Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 2003, n. 31
Attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, terzo e quinto comma della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva n. 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Vista la direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, articolo 1 ed allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, degli affari esteri, della giustizia, della economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina delle sostanze aggiunte per scopi nutrizionali

1. All'interno delle categorie di sostanze aggiunte per scopi nutrizionali specifici agli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, elencate nell'allegato 1, solo le sostanze chimiche figuranti in corrispondenza di ciascuna categoria possono essere usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
2. L'uso delle sostanze di cui al comma 1 deve essere conforme alle specifiche disposizioni ad esse relative, contenute nelle normative adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
3. Salvo il disposto del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, possono essere utilizzate nella produzione di alimenti destinati ad una alimentazione particolare altre sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici, non appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato 1.
4. L'uso di sostanze nutritive in alimenti destinati ad una alimentazione particolare deve comportare la produzione di prodotti sicuri che soddisfano le esigenze nutritive specifiche dei soggetti cui sono destinati, secondo quanto stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.
5. Il Ministero della salute puo' chiedere al produttore o, se del caso, all'importatore di presentare i lavori scientifici e i dati comprovanti l'uso di sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici secondo quanto previsto dal comma 4. Se detti lavori sono contenuti in una pubblicazione facilmente reperibile, sono sufficienti riferimenti a tale pubblicazione.



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'art. 117, terzo e quinto comma della Costituzione
cosi' recita:
"Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
(Omissis).
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza."
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca:
"Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare".
- La direttiva 89/398/CEE e' pubblicata nella GUCE del
30 giugno 1989, legge n. 186.
- La direttiva 2001/15/CE e' pubblicata nella GUCE del
22 febbraio 2001, legge n. 52.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001.". L'articolo 1 e l'allegato B, cosi recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive cornunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno^\underline{\rm (1/a)}
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma."

"Allegato B
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche^\underline{\rm (38)}.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' le
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva su
commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi del
pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
il principio della parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consglio, del
27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA) European Transport Worker
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001,
sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente (39).
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie^\underline{\rm (40)}.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un
opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori."
Note all'art. 1
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
vedi note alle premesse. L'art. 9, comma 1, del citato
decreto, cosi recita:
"1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione
di direttive comunitarie, vengono fissate le disposizioni
specifiche applicabili ai gruppi di alimenti di cui
all'allegato I.
- Il regolamento (CE) n. 258/97, reca: "Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i
nuovi ingredienti alimentari.



 
Art. 2.
Requisiti di purezza

1. Alle sostanze elencate nell'allegato 1 si applicano, laddove previsti, i requisiti di purezza fissati dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, adottato in attuazione di disposizioni comunitarie o, comunque, dai provvedimenti nazionali adottati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia.
2. Alle sostanze elencate nell'allegato 1, per le quali non sono ancora stati determinati a livello comunitario i requisiti di purezza, si applicano, fino all'adozione di tali disposizioni, le norme nazionali o, in mancanza, i criteri di purezza generalmente riconosciuti o raccomandati dagli enti internazionali.



Nota all'art. 2.
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio
1996, n. 209, reca: "Regolamento concernente la disciplina
degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e
per la conservazione delle sostanze alimentari in
attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.
94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.



 
Art. 3.
Norme transitorie e finali

1. E' consentita la commercializzazione dei prodotti non conformi al presente decreto non oltre il 31 marzo 2004.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/15/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2003
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 3.
- Per l'art. 117, quinto comma, della Costituzione vedi
note alle premesse.
- Per la direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15
febbraio 2001, si veda nelle note alle premesse.



 
ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 1, comma 1)

SOSTANZE CON SCOPI NUTRIZIONALI SPECIFICI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE A PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE

Ai fini dell'elenco che segue si intende per - AFMS: ALIMENTI DIETETICI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI - ADAP ALIMENTI DESTINATI DA UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, compresi gli AFMS ma esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia
Condizioni d'uso
Tutti gli ADAP AFMS SOSTANZA

Categoria 1. Vitamine

VITAMINA A
- retinolo x
- acetato di retinite x
- palmitato di retinite x
- beta carotene x

VITAMINA D
- colecalciferolo x
- ergocalciferolo x

VITAMINA E
- D-alfa-tocoferolo x
- DL-alfa-tocoferoio x - acetato di D-alfa-tocoferile x - acetato di DL-alfa-tocoferile x - succinato acido di D-alfa-tocoferile x

