Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 dicembre 2002 |
Determinazione delle procedure per l'erogazione ai centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attivita' svolta nell'anno 2002. |
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IL CAPO del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa; Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta; Visti i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001 e 12 febbraio 2002 con i quali sono stati rispettivamente approvati il modello di dichiarazione 730/2002 e le relative specifiche tecniche; Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2001, n. 346, che stabilisce che i centri di assistenza fiscale devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in via telematica all'Agenzia delle entrate; Tenuto conto che e' necessario determinare le modalita' di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge; Sentita l'Agenzia delle entrate; Decreta: Art. 1. 1. I compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, nella misura di 12,91 euro per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 e di 25,82 euro per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 in forma congiunta elaborata e trasmessa, sono corrisposti secondo le disposizioni del successivo articolo. 2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti a presentazione di documentata fattura e comunque non anteriormente alla ricezione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei file trasmessi per via telematica contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti. |
| Art. 2. 1. I centri di assistenza fiscale presentano, successivamente alla scadenza del termine stabilito per l'invio telematico, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1. 2. L'Agenzia delle entrate, Direzione centrale gestione tributi, a seguito della elaborazione dei file contenenti le dichiarazioni dei redditi modello 730/2002 degli assistiti e le scelte effettuate dagli stessi, predispone un'attestazione, per ogni singolo centro, relativa al numero delle dichiarazioni per le quali e' riconosciuto il compenso di cui all'art. 1, comma 1. 3. Sulla base delle attestazioni di cui al comma 2, il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi iscritti nell'unita' previsionale di base 6.1.2.5 "Centri autorizzati di assistenza fiscale" - cap. 3845 - di pertinenza del centro di responsabilita' Dipartimento per le politiche fiscali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2002 e sulle corrispondenti unita' previsionali di base per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai centri di assistenza fiscale al predetto Ufficio amministrazione delle risorse. 4. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730/2002, ricevuti dall'amministrazione finanziaria per via telematica da parte dei centri di assistenza fiscale, con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso e' tenuto, dietro richiesta dell'amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti. |
| Art. 3. 1. Se al termine del periodo previsto per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2002, non tutti i file trasmessi dal centro di assistenza fiscale risultano conformi alle specifiche tecniche previste dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, il compenso di cui all'art. 1 e' corrisposto limitatamente alle dichiarazioni contenute nei file ricevuti dall'amministrazione finanziaria. Allorche' detti file non conformi saranno ricevuti dall'amministrazione finanziaria verra' corrisposto il compenso spettante per le dichiarazioni in essi contenute. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2002 Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali Manzitti
Il ragioniere generale dello Stato Grilli Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 376 |
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