Gazzetta n. 49 del 2003-02-28
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 31 dicembre 2002
Affidamento Servizio idrico integrato ambito territoriale ottimale regione Sardegna - Approvazione convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e di cui all'art. 14 della legge della regione Sardegna n. 29 del 17 ottobre 1997 come integrato dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15. (Ordinanza n. 335).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando sino a tale data i poteri commissariali attribuiti al Presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Viste l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002;
Vista la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, come modificata e integrata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, che disciplina, in Sardegna, l'istituzione del Servizio idrico integrato e l'individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
Considerato che la citata ordinanza ministeriale n. 3196 stabilisce, al comma l dell'art. 13, che il Presidente della regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409/95 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed alle corrispondenti norme regionali di recepimento, provveda, entro il 31 dicembre 2002 alla costituzione dell'Autorita' d'ambito ed all'approvazione del piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994 sopra citata, sempreche' non vi provvedano gli organi competenti;
Atteso che in attuazione della predetta ordinanza ministeriale n. 3196/2002, con propria ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002, il commissario governativo, nella veste di Autorita' d'ambito ha approvato il Piano d'ambito di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994;
Considerato che, inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui alla sopraccitata ordinanza ministeriale n. 3196/2002 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 3, settimo alinea, prevede che, entro il 31 dicembre 2002, il commissario governativo, come da cronogramma di cui alla propria ordinanza n. 322 del 30 settembre 2002, deve provvedere, nella veste di Autorita' d'ambito, all'approvazione della convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994;
Considerato che la legge regionale n. 29/1997 prevede, all'art. 1, comma 3, l'affidamento del Servizio idrico integrato ad un unico gestore per l'unico ambito territoriale ottimale costituito dall'intero territorio della regione Sardegna, oltre che, all'art. 7, comma 2, lettera b), la possibilita' dell'affidamento diretto della gestione mediante una pluralita' di soggetti al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali degli organismi esistenti;
Considerato pertanto che e' necessario che la convenzione tipo di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994 tenga conto, ai fini del provvisorio affidamento diretto, dell'indispensabilita' del mantenimento delle gestioni esistenti, opportunamente aggregate nell'ambito di un unico soggetto gestore, costituito in forma societaria, capace di gestire il servizio idrico integrato con efficacia, efficienza ed economicita', allo scopo di non disperdere le esperienze maturate sul campo in un contesto territoriale avente rilevanti complessita' gestionali dal punto di vista quali-quantitativo della risorsa idrica, particolarmente in relazione alle oggettive difficolta' derivanti dall'endemica situazione di emergenza idrica che caratterizza la Sardegna;
Considerato che l'avvio del Servizio idrico integrato deve ancora essere definito con riferimento al sistema di procedure e competenze ordinarie ed, allo stato, l'esercizio ordinario delle competenze non risulta compatibile con l'urgenza di accelerare il relativo processo al fine di non pregiudicare il rispetto anche di quanto previsto dal Quadro comunitario di sostegno e dal POR Sardegna 2000/2006, quanto ai meccanismi della premialita' ed all'attivazione delle procedure di finanziamento per la realizzazione dei necessari interventi previsti in materia;
Considerato che nelle more dell'esercizio dei poteri ordinari da parte della regione Sardegna e dell'Autorita' d'ambito, e' assolutamente necessario ed urgente approvare la convenzione tipo di cui sopra ed il relativo disciplinare tecnico ai fini dell'attivazione delle ulteriori fasi del procedimento di attivazione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna;
Visto lo schema di convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico per la gestione del S.I.I. dell'A.T.O. della regione Sardegna, conforme con le previsioni contenute nel Piano d'ambito gia' adottato con ordinanza commissariale;
Ritenuto per i motivi sopra indicati, di dover provvedere all'approvazione dei documenti predetti ai fini dell'avvio del servizio idrico integrato, fatti salvi i poteri ordinari in materia che la regione Sardegna e l'Autorita' d'ambito dell'A.T.O. della regione Sardegna medesima, a seguito della costituzione ed effettiva operativita' dell'Autorita' d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza;
Ordina:
Art. 1.
Ai fini di cui in premessa, e' approvata la convenzione tipo con il relativo disciplinare tecnico, allegati alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994 ed all'art. 14, comma l, della legge regionale n. 29/1997, per l'affidamento del Servizio idrico integrato di cui all'art. 4, lettera f), della legge n. 36/1994, relativo all'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna.
Art. 2.
Sono fatti salvi i poteri ordinari in materia, che la regione Sardegna e l'autorita' d'ambito dell'ATO della regione Sardegna medesima, a seguito della costituzione ed effettiva operativita' dell'autorita' d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 31 dicembre 2002
Il commissario governativo: Pili
Allegato
Regione Sardegna

DISCIPLINARE TECNICO TIPO per regolare i rapporti tra l'Autorita' di ambito e il Gestore del
Servizio idrico integrato

Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna n. 335 del 31 dicembre 2002 (Art. 11, legge n. 36/1994 e art. 14 - legge regionale n. 29/1997).

Premessa.
Il disciplinare tecnico, redatto dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36/1994, costituisce uno degli allegati alla convenzione di gestione, stipulata tra l'autorita' d'ambito e il gestore ed e' suddiviso in:
parte I, avente ad oggetto "Indirizzi generali e normativa di riferimento";
parte II, avente ad oggetto "Linee metodologiche per l'inventariazione e la tenuta del libro dei cespiti";
parte III, avente ad oggetto "Principi generali in materia di controllo";
parte IV (eventuale), avente ad oggetto "Ulteriori condizioni particolari del servizio oggetto di affidamento".
Nella parte I e' richiamata la normativa generale di riferimento del settore.
Nella parte II sono riportate le linee metodologiche, che verranno predisposte dall'autorita' ai sensi dell'art. 11 della convenzione tipo, per l'inventariazione dei beni e la tenuta del libro dei cespiti, alla cui stregua il gestore provvedera' a redigere l'inventario.
