Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI MOLINELLA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Molinella (provincia di Bologna) ha adottato il 9 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote differenziate da applicarsi in questo comune:
aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille da applicarsi alla abitazione principale cosi' come individuata dall'art. 6 del regolamento di seguito riportato "In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e solo ai fini dell'applicazione della relativa aliquota, sono equiparate alla abitazione principale:
a) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
b) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale;
c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) abitazione concessa in uso gratuito al coniuge separato o divorziato.
Al fine di potere usufruire dell'aliquota agevolata e' obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prima del versamento dell'acconto I.C.I. dell'anno di riferimento.
Agli effetti dell'applicazione della suindicata aliquota, agevolata si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze come di seguito specificate, anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Sono considerate pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato.
Ritenuta la necessita' di confermare per l'anno 2003 la detrazione, nella misura di Euro 103,30, dall'imposta I.C.I. dovuta per l'abitazione principale, e inoltre si introduce la possibilita' di detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale dall'imposta dovuta per le pertinenze.
Resta inteso che il soggetto passivo puo' fluire di "unica detrazione per abitazione principale" e solo per l'unita' immobiliare direttamente adibita a propria dimora abituale, fatta eccezione della fattispecie di cui al punto c) nel caso in cui il coniuge la utilizzi come abitazione principale.
Aliquota stabilita nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
Aliquota stabilita nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte e relative pertinenze. Per abitazioni sfitte si intendono quelle unita' immobiliari avverse da condizioni di inagibilita' e da occupazioni e affittanze. A tale fine le unita' immobiliari di proprieta' di imprese o societa' immobiliari si considerano sfitte dal primo anno successivo alla fine lavori o agibilita' dei locali.
Aliquota nella misura del 6.5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili non rientranti nei casi sopra riportati.
Sono esenti dal pagamento dell'I.C.I. i proprietari di immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con canone concertato (canone concordato).
(Omissis).
 
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