Gazzetta n. 49 del 2003-02-28 |
COMUNE DI BORGOSATOLLO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 |
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Il comune di Borgosatollo (provincia di Brescia) ha adottato il 27 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale incluse le pertinenze. 2. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota del 6,5 per mille per gli altri fabbricati. 3. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte, per le aree fabbricabili e per le aree agricole. 4. di approvare per l'anno 2003 le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori dell'abitazione principale, in conformita' ai criteri. (Omissis). Ritenuto opportuno modificare alcuni criteri e modalita' stabiliti nella delibera appena citata, ed opportunamente modificata con delibera consiliare n. 18/1997, come di seguito esposto: a) sulla base del livello medio dei lavori patrimoniali rilevati sul proprio territorio; b)a fronte di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico; A. per quanto concerne il criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unita' immobiliari ad uso abitazione principale: 1. Esclusione dal beneficio per eventuali possessori di abitazione principali che abbiano la proprieta' di altre unita' immobiliari poste in qualsiasi comune; 2. Esclusione dal beneficio di alcune categorie catastalmente riferite ad unita' immobiliari di particolare pregio quali: A1 - abitazioni di tipo signorile; A7 - abitazioni in villini; A8 - abitazioni in ville; A9 - castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico. 3. Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale diverse da quelle di cui al punto 2, concedendo la detrazione massima alle abitazioni principali (incluse pertinenze) di importo inferiore o uguale a Euro 29.700,00 (L. 57.507.219), con riduzione della medesima detrazione massima convenuta in Euro 140,00, nel seguente modo: abitazione principale con r.c. rivalutata \times 100 non superiore a Euro 29.700,00. Detrazione Euro 140,00; abitazione principale con r.c. rivalutata \times 100 superiore a Euro 29.700,00. Detrazione Euro 103,50; immobili ceduti in uso gratuito a parenti. Detrazione Euro 0,00. B. Per quanto concerne il criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico verra' concessa una detrazione il cui valore risultera' dall'applicazione del metodo matematico della "progressione lineare" in analogia a quanto viene dettagliatamente specificato nel piano socio assistenziale vigente approvato con propria delibera n. 14 del 17 maggio 2001. A tal fine si specifica che: la detrazione massima pari ad Euro 258,23 verra' concessa ai titolari di reddito inferiore o uguale al minimo vitale deliberato con il piano socio assistenziale di riferimento. Verranno esclusi dal beneficio i titolare di redditi superiori o uguali alla sesta fascia del sopra citato piano; Gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata entro il 31 maggio dell'anno di competenza, indirizzata all'ufficio assistenza per la valutazione dello stato di bisogno, e dovranno essere allegati i seguenti documenti: CUD; qualsiasi altro documento atto a documentare lo stato di bisogno; Ritenuto altresi' di stabilire, per i criteri indicati sotto le lettere a e b: che la nozione di abitazione principale e' quella che e' cosi' definita dalla normativa fiscale; che per la ripartizione e la fruizione della presente maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti dal decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambi le fattispecie agevolative di cui alle lettere A e B, si applica la detrazione piu' favorevole al contribuente; (Omissis). |
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