Nella parte III sono fissati dall'autorita' i principi generali della procedura di controllo che verra' svolta sull'attivita' di gestione, principi accettati integralmente dal gestore con la sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati. Siffatti principi troveranno attuazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione tipo, nello stesso disciplinare e/o in atti successivi che l'autorita', nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, adottera' e comunichera' al gestore entro ... mesi dall'entrata in vigore della convenzione. In particolare nel disciplinare e/o negli atti di cui all'art. 33, comma 2:
1. verranno individuati i dati tecnici, organizzativi, economici e gestionali che il gestore deve comunicare all'autorita' ai sensi del-l'art. 34 della convenzione tipo;
2. verranno definite e disciplinate le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche di cui al punto 1;
3. verranno fissati i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all'art. 40 della convenzione tipo, ivi comprese quelle per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34 della convenzione.
A tal riguardo il disciplinare tecnico deve mettere in evidenza la duplice tipologia degli obblighi a carico del gestore:
a) obblighi attinenti alla gestione del servizio;
b) obblighi di comunicazione dei dati del servizio.
Con la realizzazione degli interventi previsti nel piano di ambito, il gestore si impegna a raggiungere gli obiettivi strutturali e i livelli di qualita' del prodotto e del servizio di cui agli articoli 18 e 20 della convenzione tipo, adempiendo agli obblighi di cui alla lettera a) sopra richiamata.
Adempiendo agli obblighi di comunicazione il Gestore consente, invece, all'Autorita' di volgere i propri compiti in materia di controllo e verifica della gestione, ai sensi dell'art. 33 della convenzione tipo.
PARTE I
Indirizzi generali e normativa di riferimento Disposizioni generali Il gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e da eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del servizio idrico integrato. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti normative:
legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (legge n. 36/1994);
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" (decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988);
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 981831CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano" (decreto legislativo n. 31/2001);
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (D.P.C.M. 4 marzo 1996);
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature" (decreto ministeriale n. 99/1997);
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", (decreto legislativo n. 152/1999) come integrato dal decreto legislativo n. 258/2000;
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, di servizi e forniture.
Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta nella convenzione.
Il gestore si impegna, comunque, a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio cosi' come definiti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, nonche' a rispettare gli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Regime dei lavori
Lavori di manutenzione e riparazione.
Il gestore e' tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria, necessari per il corretto esercizio e la funzionalita' delle opere.
In particolare il gestore deve disporre le seguenti attivita':
mantenimento delle condizioni generali di pulizia, agibilita' e efficienza delle opere;
ripristino della funzionalita' delle opere;
mantenimento dell'efficienza funzionale delle opere;
sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi hanno raggiunto una frequenza e un'onerosita' giudicate antieconomiche;
sostituzione di opere non piu' in commercio, per le quali non sono disponibili le parti di ricambio;
modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuita' della gestione;
modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro;
modifiche per adeguamento di impianti ed opere a nuovi standard legislativi.
Su tutte le opere, parti di impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal gestore la manutenzione ordinaria e programmata.
La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc.
Il gestore predispone uno schema delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata, che deve essere conservato e aggiornato.
Il gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature.
Ogni volta che sono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata.
I pezzi di ricambio, i lubrificanti e i materiali di consumo devono essere quelli prescritti dalle case costruttrici.
Interventi per il recupero funzionale dei cespiti.
Il gestore deve provvedere all'esecuzione degli interventi previsti nei piani di manutenzione straordinaria, compresi nel programma degli interventi ex art. 18 della convenzione tipo.
Interventi di sostituzione di opere e impianti.
Il gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti, il cui rinnovamento e' necessario per il buon funzionamento del servizio. Tali interventi devono essere compresi nel programma degli interventi ex art. 18 della convenzione tipo.
Eventuali rinnovamenti di opere che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali o comunque per causa di forza maggiore, saranno a cura del gestore, previo accordo con l'autorita' di ambito sulla rifusione delle spese sostenute, ove non rimborsate dalle coperture assicurative attivate dal gestore, secondo quanto previsto nella convenzione tipo.
Tali opere, ad esito favorevole del collaudo, entrano a far parte degli impianti mediante i quali il servizio viene esercitato ai sensi della convenzione.
Allacciamenti.
Sono di esclusiva competenza del gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti idrici alla conduttura stradale (ivi compresa la derivazione fino al contatore), degli allacciamenti alla fognatura (ivi compresa la diramazione fino al sifone di allaccio dell'utente), nonche' le operazioni di derivazione dalla conduttura stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria.
Gestione delle reti di fognatura bianca.
Nell'espletamento del s.i.i., oggetto della convenzione e del disciplinare tecnico, il gestore deve, altresi', provvedere alla gestione delle reti di fognatura bianca, nonche' alla periodica pulizia di griglie e caditoie e allo smaltimento dei materiali di risulta in conformita' alla vigente legislazione.
Oneri a carico del gestore.
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti e reti, sono a carico del gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta in convenzione, senza che il gestore possa pretendere alcun maggior compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.
Il gestore si impegna a tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata della presente convenzione, tutte le opere, impianti, canalizzazioni e apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonche' le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all'autorita' di ambito, al termine del rapporto, impianti funzionali all'espletamento dei servizi.
Per l'uso dei suoi diritti di esercizio e mantenimento di canalizzazioni ed opere scessorie, il gestore deve conformarsi alle condizioni vigenti nei singoli comuni compresi nell'ambito, con particolare riferimento a quelle stabilite in materia di scavi e di ripristini.
Gravano altresi' sul gestore gli oneri per tasse o canoni di occupazione strade provinciali o statali.
Gli adempimenti necessari all'esercizio di diritti sulle vie non appartenenti al demanio pubblico sono a carico del gestore, cui spetta il pagamento delle relative indennita'. Esecuzione d'ufficio da parte dell'ATO di lavori di manutenzione e
riparazione.
In caso di inadempienza grave del gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali o vengano compromesse la continuita' del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'autorita' di ambito potra' prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e a rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.
