Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castelvetro Piacentino (provincia di Piacenza) ha adottato l'11 dicembre 2002 e il 15 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
ha approvato per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
1. aliquota 5 per mille per abitazione principale, terreni agricoli e aree fabbricabili;
2. aliquota 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale;
3. aliquota differenziata 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (da applicarsi limitatamente agli immobili oggetto degli interventi sopraelencati e per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori).
(Omissis).
ha determinato per l'anno 2003 i criteri per la concessione delle maggiori detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 prevedendone l'aumento da Euro 103,29 a Euro 258,23.
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2003, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da Euro 103,29 (pari a L. 199.997) a Euro 258,23 (pari a L. 499.990), ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ai contribuenti in possesso delle sottoelencate caratteristiche:
A) soggetto passivo ultrasessantenne (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta);
B) proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle seguenti categorie catastali:
A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 (non possiedono questa caratteristica i soggetti che possiedono oltre all'abitazione principale anche altri immobili di qualsiasi natura, compresi terreni ed aree fabbricabili);
C) titolare di reddito lordo soggetto ad IRPEF riferito al nucleo fanifliare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a Euro 11.040,37 (pari a L. 21.377.137) elevato a Euro 14.936,72 (pari a L. 28.921.523) se il coniuge e' a carico, elevato di ulteriori Euro 530,40 (pari a L. 1.026.998) per ogni familiare a carico o nullatenente, precisando che tale reddito deve considerarsi comprensivo del reddito derivante da fabbricati;
2. di stabilire che i soggetti di cui sopra, dovranno presentare richiesta di agevolazione entro il 24 maggio 2003 corredata dalla seguente documentazione:
a) copia del certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) dichiarazione relativa ai redditi percepiti ed alla composizione del nucleo familiare, il cui schema verra' predisposto dall'ufficio.
(Omissis).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone