Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 23 dicembre 2002 |
Proroga dell'accesso al trattamento di mobilita' in favore dei dipendenti della societa' FILDAUNIA, in Foggia. (Decreto n. 31843). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita'; Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000; Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002 che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'INPS le direttive per l'attuazione delle disposizioni previste dal citato decreto-legge n. 346/2000; Visto l'art. 13 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, con il quale il trattamento economico di mobilita', previsto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, e' stato prorogato di dodici mesi, nel limite massimo di 6 miliardi di lire; Vista la nota del 15 aprile 2002 dell'INPS - Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito - Area disoccupazione e mobilita', con la quale e' stata rappresentata la possibilita' di estendere i benefici di cui al sopradetto decreto interministeriale del 6 giugno 2001, n. 30012, anche ad alcuni ex lavoratori provenienti da societa' ubicate nella provincia di Foggia; Vista la nota del 23 aprile 2002, n. 51951, del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione - Div. V, con la quale sono stati indicati i criteri circa l'estensione del trattamento di mobilita', cosi' come richiesto dall'ente previdenziale; Vista la nota del 3 ottobre 2002, n. 684, del predetto Istituto con la quale e' stata comunicata l'avvenuta erogazione del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 e, successivamente, ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 6 giugno 2001, n. 30012, fino al 31 dicembre 2001, in favore di 51 lavoratori licenziati dalla FILDAUNIA S.p.a. di Foggia; Vista l'istanza di proroga dell'indennita' di mobilita', avanzata dall'assessore al lavoro e alla formazione professionale della provincia di Foggia, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 26 dicembre 2001, n. 448, in favore dei predetti lavoratori; Visto il verbale d'intesa del 16 luglio 2002, stipulato presso la provincia di Foggia, nel quale la stessa amministrazione provinciale si e' impegnata, d'intesa con le parti sociali, a favorire la nascita di attivita' imprenditoriali, al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati, anche attraverso idonei percorsi formativi di riqualificazione professionale con i finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006; Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore dei lavoratori, cosi' come individuati dall'INPS con la richiamata nota del 3 ottobre 2002, n. 684; Decreta: Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento di mobilita' di cui all'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 13 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001 e' prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di 51 ex dipendenti dalla societa' FILDAUNIA di Foggia. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di Euro 643.439,00 (pari a L. 1.245.870.500) l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2002 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 39 |
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