Ove il gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dalla carta del servizio, l'autorita' di ambito ha facolta' di far eseguire d'ufficio i lavori necessari quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza effetto, addebitandone il costo al gestore.
La sostituzione dovra', in ogni caso, essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'autorita' di ambito contesta al gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dall'inadempimento entro un termine stabilito.
Realizzazione di nuove opere e impianti.
Il gestore si impegna ad eseguire le opere e gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti, nei tempi previsti nel piano di ambito e sotto la diretta sorveglianza dell'autorita'.
L'autorita' approva il programma triennale degli interventi predisposto dal gestore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994.
Le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa.
Il gestore in particolare e' tenuto a provvedere:
all'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo (ferma restando la designazione dei collaudatori dall'autorita), secondo la normativa vigente;
all'affidamento dei lavori a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di opere pubbliche;
alle attivita' di conduzione dei lavori;
alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitu', l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonche' ogni altra necessaria procedura e attivita' finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalita' ipotecarie e catastali previste dalla normativa.
Ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario all'esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerente al s.i.i., cosi' come definiti nel piano di ambito, approvato dall'autorita' di ambito, verra' rilasciato al gestore nei tempi e con le modalita' necessari all'esecuzione dei servizi e degli interventi previsti nel piano.
Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni ed ottimizzare i tempi e le modalita' delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'autorita' supportera' le attivita' istruttorie e i rapporti tra il gestore e gli enti competenti, attivando, ove necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra enti. Gestione del servizio idrico integrato
Il regolamento del servizio idrico integrato.
L'erogazione del servizio agli utenti e' disciplinata da un regolamento del s.i.i. che il gestore deve adottare ai sensi dell'art. 22 della convenzione tipo. Tale regolamento disciplina le modalita' di erogazione del Servizio idrico integrato e i rapporti, tra gestore ed utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti dal gestore nel contratto di utenza.
Il gestore si impegna a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel regolamento del Servizio idrico intergrato nonche', per quanto non espressamente previsto, quanto indicato dalle norme del codice civile in materia di contratti di somministrazione (articoli 1559 - 1570 codice civile), dagli usi, dalle consuetudini e dalle leggi vigenti.
Nel regolamento del s.i.i. devono essere, altresi', fissati i prezzi di riferimento applicabili all'utenza per la realizzazione degli allacciamenti.
Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento.
Il gestore si impegna ad adottare tutte le misure e cautele, compreso l'esercizio delle azioni giurisdizionali esperibili a norma di legge, opportune o necessario a tutelare e salvaguardare la integrita' degli impianti assunti in gestione, al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi ad esso affidati.
Per i fini di cui al precedente comma, il gestore si impegna ad attivare e mantenere con gli enti locali appartenenti all'ambito e con i soggetti gestori di altri servizi pubblici operanti nel medesimo comprensorio, procedure utili ad acquisire le notizie inerenti alla realizzazione, da parte di questi ultimi, di opere od interventi di ogni genere (quali costruzione fabbricati, reti distributive linee elettriche, telefoniche, compresi gli allacci, etc.) nei tratti interessati dalle reti dell'acquedotto e fognarie. Si impegna corrispondentemente a dare ai medesimi soggetti preventiva informazione in ordine agli interventi che andra' a realizzare in esecuzione del piano di ambito e delle attivita' comunque riconducibili al servizio.
Programma degli interventi.
Tutti gli interventi previsti nel piano di ambito, di cui all'art. 18 della convenzione tipo, dovranno essere realizzati sulla base di progetti redatti ed appaltati secondo le vigenti normative in materia di opere pubbliche.
Le opere previste nel piano di ambito devono essere completate entro i tempi stabiliti nel medesimo.
A conferma di quanto stabilito al precedente paragrafo relativo a realizzazione di nuove opere e impianti, l'autorita' approva il programma triennale degli interventi predisposto dal gestore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e provvede alla loro esecuzione nel rispetto della richiamata legge n. 109/1994 e del relativo regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Per le finalita' di accertamento di cui ai precedenti commi il gestore si impegna a consegnare puntualmente all'autorita' di ambito i documenti obbligatori e tutti gli altri eventualmente ritenuti necessari.
Spetta al gestore provvedere a tutti gli adempimenti procedurali richiesti dalle vigenti normative per l'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere ed interventi di cui al primo comma del presente articolo.
Fonti di approvvigionamento e scarichi.
Il gestore dovra', previa acquisizione delle concessioni e autorizzazioni di legge, utilizzare le fonti di approvvigionamento e collocare gli scarichi di acque reflue, cosi' come indicato nel piano di ambito. In caso di comprovata insufficienza o indisponibilita', il gestore proporra' all'autorita' di ambito soluzioni alternative o integrative.
Risparmio idrico.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 36/1994, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 152/1999, il gestore, attua misure finalizzate al risparmio della risorsa idrica e alla salvaguardia della qualita' dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione di quelle di seguito elencate:
risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite (individuate mediante una ricerca programmata delle fughe su ciclo pluriennale);
studio della convenienza all'installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
installazione di contatori in ogni singola unita' abitativa, nonche' di contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.
Il gestore trasmette annualmente al Ministero dei lavori pubblici, nonche' all'autorita' di ambito, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti e delle fognature eseguite con la metodologia stabilita dal regolamento emanato con decreto ministeriale n. 99/1997.
Ottemperanza alla legislazione vigente.
La progettazione e la realizzazione dei lavori, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonche' nei regolamenti comunali e d'igiene vigenti.
Per la disciplina dell'economia idrica, per la protezione delle acque dall'inquinamento, cosi' come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni.
Il gestore e' tenuto ad adeguarsi ai programmi di attivita' ed alle iniziative da porre in essere come definiti dal comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge n. 36/1994, a garanzia dell'interesse degli utenti.