VITAMINA 1K
- fillochinone (fitomenadione) x

VITAMINA B1
- cloridrato di tiamina x
- monoidrato di tiamina x

VITAMINA B2
- riboflavina x
- riboflavina -5'-fosfato, sodio x

NIACINA - acido nicotinico x - nicotinamide x

ACIDO PANTOTENICO - D-pantotenato, calcio x - D-pantotenato, sodio x - dexpantenolo x

VITAMINA B6 - cloridrato di piridossina x - piridossina 5'-fosfato x - dipalmitato di piridossina x

ACIDO FOLICO - Acido pteroil-monoglutammico x

VITAMINA B12 - cianocobalamina x - idrossicobalamina x

BIOTINA - D-biotina x

VITAMINA C - acido L-ascorbico x - L-ascorbato di sodio x - L-ascorbato di calcio x - L-ascorbato di potassio x - 6-palmitato di L-ascorbile x

Categoria 2 MINERALI

CALCIO - carbonato di calcio x - cloruro di calcio x - sali di calcio dell'acido citrico x - gluconato di calcio x - glicerofosfato di calcio x - lattato di calcio x - sali di calcio dell'acido ortofosforico x - idrossido di calcio x - ossido di calcio x

MAGNESIO - acetato di magnesio x - carbonato di magnesio x - cloruro di magnesio x - sali di magnesio dell'acido citrico x - gluconato di magnesio x - glicerofosfato di magnesio x - sali di magnesio dell'acido
ortofosforico x - lattato di magnesio x - idrossido di magnesio x - ossido di magnesio x - solfato di magnesio x

FERRO - carbonato ferroso x - citrato ferroso x - citrato fenico di ammonio x - gluconato ferroso x - fumarato ferroso x - difosfato ferrico di sodio x - lattato ferroso x - solfato ferroso x - difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) x - saccarato ferrico x - ferro elementare (carbonile +
elettrolitico+riduzione con idrogeno) x

RAME - carbonato rameico x - citrato rameico x - gluconato rameico x - solfato rameico x - complesso rame-lisina x

IODIO - ioduro di potassio x - iodato di potassio x - ioduro di sodio x - iodato di sodio x

ZINCO - acetato di zinco x - cloruro di zinco x - citrato di zinco x - gluconato di zinco x - lattato di zinco x - ossido di zinco x - carbonato di zinco x - solfato di zinco x

MANGANESE - carbonato di manganese x - cloruro di manganese x - citrato di manganese x - gluconata di manganese x - glicerofosfato di manganese x - solfato di manganese x

SODIO - bicarbonato di sodio x - carbonato di sodio x - cloruro di sodio x - citrato di sodio x - gluconato di sodio x - lattato di sodio x - idrossido di sodio x - sali di sodio dell'acido ortofosforico x

POTASSIO - bicarbonato di potassio x - carbonato di potassio x - cloruro di potassio x - citrato di potassio x - gluconato di potassio x - glicerofosfato di potassio x - lattato di potassio x - idrossido di potassio x - sali di potassio dell'acido
oriofosforico x

SELENIO - seleniato di sodio x - selenito acido di sodio x - selenito di sodio x

CROMO (III) e suoi esaidrati - cloruro di cromo x - solfato di cromo x

MOLIBDENO (VI) - molibdato di ammonio x - molibdato di sodio x

FLUORO - fluoruro di potassio x - fluoruro di sodio x

CATEGORLA 3. Amminoacidi - L-alanina x - L-arginina x - L-acido aspartico x - L-citrullina x - L-cisteina x - L-cistina x - L-istidina x - L-acido glutammico x - L-glutammina x - glicina x - L-isoleucina x - L-leucina x - L-lisina x - L-lisina acetata x - L-metionina x - L-ornitina x - L-fenitalanina x - L-prolina x - L-treonina x - L-triptofano x - L-lirosina x - L-valina x

Nel caso degli amminoacidi possono essere utilizzati, nella misura del possibile, anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio come pure i loro cloridrati

Categoria 4. Carnitina e Taurina - L-carnitina x - cloridrato di L-carnitina x - taurina x

Categoria 5. Nucleotidi - acido adenosina-5'-fosforico (AMP) x - sali sodici dell'AMP x - acido citidina-5'monofosforico (CMP) x - sali sodici del CMP x - acido guanosina 5'-fosforico (GMP) x - sali sodici dei GMP x - acido inosina 5'-fosforico (IMP) x - sali sodici dell'IMP x - acido uridina-5'-fosforico (UMP) x - sali sodici dell'UMP x

Categoria 6. Colina e inositolo - colina x - cloruro di colina x - bitartrato di colina x - citrato di colina x - inositolo x
 
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