Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CRESPELLANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Crespellano (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare, per i motivi suddetti, le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2003 come segue:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;
aliquota per unita' immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998: 3 per mille;
aliquota per alloggi non locati (non occupati): 7 per mille.
2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, per i motivi suddetti, le detrazioni I.C.I. da applicare per l'anno 2003 come segue: detrazione per abitazione principale euro 103,29;
3. di determinare, in euro 206,58, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 la detrazione per abitazione principale per i seguenti soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
A) proprietari della sola abitazione adibita ad abitazione principale titolari del solo reddito di pensione purche' in possesso dei seguenti requisiti:
A1) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano;
A2) avere compiuto i 65 anni di eta' al primo gennaio 2003, ovvero compiere i 65 anni di eta' nel corso dell'anno 2003 per gli uomini, avere compiuto i 60 anni di eta' al primo gennaio 2003 ovvero compiere i 60 anni di eta' nel corso dell'anno 2003 per le donne;
A3) vivere soli o in coppia al primo gennaio 2003. Per coppia si intende un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;
A4) essere in condizione non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 2002 un reddito da pensione imponibile ai fini IRPEF non superiore a euro 9.296,22;
A5) non aver percepito e non possedere redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno precedente a quello di competenza I.C.I., per un importo superiore a euro 1.549,37;
A6) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche:
quanto al soggetto passivo I.C.I.: cosi' come indicato al punto A4);
per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprieta' con il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.;
per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso, calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare euro 18.592,44;
la condizione di cui al punto A5) deve essere rispettata anche dal soggetto convivente;
qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore euro 20.658,27.
Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte;
B) giovani coppie purche' in possesso dei seguenti requisiti:
B1) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano;
B2) far parte di un nucleo famigliare, cosi' come definito dalla normativa ISEE, composto da persone che non abbiano compiuto i 31 anni di eta' al primo gennaio 2003;
B3) avere percepito un reddito complessivo, indicatore della situazione economica ISEE inferiore a euro 23.000,00.
Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte cosi' come per tutti i componenti del nucleo famigliare;
(Omissis).
 
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