PARTE II Linee metodologiche per l'inventariazione e la tenuta del libro dei
cespiti Introduzione, finalita' ed ambito di applicazione
Le linee metodologiche per l'inventariazione dei beni strumentali al servizio, che verranno predisposte dall'autorita' di ambito nel disciplinare tecnico dalla stessa redatto e allegato alla convenzione, hanno lo scopo di definire i principi generali relativi alla procedura che il gestore deve seguire per trasmettere all'autorita' le informazioni sui beni materiali ed immateriali utilizzati, nonche' di stabilire i criteri da seguire per la redazione del primo inventario dei beni medesimi.
La necessita' informativa relativa ai beni strumentali utilizzati dal gestore e sancita dalla normativa riguardante il metodo normalizzato di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1996, per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato.
Poiche' la disciplina generale per la valorizzazione e iscrizione in bilancio dei beni e per la tenuta del registro cespiti ammortizzabili e' contenuta nel codice civile e nella normativa fiscale di riferimento, le indicazioni e le prescrizioni che verranno fissate in questa parte dall'autorita' vanno intese come integrative delle regole generali e miranti esclusivamente all'ottenimento di dati e parametri utili alla medesima.
In virtu' di quanto contenuto nell'art. 11 della convenzione tipo, le linee guida dettano, altresi', regole generali e criteri per la redazione del primo inventario da effettuarsi a cura del gestore a seguito dell'affidamento del servizio. Definizione di "bene strumentale" alle attivita' del servizio idrico integrato Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, costituenti parte dell'organizzazione permanente delle imprese.
Per la corretta classificazione dei beni nell'ambito delle immobilizzazioni materiali vale il principio della destinazione economica dei beni stessi.
L'uso durevole di tali beni richiama l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilita' economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Tali beni incorporano una potenzialita' di servizi produttivi che saranno resi durante lo svolgimento della loro vita utile.
L'utilizzazione delle immobilizzazioni materiali, quali strumenti di produzione, comporta il trasferimento dei costi sostenuti per tali immobilizzazioni ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti, tramite la rilevazione delle quote di ammortamento.
Le immobilizzazioni materiali sono iscrivibili in bilancio se fisicamente esistenti. Inoltre, vanno rilevati ed iscritti i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.
Nel caso specifico dei beni strumentali dei soggetti gestori del s.i.i., gli stessi saranno suddivisibili innanzi tutto in due macro classi:
beni di proprieta' del soggetto gestore o acquisiti dallo stesso;
beni ottenuti in concessione dai comuni.
In particolare tra i beni dati in concessione rientrano sia quelli affidati al gestore all'atto della stipula della convenzione, sia quelli realizzati successivamente con oneri a carico dell'autorita' di ambito o degli enti locali.
Tali beni andranno restituiti da parte del gestore al termine del servizio in condizioni di normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, al termine del periodo di concessione.
I beni acquisiti e/o costruiti con fondi propri dal gestore, al termine del periodo di convenzione, verranno ceduti all'autorita' di ambito ad un prezzo di cessione pari al valore residuo ammortizzabile.
La qualificazione nelle categorie sopra esposte dei beni strumentali del servizio dovra' essere sempre distinta all'interno delle procedure di gestione dei beni patrimoniali viste le rilevanti differenze stesse in termini di:
iscrizione in bilancio;
iscrizione nel libro dei cespiti;
processo di ammortamento;
vincoli di restituzione. La procedura di inventariazione
Ai sensi dell'art. 8 della convenzione tipo, il gestore entro ... mesi dall'affidamento dovra' provvedere all'inventario dei beni affidati in concessione.
Il gestore procedera' all'inventariazione dei beni affidati sulla base delle specifiche che verranno proposte dall'autorita' nelle linee metodologiche, nonche' attingendo dati ed informazioni disponibili dalle gestioni precedenti e dalla documentazione consegnata dall'autorita' ai sensi dell'art. 11 della convenzione tipo.
Scopo dell'inventario e' quello di procedere alla individuazione di tutti i beni attinenti al servizio idrico e alle altre attivita' aziendali, pervenuti a qualsiasi titolo al soggetto gestore. Le fasi della procedura di inventariazione sono individuabili in:
ricognizione;
classificazione;
identificazione;
valutazione.
La completa e corretta osservanza delle modalita' e dell'iter logico delle procedure di individuazione, controllo contabile e giuridico, classificazione e valutazione dei cespiti strumentali, rappresenta condizione inderogabile per la giusta rappresentazione in bilancio e negli altri elaborati dei beni suddetti. Verifiche dell'inventario da parte dell'autorita' di ambito
In relazione a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione tipo, il gestore dovra' ultimare le operazioni di inventariazione nel termine di ... mesi dall'affidamento del servizio e trasmettere l'inventario, su supporto informatico, all'autorita' unitamente ad una relazione tecnica sulle modalita', metodologie ed organizzazione seguite per l'operazione di prima inventariazione.
L'Autorita' nel corso dei ..... mesi successivi alla conclusione delle operazioni da parte del gestore provvedera' alla verifica dell'attendibilita' e congruita' delle rilevazioni mediante modalita' di verifica sia campionaria che sistematica. In tali fasi il soggetto Gestore prestera' all'Autorita' tutto il supporto tecnico-logistico da questa ritenuto utile.
Il processo di inventariazione si intendera' concluso nel momento in cui i due soggetti concorderanno sulla totalita' delle rilevazioni e valutazioni dei beni e controfirmeranno quindi l'elenco definitivo degli stessi.
PARTE III
Principi generali in materia di controllo Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento e penalita'
Premessa.
Gli obiettivi strutturali previsti dal programma degli interventi di cui all'art. 18 della convenzione tipo sono classificabili come standard tecnici.
Si definiscono standard tecnici i livelli di servizio che risultano espressamente connessi a progetti di intervento.
Ai sensi della convenzione tipo il gestore ha l'obbligo di mantenere o raggiungere tali livelli nei tempi previsti dal piano di ambito e dettagliati nel disciplinare tecnico o nei successivi atti che l'autorita' ha il potere di emanare ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione medesima.
I livelli di qualita' del prodotto e del servizio di cui all'art. 20 della convenzione tipo sono classificabili come standard organizzativi.
