Gazzetta n. 49 del 2003-02-28 |
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 |
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Il comune di Castello D'Argile (provincia di Bologna) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue: al 4 per mille: a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili; b) unita' immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), che al 31 dicembre risultano sfitte, a condizione che: l'unita' immobiliare venga ceduta in affitto con regolare contratto registrato a terzi; l'unita' immobiliare venga utilizzata direttamente dal soggetto passivo; al 5 per mille: a) abitazione principale e relative pertinenze (senza limite di numero e/o di vicinanza all'unita' immobiliare ad uso abitazione) intesa come: unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche; unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) abitazione (e relative pertinenze), in proprieta' a persona fisica, locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale; c) abitazione (e relative pertinenze) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2o grado, che la occupano quale loro abitazione principale; d) abitazione (e relative pertinenze) posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune, per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; e) immobili posseduti dalle Associazioni religiose; al 5,8 per mille: a) terreni agricoli; al 6,5 per mille: a) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale ( fabbricati: categorie catastali A-B-C-D) e residenze secondarie intendendo per "residenza secondaria" o "seconda casa" l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione; al 7 per mille: a) aree fabbricabili; b) alloggio non locato intendendo per "alloggio non locato": l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi o in uso gratuito; 2. di fissare la detrazione esclusivamente per l'abitazione principale (di cui alla lettera a)) precedente paragrafo aliquota 5 %) in Euro 103,29; 3. di riconoscere ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122 del 9 maggio 1997 la detrazione di Euro 113,62 ai pensionati possessori di prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e solo di quella proprieta' immobiliare alla data del 1 gennaio 2003 (con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrano nelle seguenti fattispecie: pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l'anno 2002 Euro 5.104,97); pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite; pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare dei quali: uno con trattamento di pensione al minimo e l'altro con trattamento superiore al minimo; in questo caso la detrazione piu' elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprieta'; nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermita' si trova nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro; 4. di dare atto che: il gettito dell'imposta previsto nel bilancio 2003 e' superiore a quanto realizzato per l'anno 2002; i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 4 % per le unita' immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), sfitte al 31 dicembre 2002 e che vengano cedute in affitto o utilizzate direttamente dal contribuente di cui al punto 1 lettera b)) dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto, nel caso in cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce; i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 5 % per le abitazioni di cui al sopracitato punto 1) - lettere b) c) d) - dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto, nel caso in cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce; i contribuenti interessati all'elevazione della detrazione sull'abitazione principale rientranti nelle fattispecie prevista al punto 3 di cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce; le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti commi, avranno effetto fintanto che non interverranno modifiche a quanto dichiarato nelle medesime, pertanto tutte le dichiarazioni gia' presentate nel corso degli anni precedenti non dovranno essere riprodotte qualora non si siano verificate variazioni; l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni; (Omissis). |
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