Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta integrativa di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto alcune integrazioni alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del "Pecorino Sardo" D.O.P. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 27 ottobre 2000, n. 252, da parte del Consorzio per la tutela del formaggio pecorino sardo DOP, con sede in Cagliari, p.zza S. Bartolomeo n. 8, riguardanti la metodologia di ottenimento, con particolare riferimento all'introduzione dei trattamenti in crosta e le modalita' di identificazione del formaggio.
Visto il parere favorevole alle modifiche ed integrazioni espresso dalla regione autonoma della Sardegna.
Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio "Pecorino Sardo" assicura, che la modifica proposta non riduce il legame geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualita' del prodotto ottenuto nel rispetto delle metodologie storicamente accettate, e che esiste una reale esigenza, da parte degli operatori del settore, di pervenire ad una rapida soluzione delle quetioni legate alla possibilita' dell'uso dei trattamenti sulla crosta nella produzione del formaggio DOP "Pecorino Sardo", si ritiene di procedere alla pubblicazione delle sole variazioni alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP "Pecorino Sardo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 27 ottobre 2000, n. 252.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
 
PROPOSTA INTEGRATIVA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL
"PECORINO SARDO" D.O.P.

Nello standard produttivo descritto le integrazioni alla modifica riguardano:
i capoversi inerenti la maturazione del "Pecorino Sardo" della tipologia dolce e della tipologia maturo sono eliminati;
il testo del penultimo capoverso e' cosi' di seguito formulato:
"Per entrambe le tipologie di "Pecorino Sardo , "dolce e "maturo , e' consentito effettuare trattamenti antimuffa sulla crosta e/o eventuale oliatura. E' consentito l'uso di un protettivo plastico incolore per alimenti. Possono essere utilizzati anche coloranti naturali a condizione che venga rispettato il colore della crosta indicato nel disciplinare di produzione. Il "Pecorino Sardo maturo puo' essere sottoposto ad affumicatura con procedimenti naturali.
Per le due tipologie, terminata la maturazione, e' consentita la conservazione del prodotto purche' a temperature piu' basse rispetto a quelle di maturazione. Sono escluse pratiche di surgelazione o congelamento. E' consentito l'uso del sottovuoto e di un imballaggio plastico per alimenti";
e' inserito il seguente capoverso inerente l'identificazione delle forme:
"Tutte le forme di formaggio D.O.P. "Pecorino Sardo sono identificate attraverso la corona circolare esterna dell'etichetta che deve avere una larghezza compresa fra una dimensione minima di cm 2 ed una dimensione massima di cm 3. All'interno della corona deve trovare posto un numero di loghi costitutivi della denominazione, che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione, compreso tra 12 e 24 disposti secondo una simmetria raggiata con la punta della fetta rivolta verso l'esterno. La lunghezza del marchio deve essere pari all'85% della larghezza della corona prescelta. Sulla corona non deve apparire nessun altro tipo di segno o scritta ad eccezione del marchio e del logotipo.
Il marchio consiste nelle parole "Pecorino Sardo , scritte in caratteri maiuscoli di colore verde pantone 376, disposte su due righe separate da uno stretto cono con base leggermente arquata, di colore blu pantone 289, rappresentante uno spicchio di formaggio; la parola "DOP , che segue la parola "Sardo posta sotto il cono, e' scritta in maiuscolo di colore verde pantone 376 piu' piccola e sottile della parola precedente.
L'identificazione delle forme di "Pecorino Sardo e' completata dalla presenza, sulla corona esterna, di un contrassegno adesivo, rilasciato dal consorzio di tutela incaricato e dato a tutti gli aventi diritto nel quale, oltre al marchio, e' riportata la dicitura Dolce o Maturo, a secondo la tipologia di prodotto, e sono presenti i riferimenti normativi della registrazione della denominazione, riportati anche all'interno dell'etichetta, ed il codice alfanumerico che identifica univocamente la forma.
I colori della corona sono quelli previsti per il marchio a cui si aggiunge il colore dello sfondo beige pantone 1205.

Logo della denominazione

----> vedere Logo a pag. 34 della G.U. <----
 
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