Si definiscono standard organizzativi i livelli di servizio che risultano non connessi direttamente a progetti di intervento.
Standard tecnici.
La verifica della puntuale e corretta realizzazione del programma degli interventi avviene attraverso il monitoraggio diretto, da parte dell'autorita' di ambito, di una serie di variabili tecniche.
Le variabili tecniche sono ricavabili dal programma degli interventi, attraverso la riconduzione di tutti, o di parte degli interventi in esso previsti nell'ambito delle diverse variabili previamente individuate dall'autorita'.
La definizione delle variabili tecniche e' strumentale alla verifica del raggiungimento dei livelli di servizio classificati come standard tecnici.
Per ogni variabile tecnica soggetta a verifica dovranno almeno essere indicati i seguenti valori: unita' di misura della variabile, valore della stessa, valore obiettivo da raggiungere, numero di progetti individuati per il raggiungimento dell'obiettivo, importo complessivo e anno di raggiungimento dell'obiettivo.
Gli standard per il primo triennio, oggetto di controllo e revisione, saranno fissati dall'autorita' nel disciplinare tecnico dalla stessa redatto e allegato alla convenzione e/o nei successivi atti che la stessa potra' adottare ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione tipo.
Gli standard per i trienni successivi al primo verranno, invece, definiti dall'autorita' di ambito a conclusione dell'operazione di revisione del triennio concluso.
La procedura di controllo degli interventi ed investimenti realizzati dal gestore in situazione del piano di ambito ha il fine primario di verificare il raggiungimento degli standard tecnici previsti dall'autorita' e di applicare, in caso di mancato raggiungimento dei medesimi, le penalizzazioni fissate dall'autorita' nel disciplinare e/o nei successivi atti di cui all'art. 33, comma 2, della convenzione tipo.
Per gli interventi non riconducibili alle variabili tecniche individuate dall'autorita', quest'ultima si riserva il diritto di effettuare la verifica ed il controllo sui singoli progetti relativi ai medesimi interventi.
Standard organizzativi.
La verifica del raggiungimento degli standard organizzativi e' attuata dall'autorita' di ambito attraverso la preventiva individuazione di specifici fattori di qualita' del servizio, suscettibili di misurazione e di controllo da parte della medesima e dei relativi indicatori.
Per ciascun indicatore l'autorita' deve individuare gli elementi essenziali, idonei a misurarlo.
L'autorita' definira' nel disciplinare tecnico, dalla stessa redatto e allegato alla convenzione, gli standard organizzativi che il gestore si impegna a raggiungere nell'espletamento del servizio e fissera' nello stesso disciplinare e/o nei successivi atti che la stessa potra' adottare, ai sensi dell'art. 33, comma 2, e dell'art. 34 della convenzione tipo, i tempi di raggiungimento di tali standard e le procedure di comunicazione dei medesimi, nonche' la procedura di controllo del raggiungimento degli stessi.
Obblighi di comunicazione.
Ai sensi degli articoli 33 e 34 della convenzione tipo, il gestore e' tenuto a comunicare all'autorita' di ambito tutti i dati tecnici, economici e gestionali attinenti il s.i.i. oggetto di affidamento.
L'autorita' di ambito definira' nel disciplinare tecnico, dalla stessa redatto e allegato alla convenzione, e/o nei successivi atti che la stessa potra' adottare ai sensi dell'art. 33, comma 2, e dell'art. 34 della convenzione tipo, i dati di cui al comma precedente nonche' le procedure di rilevazione e di trasmissione dei medesimi.
Tutti i dati che il gestore deve comunicare all'autorita' dovranno essere certificati da professionisti individuati dalla medesima.

Regione Sardegna

CONVENZIONE TIPO per regolare i rapporti tra l'Autorita' di ambito e il Gestore del
servizio idrico integrato

Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna n. 335 del 31 dicembre 2002. (Art. 11, legge n. 36/1994 e art. 14, legge regionale n. 29/1997).

Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalita' della convenzione
1. La presente convenzione ha come finalita' di regolare i rapporti tra l'ATO ed il Gestore circa i servizi di cui al seguente art. 2 a quest'ultimo affidati fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Gestore ed il perseguimento degli obiettivi del Piano d'ambito.
2. La convenzione impegna, altresi', il Gestore ad operare nel rispetto delle problematiche ambientali, a garantire la correttezza, l'imparzialita' e la trasparenza del proprio operato nei confronti di terzi, nonche' ad adoperarsi per favorire il risparmio idrico, il risanamento ambientale, il razionale riuso della risorsa idrica ed il razionale utilizzo delle fonti.
Art. 2.
Affidamento del servizio
1. L'Autorita' di Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna (in prosieguo denominata Autorita' d'ambito) con sede a Cagliari, costituita in consorzio obbligatorio dei comuni e delle province, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 29/1997, affida in via esclusiva, ai sensi dei provvedimenti dell'Autorita' d'ambito n. .........., la gestione del servizio idrico integrato, costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (in prosieguo s.i.i.), nei comuni dell'ambito, a .........., dal .......... e per la durata di cui all'art. 4, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. L'Autorita' e' rappresentata dal .......... per la stipula della presente convenzione.
2. .................... (in prosieguo denominata Gestore) accetta di gestire il s.i.i. dei comuni dell'Ambito, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. ............... e' rappresentata da ..............
Art. 3.
Carattere del Servizio idrico integrato
1. Il Servizio idrico integrato, oggetto della presente Convenzione, e' da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attivita' di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potra' essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi comunque, per quanto compatibili, con le disposizioni attinenti i Servizi pubblici essenziali.
Art. 4.
Durata dell'affidamento
1. La durata dell'affidamento dei servizi di cui al precedente Art. 2, regolati dalla presente convenzione, e' pari a ventisei anni, decorrenti dalla data di stipula della stessa comprendente un periodo di non oltre cinque anni, atto a verificare l'idoneita' della prosecuzione dell'affidamento. Ogni eventuale modificazione contrattuale consensuale dovra' risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunta secondo le rispettive procedure autorizzative.
