Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
|
|
Il comune di Castelvetro Piacentino (provincia di Piacenza) ha adottato l'11 dicembre 2002 e il 15 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). ha approvato per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: 1. aliquota 5 per mille per abitazione principale, terreni agricoli e aree fabbricabili; 2. aliquota 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale; 3. aliquota differenziata 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (da applicarsi limitatamente agli immobili oggetto degli interventi sopraelencati e per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori). (Omissis). ha determinato per l'anno 2003 i criteri per la concessione delle maggiori detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 prevedendone l'aumento da Euro 103,29 a Euro 258,23. (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da Euro 103,29 (pari a L. 199.997) a Euro 258,23 (pari a L. 499.990), ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ai contribuenti in possesso delle sottoelencate caratteristiche: A) soggetto passivo ultrasessantenne (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta); B) proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 (non possiedono questa caratteristica i soggetti che possiedono oltre all'abitazione principale anche altri immobili di qualsiasi natura, compresi terreni ed aree fabbricabili); C) titolare di reddito lordo soggetto ad IRPEF riferito al nucleo fanifliare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a Euro 11.040,37 (pari a L. 21.377.137) elevato a Euro 14.936,72 (pari a L. 28.921.523) se il coniuge e' a carico, elevato di ulteriori Euro 530,40 (pari a L. 1.026.998) per ogni familiare a carico o nullatenente, precisando che tale reddito deve considerarsi comprensivo del reddito derivante da fabbricati; 2. di stabilire che i soggetti di cui sopra, dovranno presentare richiesta di agevolazione entro il 24 maggio 2003 corredata dalla seguente documentazione: a) copia del certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) dichiarazione relativa ai redditi percepiti ed alla composizione del nucleo familiare, il cui schema verra' predisposto dall'ufficio. (Omissis). |
|
|
|