Gazzetta n. 49 del 2003-02-28
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castello D'Argile (provincia di Bologna) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2003 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
al 4 per mille:
a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili;
b) unita' immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), che al 31 dicembre risultano sfitte, a condizione che:
l'unita' immobiliare venga ceduta in affitto con regolare contratto registrato a terzi;
l'unita' immobiliare venga utilizzata direttamente dal soggetto passivo;
al 5 per mille:
a) abitazione principale e relative pertinenze (senza limite di numero e/o di vicinanza all'unita' immobiliare ad uso abitazione) intesa come:
unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche;
unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) abitazione (e relative pertinenze), in proprieta' a persona fisica, locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c) abitazione (e relative pertinenze) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2o grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
d) abitazione (e relative pertinenze) posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune, per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
e) immobili posseduti dalle Associazioni religiose;
al 5,8 per mille:
a) terreni agricoli;
al 6,5 per mille:
a) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale ( fabbricati: categorie catastali A-B-C-D) e residenze secondarie intendendo per "residenza secondaria" o "seconda casa" l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione;
al 7 per mille:
a) aree fabbricabili;
b) alloggio non locato intendendo per "alloggio non locato": l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi o in uso gratuito;
2. di fissare la detrazione esclusivamente per l'abitazione principale (di cui alla lettera a)) precedente paragrafo aliquota 5 %) in Euro 103,29;
3. di riconoscere ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122 del 9 maggio 1997 la detrazione di Euro 113,62 ai pensionati possessori di prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e solo di quella proprieta' immobiliare alla data del 1 gennaio 2003 (con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrano nelle seguenti fattispecie:
pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l'anno 2002 Euro 5.104,97);
pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite;
pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare dei quali: uno con trattamento di pensione al minimo e l'altro con trattamento superiore al minimo; in questo caso la detrazione piu' elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprieta';
nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermita' si trova nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
4. di dare atto che:
il gettito dell'imposta previsto nel bilancio 2003 e' superiore a quanto realizzato per l'anno 2002;
i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 4 % per le unita' immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), sfitte al 31 dicembre 2002 e che vengano cedute in affitto o utilizzate direttamente dal contribuente di cui al punto 1 lettera b)) dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto, nel caso in cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 5 % per le abitazioni di cui al sopracitato punto 1) - lettere b) c) d) - dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto, nel caso in cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
i contribuenti interessati all'elevazione della detrazione sull'abitazione principale rientranti nelle fattispecie prevista al punto 3 di cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti commi, avranno effetto fintanto che non interverranno modifiche a quanto dichiarato nelle medesime, pertanto tutte le dichiarazioni gia' presentate nel corso degli anni precedenti non dovranno essere riprodotte qualora non si siano verificate variazioni;
l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
(Omissis).
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