Art. 5.
Responsabilita' del Gestore
1. Il Gestore e' responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.
2. Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, e' tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonche' da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore e' altresi', vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire.
3. Grava sul Gestore la responsabilita' derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprieta' degli Enti locali associati nell'Autorita', e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo.
4. Il Gestore terra' sollevati e indenni l'Autorita' e gli Enti locali nonche' il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni responsabilita' connessa con i servizi stessi.
5. Nell'espletamento del servizio, il Gestore e' tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
Art. 6.
Principi per l'erogazione del servizio
1. Il Gestore, ai sensi del successivo art. 22, adotta la Carta del servizio, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1995 ed in conformita' allo schema tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, al fine di garantire a tutti i clienti analoghi standard qualitativi minimi per la fruizione dei servizi, nonche' per consentire agli stessi di proporre eventuali suggerimenti per il miglioramento dei servizi erogati o eventuali reclami.
2. Nell'espletamento dei servizi affidati, il Gestore e' obbligato comunque a rispettare gli standard minimi di qualita' precisati nel Disciplinare tecnico, ed in particolare:
ad assicurare alla clientela il soddisfacimento dei fabbisogni relativi ai servizi nelle quantita' e con la qualita' richieste e cio', comunque, compatibilmente con le risorse idriche disponbili;
a garantire e rafforzare il piu' adeguato livello di sicurezza degli impianti e dei servizi;
a conservare, potenziare e realizzare gli impianti necessari per la copertura della domanda dei servizi;
ad adottare, in materia di tutela dell'ambiente, le misure idonee a contenere, in conformita' alla normativa vigente, le emissioni e le immissioni di inquinanti;
a sviluppare azioni di assistenza, consulenza ed informazione rivolta ai clienti per l'uso razionale dei servizi;
a garantire la parita' di trattamento del servizio erogato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
Art. 7.
Assunzione di ulteriori servizi pubblici
1. L'Autorita' d'ambito, o i singoli comuni, previa autorizzazione da parte dell'Autorita' d'ambito, al fine di garantire efficienza ed unitarieta' del servizio, possono affidare al Gestore ulteriori servizi connessi o accessori al s.i.i. Le modalita' ed i compensi dei servizi richiesti verranno preventivamente concordati tra le parti e saranno regolati da specifiche convenzioni.
2. Il Gestore ha facolta' di svolgere servizi per conto di terzi, purche' dette attivita' non pregiudichino l'ottimale svolgimento del s.i.i., e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio.
3. Per le attivita' di cui ai commi precedenti il Gestore dovra' tenere una contabilita' separata da quella relativa alle attivita' del s.i.i., e potra' utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espresso divieto dell'Autorita' d'ambito, purche' venga comunque garantita l'ottimale efficienza degli impianti ed il mantenimento dello stato di conservazione al termine della concessione. Il Gestore dovra' comunque trasmettere all'Autorita' d'ambito tutti gli elementi di carattere tecnico ed economico relativi alle attivita' in oggetto, ed esplicitare adeguatamente tali attivita' nella certificazione di cui all'art. 34 della convenzione.
Art. 8. Accesso agli atti societari, informazione e partecipazione dei
cittadini
1. Il Gestore e' tenuto a svolgere la propria attivita' secondo i principi della legge del 7 agosto 1990, n. 241, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352, consentendo il diritto di accesso agli atti societari a tutti coloro che risultino titolari di un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Tale diritto dovra' essere garantito anche nei confronti di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
Il Gestore si impegna ad informare almeno annualmente i cittadini-clienti sugli aspetti rilevanti dell'attivita' sociale.
Detta informazione potra' essere effettuata, a discrezione del Gestore, anche tramite redazionali sulla stampa locale.
Inoltre, il Gestore sara' tenuto ad informare adeguatamente i clienti sul razionale utilizzo dei servizi erogati, con particolare riferimento alle modalita' di fruizione dei servizi nonche' sul risparmio e sulla sicurezza.
Altre azioni di informazione e sensibilizzazione saranno effettuate dal Gestore a favore dei cittadini e degli studenti finalizzando le azioni all'educazione dell'uso razionale dell'acqua. I suggerimenti per il miglioramento dei servizi proposti dai cittadini saranno attentamente valutati ed esaminati, coerentemente con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato".
Art. 9.
Assunzione del personale
1. Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei contrattoi collettivi nazionali di lavoro di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita' del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonche' ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 626/1994 e al decreto legislativo n. 494/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il gestore ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1997, si impegna ad assumere il personale individuato nominativamente, con indicazione delle relative attribuzioni, nell'elenco appositamente allegato. .ce, Capo II
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Art. 10.
Concessione d'uso degli impianti
1. Gli impianti esistenti necessari ed utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato di cui l'Autorita' d'ambito dispone, cosi' come risulta dagli elaborati della ricognizione e del Piano d'ambito, e come meglio identificati a seguito dell'inventano di cui al successivo art. 11, che costituiscono i cespiti strumentali del servizio, restano di proprieta' dei soggetti titolati e sono affidati in concessione d'uso al Gestore per tutta la durata della presente convenzione.
2. Il Gestore dovra' curare la conservazione dei suddetti beni mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovra' provvedere alla loro custodia ed assume a proprio carico ogni responsabilita' per danni sofferti da terzi ed agli stessi riconducibili.
3. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni in uso, il Gestore potra' operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili od opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, la messa fuori esercizio degli impianti obsoleti e non piu' utilizzabili.
4. Al termine del periodo di concessione gli impianti di cui sopra dovranno essere riconsegnati in buono stato d'uso e di funzionamento.
5. Le opere eseguite dal Gestore, a sue spese, per il rinnovo, la ricostituzione ed il ripristino di tali beni, cosi' come i nuovi impianti ed estensione di reti e potenziamenti in genere del sistema idrico, fognario e depurativo, realizzate nel corso del presente contratto saranno ascritte al patrimonio del Gestore a termini di legge e saranno oggetto di specifica appendice dell'elenco definitivo dei beni risultante dalla procedura di cui al successivo art. 11.
