Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI LOMAGNA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lomagna (provincia di Lecco) ha adottato il 31 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
2. Approvare, a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2003, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, come di seguito riportato:
4 per mille abitazioni principali, richiamando, altresi', quanto previsto dall'art. 3 "Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali" del vigente regolamento I.C.I.;
5,75 per mille altri fabbricati;
4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, inabili o interventi finalizzati al recupero di immobili, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di anni tre dall'inizio lavori.
3. Approvare, a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2003, il regime delle detrazioni, con caratterizzazione sostanziale a derivazione di quanto gia' approvato negli anni precedenti, fatto salvo il valore a nuovo della pensione minima I.N.P.S., (per l'anno 2003 di Euro 5.227,56), come di seguito riportato:
detrazioni I.C.I. per l'anno 2003: la detrazione di Euro 103,29 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonche' la detrazione di Euro 154,94 solo a favore delle categorie piu' deboli, con richiesti specifici requisiti, come di seguito riportato: Requisiti richiesti.
Categorie ammesse:
1. pensionati con residenza nel comune di Lomagna:
reddito annuale:
per nucleo con un singolo reddito, non eccedente il valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2003 (nel conteggio non dovra' essere preso in considerazione il valore catastale dell'immobile);
per nucleo con piu' redditi di pensione, il cumulo delle pensioni non dovra' superare il valore della pensione minima I.N.P.S. moltiplicato per il numero dei percipienti le pensioni;
2. portatore di handicap al 100%:
reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 10.455,12 (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2003), oltre a Euro 826,33 per ogni familiare da carico;
3. lavoratori disoccupati:
reddito annuale imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 10.455,12 (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2003) oltre a Euro 826,33 per ogni familiare da carico;
4. lavoratori cassaintegrati o iscritti a lista di mobilita':
reddito annuale imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 10.455,12 (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2003) oltre a Euro 826,33 per ogni familiare da carico;
Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidita' civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L. competente, sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficiente, e' elevato da Euro 826,33 a Euro 1.291,14;
5. titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti;
6. contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un portatore di handicap al 100%, con attestato di invalidita' se convivente:
reddito annuale imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 10.455,12 (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2003), oltre a Euro 1.291,14 per ogni familiare da carico;
proprieta' immobiliari: solo casa di abitazione (unica proprieta) piu' eventuali pertinenze se non rientrante nelle seguenti categorie A/1, A/7, A/8, A/9.
La richiesta di maggior detrazione I.C.I. dovra' essere tassativamente presentata all'amministrazione comunale di Lomagna entro e non oltre il giorno 31 maggio 2003 (fatta salva verifica e demandando la relativa conferma al responsabile del servizio tributi) e dovranno essere allegati i seguenti documenti:
stato di famiglia;
denuncia dei redditi 2003 (redditi 2002) di tutti i componenti il nucleo familiare;
copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;
copia del certificato attestante la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;
documentazione attestante la condizione di cassaintegrato, disoccupato, iscritto nelle liste di mobilita'.
L'autorizzazione alla maggior detrazione, verra' comunicata entro il 14 giugno 2003 (fatta salva verifica e demandando la relativa conferma al responsabile del servizio tributi).
I cittadini che applicheranno la maggior detrazione senza aver prima ottenuto la preventiva autorizzazione incorreranno nelle sanzioni ed interessi cosi' come previste da deliberazione c.c. n. 58 del 28 luglio 1998 "Sanzioni amministrative - pecuniarie per i tributi locali: criteri per la determinazione delle sanzioni e delle loro entita'", esecutiva per vidimazione dell'O.RE.CO. Milano n. 119 del 6 agosto 1998.
(Omissis).
 
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