorazione ottenuta, della motivazione, della data e del luogo del fatto originatore del provvedimento nonche' della data del conferimento presidenziale.
2. Il Comando Generale partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita delle persone fisiche premiate il conferimento delle ricompense, dando comunicazione integrale delle motivazioni. Fa fede del conferimento delle ricompense il brevetto rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme modello approvato dal Comandante Generale della Guardia di finanza e controfirmato da quest'ultimo, indicante il nome del premiato, la motivazione, la data ed il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento e la data del conferimento presidenziale.
3. Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni conferimento con apposita affissione nell'albo pretorio, con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
4. Ove il soggetto interessato sia straniero o comunque stabilmente dimori all'estero, il Comando generale attiva il Ministero degli affari esteri, affinche', per il tramite dei propri canali diplomatici:
a) dia conoscenza al premiato, ovvero al consegnatario ai sensi dell'articolo 2, dell'intervenuto conferimento presidenziale;
b) assicuri, ove richiesto, anche la consegna all'avente titolo del brevetto e della decorazione conferita, da svolgersi possibilmente nei termini indicati all'articolo 10;
c) promuova, ove possibile, forme di pubblicita' all'estero analoghe a quelle previste ai commi 2 e 3.
5. E' istituito l'albo dei decorati al valore ed al merito della Guardia di finanza, la cui conservazione, aggiornamento e disciplina e' demandata al Comando Generale. Caserme, edifici, naviglio e luoghi pubblici in genere possono essere intitolati a persone estinte decorate al valore della Guardia di finanza, previo assenso e secondo le modalita' fissate dal Comando Generale.
 
Art. 12.
Descrizione delle medaglie al valore della Guardia di finanza
1. La medaglia al valore del Corpo della Guardia di finanza, riportata in effige nel quadro A annesso al presente decreto:
a) ha un diametro di 33 millimetri;
b) riporta, sul recto, il fregio tradizionale del Corpo, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, con intorno, nella parte inferiore, la legenda "Al valore della guardia di finanza" e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia ed uno di alloro, fra loro decussati nella parte inferiore, vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento. Tra le estremita' superiori dei serti, e' posta una stelletta a cinque punte;
c) e' sostenuta da un nastro azzurro con all'estremita', in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro, quattro filetti gialli. Quelli esterni larghi un millimetro e mezzo, mentre quelli interni sono larghi quattro millimetri e mezzo. I filetti piu' esterni distano 0,75 mm dal bordo del nastro; mentre 1,5 mm dal rispettivo filetto piu' interno;
d) si porta sulla sinistra del petto, se conferita a persone fisiche, ed a seguire, se presenti, delle altre decorazioni al valore delle Forze armate, e comunque secondo l'ordine di precedenza fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le distinzioni cavalleresche ed onorifiche civili della Repubblica;
e) si applica alla bandiera, stendardo o comunque altro vessillo, se concessa a comandi, corpi o altri enti civili e militari, nazionali ed esteri, che ne siano ufficialmente dotati;
f) e' di uso obbligatorio sull'uniforme del personale militare, nei termini disciplinati da ciascuna Forza armata.
2. Sul nastrino della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.
 
Art. 13.
Descrizione delle croci al merito della Guardia di finanza
1. La croce al merito della Guardia di finanza, riportata in effige nel quadro B annesso al presente decreto:
a) ha forma di croce patente ritondata piena, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;
b) riporta, sul recto, al centro, inserita in una circonferenza del diametro di 18 mm, il fregio tradizionale del Corpo, con al centro il monogramma della Repubblica italiana e, sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, la legenda "al merito della guardia di finanza", sul braccio verticale superiore viene riportata una corona turrita, mentre sul braccio verticale inferiore vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento;
c) e' sostenuta da un nastro azzurro, con all'estremita', in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro, due filetti gialli larghi un millimetro e mezzo e due filetti verdi larghi quattro millimetri e mezzo. I filetti gialli piu' esterni distano 0,75 mm dal bordo del nastro; mentre 1,5 mm dal rispettivo filetto verde piu' interno;
d) si porta sulla sinistra del petto, se conferita a persone fisiche, ed a seguire, se presenti, delle altre decorazioni al valore ed al merito delle Forze armate, e comunque secondo l'ordine di precedenza fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le distinzioni cavalleresche ed onorifiche civili della Repubblica;
e) si applica alla bandiera, stendardo o comunque altro vessillo, se concessa a comandi, corpi o altri enti civili e militari, nazionali ed esteri, che ne siano ufficialmente dotati;
f) e' di uso obbligatorio sull'uniforme del personale militare, nei termini disciplinati da ciascuna Forza armata.
2. Sul nastrino della croce d'oro e d'argento viene applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro e d'argento.
 
Art. 14.
Disposizioni relative alle uniformi del Corpo
1. Il Comando generale, fermo restando quanto previsto agli articoli 12 e 13, disciplina per il personale del Corpo l'uso sull'uniforme delle decorazioni metalliche al valore ed al merito della Guardia di finanza e dei relativi nastrini da portare sul petto in luogo delle stesse, in conformita' ai modelli riportati nei quadri A e B annessi al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere anche l'uso di decorazioni metalliche e di nastrini di dimensioni ridotte per particolari uniformi.
 
Art. 15.
Uso delle decorazioni sull'abito civile
1. Le decorazioni al valore ed al merito della Guardia di finanza possono essere indossate dall'insignito anche sull'abito civile. E' altresi' possibile, secondo gli usi consuetudinari, fregiarsi alternativamente anche delle corrispondenti insegne metalliche e nastrini di formato ridotto, nonche' di apposite spille applicabili al risvolto dell'abito civile.
2. Le dimensioni e la foggia ufficiale delle insegne di cui al comma 1, non ricomprese nei quadri A e B annessi al presente decreto, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Guardia di finanza.
3. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri relativi alle decorazioni metalliche di dimensioni normali, in conformita' ai quadri A e B annessi al presente decreto, ed al rilascio del brevetto di cui all'articolo 11, comma 2.
 
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2002
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 375
 
----> vedere Medaglie da pag. 10 a pag. 11 della G.U. <----
 
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