Art. 11. Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i
terzi
1. Le immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli risultanti dalla ricognizione allegata al Piano d'ambito.
2. Dalla data di efficacia della convenzione, il Gestore subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti ad esso trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese le imposte, le tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio, ed e' legittimato a chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorita' d'ambito nelle procedure relative e pratiche ancora in corso, escludendosi comunque ogni responsabilita' per danni e/o contenziosi pregressi.
3. Il Gestore si impegna a verificare, entro 2 mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, i beni strumentali del s.i.i. oggetto di affidamento, risultanti dalla ricognizione. Siffatta verifica non assume, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge. L'Autorita' consegnera', altresi', al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.
4. Il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventano dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti commi entro il termine di .......... mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, sulla base delle Linee metodologiche contenute nel Disciplinare tecnico allegato alla convenzione. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penalizzazione prevista all'art. 40 della convenzione, salvo quanto stabilito all'art. 41 della medesima. Nei ......... mesi successivi i contenuti dell'inventano saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorita'.
5. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l'Autorita' si impegnano a controfirmare l'elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura. In sede di prima revisione triennale saranno, quindi, definite le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nella ricognizione o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del servizio.
6. Con scadenza annuale verranno redatti, sotto forma di appendici all'elenco definitivo di cui al precedente comma, elenchi aggiuntivi per l'inserimento di quanto oggetto del precedente art. 10, comma 6; di ogni opera come definita all'art. 10, comma 6 realizzata dal Gestore in corso di contratto devono essere riportati nell'elenco aggiuntivo:
gli elementi necessari per consentime la valutazione tecnica e di mercato;
la data di realizzazione e di entrata in esercizio;
la documentazione grafica e tecnica necessaria per l'esatta individuazione dell'opera e della sua ubicazione;
i contributi in conto capitale da chiunque ricevuti per la realizzazione dell'opera.
7. Eventuali opere attinenti al s.i.i. realizzate direttamente dagli Enti locali o dall'Autorita' successivamente alla data di efficacia della convenzione, verranno affidate, previa opportuna convenzione, al Gestore che ne assicurera' l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime.
8. Il Gestore e' esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attivita' di gestione dei servizi affidati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, dei piani o dei programmi, delle direttive o degli altri atti, anche di controllo o vigilanza, dell'Autorita' d'ambito, manlevando questa e gli enti che l'hanno costituita da ogni responsabilita'.
9. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di ambito.
Art. 12.
Impianti di depurazione non collegati alla pubblica fognatura
1. Il s.i.i. oggetto dell'affidamento di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 4 commai lettera f) della legge n. 36/1994, non comprende la depurazione degli scarichi non collegati alle reti fognarie urbane.
Art. 13.
Fonti di approvvigionamento idrico
1. L'Autorita' d'ambito autorizza il Gestore ad utilizzare, per l'intera durata dell'affidamento, le fonti di approvvigionamento idrico gia' disponibili, specificate nell'apposito elenco contenuto nel Disciplinare tecnico, nonche' quelle reperibili sul territorio, anche per integrare e/o sostituire, ove necessario - nel quadro delle norme vigenti e in coerenza con i Progetti obbiettivo del programma degli interventi di cui al Piano d'ambito - l'alimentazione attuale, e secondo le modalita' ed alle condizioni specificate nell'allegato Disciplinare tecnico.
2. Entro .......... mesi dalla data di efficacia della convenzione, il Gestore, contestualmente alla redazione dell'inventano dei beni di cui al precedente art. 11, redigera' l'inventario delle fonti corredato della documentazione disponibile inerente lo stato delle concessioni o autorizzazioni in atto.
3. Il Gestore, secondo le previsioni in tal senso contenute nel Piano d'ambito e nel quadro della normativa vigente, puo' acquistare acqua da terzi. A riguardo l'Autorita' d'ambito, mediante la presente convenzione, delega il Gestore, senza riserve o eccezioni, a trattare con altri Enti (comuni, consorzi loro aziende) o altri Gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto o della fognatura in gestione, e a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonche' a sottoscrivere direttamente contratti di rilievo o fornitura, di smaltimento o recapito, purche' da quanto sopra non derivino danni o carenza di qualita' e/o quantita' del servizio.
4. Fa carico al Gestore, il quale opera al riguardo in nome e per conto dell'Autorita', la regolarizzazione dei diritti d'uso dell'acqua secondo le vigenti norme, nonche' il pagamento dei canoni di cui all'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.
5. Il Gestore e' tenuto all'osservanza dell'art. 25 della legge n. 36/1994 concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.
Art. 14.
Esclusivita' del servizio
1. Per tutta la durata della convenzione e' conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro dell'ATO unico della Sardegna ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1997.
2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano di cui all'art. 17 della convenzione.
Art. 15.
Gestore d'ambito
1. Il Gestore procedera' entro .......... mesi dalla data di affidamento alla scelta del socio privato mediante gara ad evidenza pubblica per la privatizzazione di almeno ..........% delle quote societarie.
2. L'Autorita' d'ambito attua la prima verifica sul funzionamento della societa' affidataria del servizio e sui risultati da questa conseguiti dopo il primo anno di effettiva gestione.
Art. 16.
Divieto di subconcessione
1. E fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, parzialmente o totalmente, il s.i.i. oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorita' delle garanzie prestate dal Gestore. .ce, Capo III
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Art. 17.
Piano di ambito
1. Il Gestore accetta il Programma degli interventi ed il Piano tecnico-economico-finanziario (facenti parte del Piano di ambito), redatti ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge n. 36/1994 ed allegati alla convenzione, ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
2. Gli interventi di cui al suddetto programma sono identificati sotto forma di "Progetti obbiettivo" o standard tecnici che il Gestore e' tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano.
