Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI LAVIS
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lavis (provincia Trento) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota nella misura del 5 per mille da applicare alle abitazioni principali e agli altri fabbricati;
aliquota del 6,5 per mille da applicare alle aree fabbricabili;
2. di confermare a Euro 200 (lire 387.254) l'importo della detrazione annuale prevista dalla legge (art. 8 - 2o comma - decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni) per l'abitazione principale e per i fabbricati ad essa assimilati ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento comunale e per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di determinare per l'anno 2003 in Euro 50 (lire 96.814) l'ulteriore detrazione (portando la detrazione I.C.I. sulla abitazione principale da Euro 200 (lire 387.254) a Euro 250 (lire 484.068) prevista dall'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni a favore dei cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
il beneficiario della detrazione dovra' possedere esclusivamente unica unita' immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra-popolare), A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo) utilizzata direttamente come abitazione principale e purche' abbia un valore catastale non superiore a Euro 46.500 (lire 90.036.555);
il beneficiario della detrazione dovra' possedere solo redditi derivanti da pensione sociale con riferimento all'intero nucleo familiare;
il beneficiario della detrazione dovra' appartenere a nucleo familiare come risultante da registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi:
nucleo familiare composto da 1 (una) persona Euro 10.150;
nucleo familiare composto da 2 (due) persone Euro 11 .600;
nucleo familiare composto da 3 (tre) persone Euro 12.750;
nucleo familiare composto da 4 (quattro) persone Euro 13.915;
nucleo familiare composto da 5 (cinque) persone Euro 15.080;
nucleo familiare composto da 6 a piu' persone Euro 16.230;
il beneficiario della detrazione non dovra' possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e di redditi dominicali aggiornati riferiti a terreni non edificabili per un ammontare non superiore a Euro 2.5;
in caso di contitolarita' sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;
per persona a carico si fa riferimento all'art. 12 del testo unico sull'imposta di reddito;
per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli enti che erogano la pensione;
l'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta senza alcuna istanza preventiva e il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, richiede agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione e/o si avvale dei dati verificabili presso gli uffici competenti (Ufficio tavolare, Catasto, INPS, ecc.). Qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il contribuente perde il diritto alla agevolazione e si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992. Stessi interessi e sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata o in base ai dati raccolti dall'ufficio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'ulteriore detrazione.
5. di dare atto che permane anche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, l'aliquota dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o archittettonico localizzati nei centri storici ovvero, sempre all'interno dei centri storici, interventi rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata alle unita' immobiliari per la durata massima di tre anni d'imposta consecutivi calcolati dalla comunicazione di inizio lavori. Le condizioni per poter godere delle agevolazioni sono le seguenti:
a) il proprietario dell'immobile deve essere titolare di una concessione edilizia per interventi di cui alla legge n. 457/1978 lettere c), d) ed e);
b) la base imponibile ai fini I.C.I. in tali circostanze e' rappresentata dall'area fabbricabile su cui insiste l'edificio in ristrutturazione valutata secondo i valori commerciali;
c) qualora il fine lavori, o l'utilizzazione di fatto avvenga prima dei tre anni anche nel corso del 2003, la base imponibile cambia e dal valore dell'area fabbricabile si ritorna alla rendita catastale ed alla conseguente aliquota I.C.I. ordinaria del 5 per mille.
(Omissis).
 
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