3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di ambito, si applicano le penalizzazioni previste all'art. 40 della convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare tecnico redatto dall'Autorita' e allegato alla convenzione e/o nei successivi atti che l'Autorita' adottera' ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione.
Art. 18.
Procedura di attuazione degli interventi
l. L'attivita' di realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli di manutenzione straordinaria, si svolgera' sulla base di un "programma triennale" e dei suoi aggiornamenti annuali che il Soggetto gestore deve redigere e trasmettere all'Autorita' d'ambito entro il 15 settembre di ciascun anno unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno successivo.
2. Il programma deve essere redatto nel rispetto dei vincoli programmatici e finanziari fissati nei Progetti obbiettivo approvati con il Piano d'ambito.
5. Il programma triennale deve prevedere opere munite di progettazione almeno preliminare articolate per singolo Progetto obbiettivo e con indicazione, all'interno del singolo P.O., dell'ordine di priorita'.
4. I progetti preliminari di cui sopra devono contenere, oltre agli elaborati previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999, apposita relazione economico finanziaria che evidenzi gli obbiettivi specifici dell'intervento, la coerenza con gli obbiettivi del P.O., gli effetti fisici ed economici attesi.
5. L'inclusione di un intervento nell'elenco annuale di cui al comma 1 e' subordinata alla previa approvazione in linea tecnica, in base alle norme vigenti in materia nella regione Sardegna, della progettazione definitiva redatta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 109/1994.
6. L'Autorita' d'ambito approva il programma triennale e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo; decorso tale termine, la proposta del Gestore si intendera' approvata; detto termine e' sospeso per una sola volta se, entro trenta giorni dall'acquisizione, l'Autorita' d'ambito formulera' esplicite e motivate osservazioni sulla proposta del Gestore. In tal caso il termine per l'approvazione riprendera' a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Autorita' d'ambito, del relativo riscontro del Gestore.
7. In sede di prima applicazione, il Gestore dovra' presentare, oltre al programma triennale ed all'elenco delle opere del primo anno, un documento di programmazione generale degli interventi infrastrutturali e delle azioni integrative redatto in coerenza con quanto indicato al capitolo V del Piano d'ambito e relativo agli orizzonti temporali della prima fase (primi sei anni), e a regime (dieci anni); tale documento dovra' essere redatto nel rispetto dei vincoli programmatici e finanziari dei P.O. e del piano economico-finanziario approvati con il Piano d'ambito e dovra' esplicitare, assumendoli come propri del Gestore, gli obbiettivi fissati dallo stesso Piano d'ambito.
8. Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici. La progettazione definitiva ed esecutiva, nonche' la direzione lavori, sono di competenza del Gestore. L'Autorita' provvede alla indicazione dei collaudatori, che verranno nominati dal soggetto Gestore. Il Gestore avra' l'obbligo di consegnare all'Autorita' d'ambito copia dei progetti esecutivi, della contabilita' e dei certificati di controllo.
Art. 19.
Varianti al programma degli interventi
1. L'Autorita' d'ambito si riserva la facolta' di variare i contenuti dei Progetti obbiettivo approvati con il Piano d'ambito per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli i servizio in atto. In tal caso l'Autorita' d'ambito, d'intesa con il Gestore definisce la variante, con le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe nonche' con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obbiettivi e i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
Capo IV
LIVELLI E QUALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 20.
Livelli di qualita' del prodotto e del servizio
1. I livelli minimi di qualita' del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono definiti nel Disciplinare tecnico e denominati "standard organizzativi" (intendendosi come tali i livelli di servizio non connessi a progetti di intervento). Essi sono da raggiungere e/o mantenere nei tempi stabiliti dal Disciplinare tecnico allegato alla convenzione e/o dai successivi atti che l'Autorita' adottera' ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione.
2. A tali livelli e' commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Autorita' ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.
3. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della convenzione e specificate - per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonche' gli importi delle medesime - nel Disciplinare tecnico e nei successivi atti che l'Autorita' adottera' ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione.
Art. 21.
Carta del servizio
1. Il Gestore, entro .......... mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve redigere la Carta del s.i.i., in conformita' ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999, nella quale sono indicati i principali fattori di qualita' del servizio e gli standard minimi di continuita' e regolarita'; la Carta del servizio deve essere sottoposta alla preventiva approvazione dell'Autorita'.
2. Nei .......... mesi successivi il Gestore provvede ad adottare la Carta. In caso di mancata predisposizione della Carta del s.i.i. nel termine di .......... mesi e nel caso di mancata adozione della medesima entro .......... mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 41 della medesima.
3. Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta del servizio restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del servizio dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore e' tenuto ad uniformarsi.
4. Il Gestore provvede, nella fase di predisposizione, attuazione, verifica o in caso di siguificative modifiche della Carta, ad attivare forme di consultazione degli utenti e delle loro Associazioni, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualita' del servizio ed al rispetto dei diritti-obblighi derivanti dalla carta medesima.
Art. 22.
Regolamento del Servizio idrico integrato
1. Il Gestore, entro .......... mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Regolamento del s.i.i., sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorita'. Nei .......... mesi successivi il Gestore provvede ad adottare il suddetto Regolamento. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di .......... mesi e nel caso di mancata adozione del medesimo entro il termine di .......... mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 41 della medesima.
2. Il regolamento del servizio deve comprendere le condizioni dei contratti di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti ed ai contatori, le condizioni di pagamento e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente.
3. Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del s.i.i. restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore e' tenuto ad uniformarsi.
4. Il regolamento di servizio e' periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo alle variazioni di Piano.
Art. 23.
Manuale della sicurezza
1. Entro .......... mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore adotta il Manuale della sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal decreto legislativo n. 626/1 994 e successive disposizioni legislative. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'art. 41 della medesima.
2. Il Gestore e', altresi', obbligato al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 24.
Sistema di qualita' secondo le norme UNI EN ISO 9000
1. Il Gestore, entro il termine di .......... mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto adotta un Sistema di qualita' e relativo manuale secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000; e
Risparmia fino a 230 euro